L’azione di classe: prime applicazioni del nuovo strumento previsto dal Codice del Consumo, di Federica Togo*
La legge finanziaria per il 2008 (1) con l’art. 140-bis, ha introdotto nel Codice del Consumo (2) la “Azione collettiva risarcitoria”. L’entrata in vigore originariamente prevista per luglio 2008 è stata successivamente differita a gennaio 2009, quindi a luglio 2009 e infine a gennaio 2010 (3), dopo che il testo originario dell’art. 140-bis è stato sostituito dall’art. 49, comma 1 della legge 23 luglio 2009 n. 99 sotto la rubrica “Azione di classe”.
Le modifiche apportate all’art. 140-bis hanno sollevato perplessità in ordine all’efficacia dello strumento introdotto. La principale novità riguarda la legittimazione ad agire. In effetti, il testo originario dell’art. 140-bis riservava la legittimazione in capo alle associazioni riconosciute dal Ministero, nonché ad altre associazioni e comitati. Secondo la nuova disposizione, la legittimazione attiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni appartiene a ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa. Segue...
«Marketplace of ideas» e «accesso pluralistico» tra petizioni di principio e ius positum, di Andrea Stazi, da Il Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, n. 4-5, 2009
Vi è una tematica la quale, nonostante la sua rilevanza centrale nella società, nell’economia e nel diritto odierni, nel nostro ordinamento, a differenza di quanto avviene in specie nell’esperienza statunitense, non ha finora riscontrato un adeguato interesse da parte della dottrina. La tematica cui si fa riferimento è quella dell’« accesso », che nelle sue molteplici accezioni e declinazioni rappresenta un elemento essenziale delle dinamiche relazionali del tempo presente, ed al cui studio, pertanto, questa ricerca si propone di fornire un contributo.
All’inizio degli anni duemila, il sociologo statunitense Jeremy Rifkin ha posto in evidenza un mutamento epocale al quale stiamo assistendo e partecipando quotidianamente. Al giorno d’oggi, i mercati stanno cedendo il passo alle reti, i beni ai servizi, ed il concetto di proprietà è sempre più sostituito da quello di accesso. Le imprese ed i consumatori tendono sempre più ad abbandonare la tipologia di rapporto che sinora ha costituito il fulcro dell’economia moderna, ovvero lo scambio su un mercato di titoli di proprietà fra un venditore e un acquirente, a favore di un rapporto che si svolge nell’ambito di una rete e si basa sull’accesso e l’utilizzo temporaneo di una risorsa.
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Note a margine del privilegio ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. e il diritto dell'autore di opera letteraria, di Ferdinando Tozzi
§1. Il privilegio dei crediti per diritti d’autore. §2. Il contratto di edizione e sua natura giuridica: dare o facere - Applicabilità del privilegio ex art. 2751 bis n° 2 cod. civ..
1. Il privilegio dei crediti per diritti d’autore.
Il privilegio di cui all’art. 2751 bis cod.civ. è una causa legittima di prelazione prevista dalla legge in considerazione della natura del credito. Esso è generale (se su tutti i beni del debitore) o speciale (se su beni specifici) . Il privilegio è un vero e proprio accessorio del credito che la legge accorda a determinati creditori, come individuati nel testo normativo, in considerazione della natura del credito (dunque con una differenziazione soggettiva ed oggettiva).
Esso si fonda sul genus comune di afferire a crediti latu sensu definibili di lavoro, “il riferimento all’attività lavorativa deve intendersi [infatti] in senso lato in termini analoghi a quello in cui è fatto nel libro V del codice civile” .
Appare dunque pacifico come sia poi l’interprete a dover applicare la generale previsione del privilegio alle singole fattispecie concrete, tenendo in conto sia le differenze oggettive che soggettive dedotte dalla legge.
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La responsabilità del provider, di Ferdinando Tozzi
Appare ormai inconfutabile come il diritto di autore, nel nuovo contesto tecnologico, deve, sempre di più, essere una norma regolatrice per un corretto accesso ai contenuti creativi . Allo stesso tempo l’efficacia e l’utilità del suo ruolo è inversamente proporzionale agli spazi normativi indeterminati e dunque all’arbitrio del singolo. Il diritto d’autore, insomma, deve continuare ad operare con continuità sistematica, in armonia con le evoluzioni tecnologiche : va infatti compreso che utilizzare abusivamente un’opera dell’ingegno, in qualsiasi ambito, equivale ad utilizzare abusivamente un qualsivoglia bene di proprietà altrui. Solo così si potrà ottenere una corretta accessibilità alle opere dell’ingegno nel web ed avere un diritto di autore che – pur mantenendo intatta la sua funzione di tutela dei diritti – non sia di ostacolo , ma di incentivo ad un equilibrato sviluppo della cultura e dell’innovazione, garantendo un necessario, doveroso riconoscimento dei diritti degli autori e titolari sulle proprie opere e prodotti.
Proprio la sfida portata dalle nuove tecnologie al diritto di autore fa sì che detta normativa debba perseguire, ad avviso di chi scrive, un duplice, fondamentale, compito: garantire e preservare il corretto accesso alla conoscenza ed al contempo salvaguardare i diritti e la remunerazione delle attività creative, con piena coscienza che ogni opera è frutto di lavoro e professionalità ed è dunque doveroso salvaguardare il bene intellettuale che genera proventi economici. Proventi che rappresentano non solo la retribuzione dell'ingegno degli autori ma, soprattutto, l'incentivo alla futura creatività ed alla ulteriore produzione culturale del nostro Paese. E’ perciò necessario che, soprattutto, nell’on line venga fatta chiarezza su ciò che è vietato e ciò che conseguentemente è lecito e che se ne dia informazione al mercato in modo che tutti gli operatori abbiano piena consapevolezza del discrimen tra uso lecito ed illecito di contenuti creativi, evitando opzioni di “congelamento” della normativa.
Il più delle volte la violazione dei diritti sulle opere dell’ingegno avviene attraverso la loro immissione in un sistema di reti telematiche, perciò è necessaria un’applicazione più aderente alle esigenze di tutela del diritto di autore della normativa vigente a disciplina della responsabilità del provider (il c.d. prestatore di servizi). Si tratta di valorizzare le possibilità offerte dagli strumenti attuali e dunque, nell’attesa di eventuali interventi normativi ad hoc, cui pure si sta lavorando, ragionare al presente in punto di diritto positivo.
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Call for Papers CONCORRENZA E MERCATO
La rivista annuale CONCORRENZA E MERCATO indice un Call for Papers per la pubblicazione sul prossimo numero (2011). Gli articoli dovranno vertere su “Il nuovo regolamento di esenzione delle restrizioni verticali” (Reg. 330/2010 che sostituisce, dal 1 giugno 2010, il Reg. 2790/1999).
Gli articoli possono essere scritti in italiano o in inglese. Scadenze: Gli articoli vanno inviati via email a concorrenzaemercato@gmail.com entro il 31 ottobre 2010
L’accettazione delle proposte sarà comunicata entro il 13 dicembre 2010. Gli articoli corretti in base alle indicazioni devono essere inviati allo stesso indirizzo entro il 30 dicembre 2010. Gli articoli non devono essere stati pubblicati né accettati per la pubblicazione da altre riviste.
Una selezione di massimo otto articoli sarà presentata in occasione della Prima Conferenza Annuale di CONCORRENZA E MERCATO che si terrà a febbraio 2011. Gli articoli definitivamente rivisti saranno pubblicati nel n. 2011 di CONCORRENZA E MERCATO.
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Premio per la migliore tesi di dottorato in concorrenza
Durante la Prima Conferenza Annuale di CONCORRENZA E MERCATO verrà conferito un premio alla tesi di dottorato che ha contribuito in maniera sostanziale ed originale alle conoscenze in materia di diritto ed economia della concorrenza. Per accedere alla selezione le tesi di dottorato, scritte in italiano o in inglese, devono essere state discusse negli ultimi due anni accademici (da ottobre 2008 fino al 15 ottobre 2010).
Le domande devono essere presentate dall’autore delle tesi, congiuntamente al tutor di tesi, e devono contenere: • due copie cartacee della tesi (non saranno considerate copie elettroniche); • due copie firmate del modulo di domanda (v. sotto).
Le domande devono pervenire entro il 31 ottobre 2010 al seguente indirizzo: Concorrenza e Mercato. Rivista annuale c/o Osservatorio di Proprietà Intellettuale, Concorrenza e Comunicazioni LUISS Guido Carli, Via Parenzo 11, 00198 - Roma, IT
Le tesi saranno selezionate dal Comitato Scientifico.
Il vincitore del premio sarà invitato a scrivere un articolo che sintetizzi i principali contenuti innovativi della tesi, da pubblicare nel n. 2011 di CONCORRENZA E MERCATO (la scadenza per l’invio dell’articolo è marzo 2011).
Info: concorrenzaemercato@gmail.com
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L’impatto del Trattato di Lisbona sulla procedura d’infrazione, di Nicoletta Falcone
Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha apportato due importanti modifiche, di carattere sostanziale, alle regole relative alla procedura di infrazione.
Come è noto la procedura d'infrazione, che trova adesso la sua disciplina negli artt. 258-260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è volta a rilevare eventuali inadempimenti, da parte degli Stati, di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea.
Gli aspetti principali della procedura di infrazione non sono stati modificati. La stessa può infatti essere promossa sia dalla Commissione che da un altro Stato membro (ipotesi che si è verificata in rarissimi casi). Nell’ipotesi più frequente é la Commissione che dà avvio alla procedura (spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche) inviando allo Stato membro ritenuto inadempiente una “lettera di messa in mora” (cd. fase precontenziosa) a fronte della quale lo Stato interessato ha due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Qualora dette osservazioni non vengano presentate o sia decorso invano il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso deve adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere.
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Internet da smartphone e portatili, dal 1° luglio in vigore le nuove tariffe, di Elena Maggio
La commissione Europea al fine di completare il quadro delle tariffe dedicate a cellulari, per sms e telefonate in roaming, ha emanato un provvedimento, in vigore dal 1° luglio, volto a regolamentare il costo del roaming di traffico internet per i cittadini dell’Unione.
Dopo l'intervento dello scorso anno volto a regolare non solo le tariffe delle telefonate e dei messaggi, quest'anno la Commissione si è concentrata sulle tariffe dedicate dagli operatori agli utilizzatori di smartphone e laptop.
I consumatori saranno tutelati attraverso la previsione di un tetto massimo d'addebito imposto ai vari provider pari a 50 euro - tasse escluse - per la ricezione di dati. Infatti, non appena il singolo utente supererà l'80% di tale soglia dovrà essere vvisato dall'operatore attraverso l'invio di un messaggio di testo.
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Avviata istruttoria nei confronti di Telecom per abuso di posizione dominante, di Serena Rossi.
Pochi giorni fa l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di avviare un’istruttoria nei confronti di Telecom Italia, sulla base delle denunce presentate da Fastweb e Wind, per verificare se la società sia passibile di comportamenti riconducibili alla fattispecie di abuso di posizione dominante. L’istruttoria dovrà verificare se l’insieme dei comportamenti perpetrati da Telecom nei mercati dei servizi della telefonia vocale ed in quello dei servizi al dettaglio di accesso alla Rete Internet a banda larga possa configurare una strategia abusiva unitaria, finalizzata ad ostacolare i concorrenti.
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Pratiche commerciali scorrette e azione di classe, di Valeria Falce
Mentre il Commissario Joaquín Almunia sollecita la definizione di una cornice giuridica uniforme che faciliti l’accesso dei consumatori degli Stati Membri alle forme di rimedio collettivo in caso di illeciti latamente anticoncorrenziali, in Italia vengono annunciate le prime class actions. A partire dall’1 gennaio 2010 infatti i consumatori e gli utenti possono ottenere – individualmente o attraverso associazioni di categoria - il risarcimento di danni identici causati anche dalla commissione di comportamenti in violazione del diritto della concorrenza e tra questi dalle pratiche commerciali scorrette. Così facendo, e in attesa degli eventuali sviluppi comunitari in materia, l’Italia si dota di un sistema di diritto comune, che completa e integra la disciplina che già sul fronte pubblicistico era stata introdotta nel 2007.
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"Il p2p è come un prestito", carenze dell'ultima sentenza spagnola in tema di diritto al link, di Davide Mula
In esito alle indagini intraprese da Columbia Tristar ed EGEDA (ente corrispettivo della nostra SIAE), nel 2005 la polizia spagnola aveva effettuato quattro arresti e sequestrato il sito internet di file-sharing CDCDGO.com.
L'accusa era di violazione dei diritti di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno, con finalità di lucro. Sosteneva, a riguardo, EGEDA che il ricavato della pbblicità attraverso la quale i gestori del sito finanziavano la loro attività dipendeva dal numero di opere messe illecitamente a disposizione degli utenti. Infatti, sulla rete, il numero di visitatori è il parametro di valutazione del quantum economico che gli inserzionisti pagano ai gestori di un sito dipende dal numero di contatti del sito, ovvero, di visibilità del banner o equivalente. Ovviamente, la circostanza che il sito consentisse ai membri di scaricare film situati sulle reti p2p, talvolta anche prima che gli stessi fossero visibili nelle sale cinematografiche, aveva permesso al sito di ricevere, in poco più di un anno, 11 milioni di visite. Sul rapporto sussistente tra opere rese scaricabili, visite sul sito e ricavi pubblicitari EGEDA aveva, dunque, ricostruito la connessione diretta del lucro all'attività di file-sharing. Segue...
“Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, studio conoscitivo dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla pirateria online, di Elena Maggio.
Recentemente, nell’indagine conoscitiva dal titolo “Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, pubblicata sul sito ufficiale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), quest’ultima, ponendo l’attenzione sul fenomeno del file-sharing e del P2P, ha inteso affermare l’esigenza di garantire un bilanciamento tra la libertà di espressione, l’equa remunerazione degli autori ed un’adeguata tutela dei diritti dei cittadini della Rete dei quali non deve frustrarsi, in particolare, il diritto alla privacy e la possibilità di accedere alla cultura per mezzo del web.
La possibilità di distribuire e scambiare agevolmente contenuti attraverso la Rete rende, invero, possibile che il contenuto, in qualsiasi forma si estrinsechi, venga distribuito senza che i legittimi titolari siano in condizione di esercitare un effettivo controllo.
L´intersezione dei differenti interessi che vengono in gioco esprime contrasti sempre più frequenti tra il diritto d´autore ed altri istituti fondamentali del nostro ordinamento, quali la libertà di espressione, la privacy e lo stesso diritto di accesso ad Internet.
Sostenendo l’affermazione, presente nelle più recenti Direttive Europee, secondo cui l’accesso ad internet è un principio fondamentale dello stesso ordinamento comunitario, ed in conseguenza del nostro ordinamento, l’AGCOM è intervenuta nell’acceso dibattito con uno studio attento sul fenomeno, sul quadro normativo attuale, sugli attori e sui rispettivi poteri di intervento, facendosi altresì promotrice della necessità di procedere ad una riformulazione dell’impianto normativo vigente in materia. Segue…
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Il Garante Privacy ha emesso il nuovo provvedimento generale in materia di videosorveglianza: i sistemi di videosorveglianza devono rispettare la libertà delle persone, di Elena Maggio
L’8 aprile u.s. è stato approvato, dal Collegio dell’Autorità Garante per la Privacy, il nuovo provvedimento generale sulla videosorveglianza, che sostituisce quello del 2004.
Due i punti fondamentali del regolamento appena varato. In primo luogo il rispetto della libertà delle persone e poi l’attenzione alla tutela della privacy nell'installazione di telecamere da parte di soggetti pubblici e/o privati.
Le nuove regole stabiliscono, infatti, la necessità di informare i cittadini dell'esistenza delle telecamere e prevedono i tempi di conservazione massima delle immagini registrate dalle stesse.
Le disposizioni consentono, infatti, l’utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone, nonché l’apposizione di appositi cartelli per segnalare, ai soggetti interessati, la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia.
Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini, dunque, e contro eventuali accessi non autorizzati compongono il provvedimento appena emesso dal Garante Privacy.
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Vedi il provvedimento
Sentenza Google-Vividown: “Non esiste la sconfinata prateria di Internet dove tutto è permesso e niente può essere vietato”, nessun cenno alla responsabilità dell’Internet Provider, di Elena Maggio.
Sono state depositate, lo scorso 12 aprile, le motivazioni della sentenza penale di condanna n. 1972 del 24.02.2010, emessa dalla IV Sezione penale del Tribunale di Milano in composizione monocratica ed ormai nota come sentenza Google-Vividown, in ragione delle parti interessate.
Il 24 febbraio u.s., il giudice, leggendo il dispositivo dell’indicata sentenza, condannava a sei mesi di reclusione (con la sospensione della pena), tre tra dirigenti ed ex dirigenti di Google ritenuti responsabili di violazione delle norme sulla privacy per non aver impedito, nel 2006, la pubblicazione di un video, in cui si vedeva un giovane disabile di Torino ben identificabile nei suoi tratti somatici, insultato, umiliato e vessato dai compagni di classe, su una piattaforma web gestita dalla società californiana ed, altresì, per non aver provveduto alla rimozione dello stesso immediatamente dopo la pubblicazione, avendone, invece, consentito la consultazione da parte di un numero indeterminato di utenti.
Il video era stato girato con un videofonino tra la fine di maggio e l'inizio di giugno del 2006 da quattro studenti minorenni di un istituto scolastico torinese, e caricato su Google Video, piattaforma di hosting per la condivisione video, nel settembre 2006, rimanendo online fino al novembre seguente, momento in cui l’associazione Vividown decise di sporgere una denuncia nei confronti di Google e periodo al quale risale anche la presentazione di una querela, alla Procura della Repubblica di Torino, da parte dei genitori del ragazzo maltrattato.
A seguito delle indagini svolte dagli inquirenti erano stati contestati a quattro responsabili di Google i reati di diffamazione e di violazione della privacy.
La sentenza in esame, che costituisce comunque un unicum anche a livello internazionale, ha suscitato l’interesse e la curiosità non soltanto degli addetti ai lavori, destando, altresì, una forse eccessiva attenzione mediatica.
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Il danno non patrimoniale (esistenziale) e i servizi di telefonia. Riflessioni alla luce delle S.U. n. 26972/2008, di Davide Mula , da Responsabilità civile e previdenza, 2009, fascicolo 9.
Se l’operatore telefonico non adempie agli obblighi contrattuali nei tempi tecnici per negligenza causa all’utente un danno esistenziale, quand’anche gli effetti della condotta siano limitati nel tempo. Posta l’immaterialità del pregiudizio ai fini della liquidazione del risarcimento è necessario applicare il criterio equitativo tenendo conto della durata del disservizio, del comportamento mantenuto dall’operatore nei confronti dell’utente ed altresì del regime probatorio a favore del danneggiato. Corte d'Appello di Genova, 7 marzo 2008, n. 281.
Nel marzo 2008 la Corte d’appello di Genova riteneva configurabile il danno esistenziale in caso di disservizio concernente la telefonia fissa. La successiva sentenza n. 26972 dell’11 novembre 2008, delle Sezioni Unite ha ridefinito la figura di danno esistenziale, escludendo l’autonomia di questa categoria di danno, della quale viene confermata la legittimità sostanziale, ma che deve essere ricompresa nella macro categoria del danno non patrimoniale. In un quadro di contrapposte tesi, giurisprudenziali e dottrinarie, si ricostruisce la figura del danno esistenziale da disservizio e la sua permanente sussistenza nel nostro ordinamento.
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Risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto d’autore, del Prof. Alberto Maria Gambino
L’incipiente penalizzazione di comportamenti lesivi dei diritti d’autore, sembra comportare, a differenza dell’evoluzione dell’itinerario giurisprudenziale della tutela aquiliana, una preferenza accordata agli strumenti di tutela pubblicistica - tipicamente rivolti alla protezione di interessi non patrimoniali - tale da precludere sul nascere particolari sforzi definitori di nuovi danni al progetto creativo dell’artista, cui originano i diritti sui beni immateriali.
Ora è noto che, in linea generale, tutela aquiliana e tutela autoriale intrecciano due settori del diritto privato che si radicano in esigenze in parte diverse. Il diritto civile – sfera nella quale si colloca l’atto illecito – regola i rapporti tra i consociati con riferimento alla tutela e alla circolazione giuridica dei diritti soggettivi e, nel caso, alla conseguente responsabilità per lesione degli stessi; il diritto industriale – ambito della proprietà intellettuale e, dunque, del diritto d’autore – comprende la protezione e la circolazione dei diritti sui beni immateriali. Si tratta, perciò, di inquadrare questi ultimi all’interno degli interessi tutelabili attraverso lo strumento della responsabilità civile, valutando, in particolare, una rilevanza risarcitoria di natura non patrimoniale rispetto agli atti che possano pregiudicare le opere dell'ingegno di carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, secondo i dettami della disciplina autoriale.
Il percorso tracciato richiede, in un’ottica sistematica, di provare a definire le parabole evolutive (o involutive?) del sistema risarcitorio del danno non patrimoniale secondo le due declinazioni della lesione alla sfera personale e della reputazione artistica.
L'art. 140 bis del codice del consumo nella prospettiva del diritto privato, di Guido Alpa
L’ art.49 della L. 23 luglio 2009, n. 99 ha ridisegnato il profilo dell’ azione collettiva risarcitoria, disciplinata dall’art. 140 bis del Codice del consumo. La precedente versione, dettata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 non era mai entrata in vigore.
Ora la rubrica della disposizione è intitolata all’azione di classe. Riferita alle persone, l’espressione “classe” è inusuale nel nostro lessico giuridico, e pertanto il suo significato deve essere costruito sulla base dello stesso contenuto della disposizione. Non possono essere utilizzati criteri sistematici, perché nell’ambito del codice del consumo altri strumenti processuali, come le azioni previste dagli artt. 139 e 140, sono rivolti alla tutela di “interessi collettivi dei consumatori”, e sono affidati non a rappresentanti di una classe bensì alle associazioni rappresentative dei consumatori inserite nell’elenco previsto dall’art. 137. Nell’ ordinamento si contano diverse ipotesi di azioni a difesa di interessi di categoria – oltre alle azioni individuali promosse nell’ambito dello stesso giudizio da una pluralità di soggetti – ma nessuna disposizione che le riguarda può essere invocata per interpretare l’art. 140 bis, il quale è un unicum nel nostro universo processuale. Non si possono neppure assumere a modello o come indirizzo interpretativo le regole comunitarie, posto che una disciplina uniforme dell’ azione collettiva non è ancora giunta a maturazione in ambito europeo, e neppure modelli stranieri, posto che ciascuno di essi ha una propria fisionomia. L’uso della formula “class action”, con cui per semplicità ci si riferisce anche allo strumento processuale italiano, è frutto di una semplice assonanza con la class action americana, e pur alludendo alla esperienza statunitense che fa capo alla Rule 23 delle Federal Rules of Civil Procedure, che risalgono al 1938, non si può spingere più in là di una mera convenzione linguistica. Peraltro nelle esperienze europee questo strumento processuale è definito in vario modo, facendo riferimento, in particolare, ad un “gruppo” di soggetti.
Diritto dell'Informatica e della Comunicazione

di Alberto M. Gambino, Andrea Stazi
con la collaborazione di Davide Mula
Giappichelli Editore
(2010 - prima ristampa)
Il Manuale tratta i diversi temi del diritto dell’informatica e della comunicazione, offrendo al lettore un panorama ampio e aggiornato della normativa vigente, della giurisprudenza italiana e comunitaria e delle pronunce delle autorità garanti, alla luce delle più recenti evoluzioni legislative, tecnologiche ed economiche.
I principali argomenti presi in esame nel testo sono: il ruolo e le applicazioni giuridiche dell’informatica, della telematica e della rete Internet; la diffusione della tecnica digitale e la convergenza tecnologica; la libertà d’informazione; la protezione dei dati personali; le frequenze radiotelevisive; i nomi a dominio e la pubblicità; il commercio elettronico e il contratto telematico; la tutela dei consumatori; il documento elettronico, la firma digitale e i pagamenti elettronici; il diritto d’autore, il software e le banche dati; la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il volume, dunque, offre al lettore tutti gli strumenti per comprendere le nuove problematiche che l’informatica e la comunicazione digitale hanno portato all’attenzione di giuristi e operatori, indicando e commentando le soluzioni adottate nei testi normativi, in dottrina e in giurisprudenza.
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Recensione tratta dalla Rivista Diritto d’Autore, 2009, fasc. 4, pag. 656 e 657 [pdf]


