Nasce la newsletter dell'European Competition Network (ECN)
La newsletter, oltre a seguire gli orientamenti e gli sviluppi legislativi in materia di concorrenza nei paesi membri, fornirà con cadenza bimestrale aggiornamenti sulle principali decisioni delle Autorità componenti l'ECN.
Lo scopo è quello offrire, in maniera sintetica e tempestiva, informazioni sull'enforcement antitrust e sulle attività di advocacy poste in essere negli stati membri nel contesto dell'azione intrapresa a livello comunitario.
La disciplina dei diritti audiovisivi sportivi, di Andrea Stazi, in Diritto e pratica delle società n. 1 - gennaio 2010
Fino al 1998, la gestione dei proventi derivanti dallo sfruttamento degli spettacoli sportivi era interamente affidata ad atti di autonomia privata, sia di singoli soggetti sia di enti esponenziali degli stessi.
Un ruolo importante era svolto ex post dalla giurisprudenza, che interveniva ad assegnare la titolarità dei diritti di sfruttamento esclusivo o a concedere (o negare) uno ius arcendi a favore degli organizzatori dell’evento.
Gli istituti giuridici erano i più vari, dal diritto d'autore alla concorrenza sleale, alla tutela dell'azienda e della sua attività produttiva, al divieto di accesso a luoghi privati invito domino.
Sul finire del secolo, la disciplina è mutata sotto la spinta dell'accresciuta rilevanza dello spettacolo sportivo nei palinsesti televisivi, che ha comportato una lievitazione dei costi e la configurazione dell'evento sportivo come contenuto scarso oggetto di dinamiche concorrenziali e di esclusività. Il risultato di tale inquadramento concorrenziale è consistito nel nostro Paese in una indagine conoscitiva dell'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (Agcm), che ha condotto alla emanazione della legge 29 marzo 1999, n, 78. Questa legge ha attribuito alle società calcistiche iscritte ai campionati di serie A e B un diritto di esclusiva sullo sfruttamento televisivo dello spettacolo sportivo, fissando un limite del sessanta per cento per l'acquisizione dei complessivi diritti da parte di terzi.
D’altronde, tale normativa ha prodotto una preminente allocazione delle risorse verso le società sportive più grandi, che è stata da più parti contestata sulla base della considerazione secondo cui, ai fini della competizione agonistica anche i soggetti minori sono essenziali, poiché senza di essi la competizione non potrebbe tenersi. In tale scenario, da ultimo il legislatore è intervenuto a disciplinare, con la legge delega n. 106/2007 e quindi con il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, i diritti audiovisivi sportivi relativi ai campionati, alle coppe ed ai tornei professionistici a squadre. In particolare, il Decreto appresta forme di tutela di portata assai ampia a favore dell’organizzatore della competizione (inteso quale ente collettivo delegato dal CONI) e, limitatamente, a favore dell’organizzatore dell’evento (inteso quale soggetto/società sportiva che assume la responsabilità e gli oneri dell’organizzazione di ciascuna gara); ciò, prevedendo l’applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore, in particolare di quelle. Segue...
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CONSUMER PROTECTION AND JUDICIAL REMEDIES BETWEEN LA PROTEZIONE DEL CONSUMATORE E I RIMEDI GIUDIZIALI Giovedì 11 febbraio 2010, ore 14.30 - 17.30 |
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RELAZIONI
Guido ALPA
Presidente del Consiglio Nazionale Forense
Ordinario di Diritto privato, Sapienza Università di Roma
Luigi DANIELE
Ordinario di Diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"
Nicola PICARDI
Ordinario di Diritto processuale civile, Sapienza Università di Roma
Docente di Diritto processuale civile, Università Europea di Roma
Interventi
Daniela PRIMICERIO
Componente dell’Arbitrato Bancario e Finanziario (ABF), Banca d’Italia
Docente di Finanza aziendale, Università Europea di Roma
Filomena SANTAGADA
Ricercatore di Diritto processuale civile, Università degli Studi di Roma
"Tor Vergata"
Docente di Diritto processuale civile, Università Europea di Roma
Coordina
Cristina SCHEPISI
Associato di Diritto dell'Unione Europea, Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Per maggiori informazioni sugli appuntamenti clicca qui
Equo compenso o risarcimento preventivo?, di Davide Mula
Lo scorso 30 dicembre 2009, il ministro Bondi ha firmato il decreto ministeriale recante l’allegato tecnico per la “Determinazione del compenso per la riproduzione privata dei fonogrammi e di videogrammi si sensi dell’articolo 71-septies”.
L’art. 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, o legge sul diritto d’autore (LDA) attribuisce ai titolari dei diritti economici, tanto per creazione, quanto per esecuzione dell’opera, il diritto di ricevere un equo compenso per la facoltà concessa ai legittimi utilizzatori di un’opera di farne una copia a scopo privato.
L’art. 71-sexies LDA riconosce, infatti, ai legittimi utilizzatori delle opere dell’ingegno, ossia a chi acquista legittimamente il diritto a fruire delle opere, la facoltà di fare una copia dell’opera, purché non vengano perseguiti fini direttamente o indirettamente commerciali e non siano violate le misure tecniche di protezione poste dai titolari dei diritti al fine di evitare la diffusione della pirateria.
Il decreto prevede che il compenso sia determinato in relazione alla capacità di registrazione dei supporti. Per i supporti analogici (musicassette e videocassette) il compenso previsto va da un minimo di 0,23 ad un massimo di 0,29 centesimi per ogni ora registrabile. Per i supporti digitali gli importi variano a seconda della capacità del dispositivo (cd, hard disk esterno, scheda di memoria, pen drive, etc.).
Rileva come l’importo dovuto a titolo di equo compenso non sia posto esclusivamente a carico di apparecchi dedicati alla duplicazione di opere dell’ingegno, ma anche a supporti generici che hanno la capacità di registrazione. La ratio sottesa ai due articoli sopra citati è quella di garantire ai titolari dei diritti un equo compenso per le copie legittime, al fine di stimolare da un lato il progresso culturale e tecnologico della società e di non restringere eccessivamente i diritti dei fruitori legittimi delle opere. Tuttavia, l’aver posto indiscriminatamente a carico di ogni tipologia di memoria la “tassa per l’equo compenso” sembra aver frustrato la ratio della norma. Segue...
Scarica il D.M. Bondi del 30 dicembre 2009
Microsoft: sei mesi per cancellare i dati, di Serena Rossi
Microsoft ha manifestato l’intenzione di adeguarsi alle raccomandazioni dell’organo dell’Unione Europea per la riservatezza, l’Article 29 Data Protection Working Party, deputato alla trattazione delle questioni attinenti alla privacy ed ai dati personali dei cittadini, riducendo a sei mesi il periodo di conservazione dei dati derivanti dalle ricerche effettuate tramite Bing. L’obiettivo del colosso statunitense sembra essere quello di assicurare agli utenti un bilanciamento perfetto tra tutela della privacy e sicurezza dei servizi.
Difatti, il gruppo di lavoro facente capo all’UE aveva espresso la raccomandazione di mantenere il periodo di data retention al di sotto dei sei mesi di tempo. Pertanto, le società cui fanno capo i principali motori di ricerca avrebbero dovuto conformarsi a tale richiesta, per evitare l’insorgere di un conflitto con le leggi europee a tutela della privacy online.
È noto che le informazioni raccolte nel corso delle sessioni di ricerca online degli utenti sono, in genere, utilizzate per identificare i trend e l’andamento delle query online e per migliorare la qualità e la pertinenza dei risultati. Inoltre, i motori di ricerca trattengono tali dati anche per ragioni di sicurezza e per proteggersi contro eventuali frodi, realizzando database che, all’occorrenza, possono rivelarsi utili per svolgere indagini su eventuali attività illecite. Tuttavia, stando a quanto rilevato da numerose associazioni a tutela della privacy e da alcune istituzioni, quali gli organi di controllo della UE, un periodo di conservazione dei dati pari a diciotto mesi sembrava essere sproporzionato e potenzialmente idoneo a ledere il diritto alla riservatezza degli utenti. Segue...
Microsoft resterà in Cina, di Serena Rossi
In seguito alla decisione del motore di ricerca Google di abbandonare il mercato cinese conseguentemente agli attacchi informatici subiti dai pirati asiatici, Microsoft, attraverso la dichiarazione resa dall’amministratore delegato Steve Ballmer, ha annunciato di non volerne seguire l’esempio.
Il colosso di Redmond, dopo un’indagine sui cyberattacchi cinesi, che hanno spinto Google a paventare la propria scomparsa dal mercato in questione, è arrivato alla conclusione che tra i vettori di attacco vi è anche Internet Explorer. In particolare, Microsoft asserisce di aver scoperto una falla di sicurezza che interessa tutte le versioni del browser Internet Explorer a partire dalla 6.0., che è stata sfruttata dai pirati informatici quale porta d’ingresso per compromettere la rete di Google e quella di almeno venti altre grandi aziende, per lo più statunitensi. Con la cooperazione di altre società, quali Google ed Adobe, partners industriali ed autorità governative, il colosso di Redmond si è già attivato per realizzare una patch, che potrebbe essere distribuita con i bollettini di sicurezza già nel prossimo febbraio. Segue...
La governance condivisa al filtro della concorrenza, di Valeria Falce, tratto da Il Sole 24 Ore, 17 gennaio 2010
La condivisione da parte di imprese concorrenti di membri di organi di governance è guardata con crescente attenzione dalle autorità di concorrenza anche quando non esprime una situazione di controllo né è associata alla detenzione di una partecipazione azionaria. E ciò per la semplice ragione che il cumulo di incarichi consente di per sé di accedere ad informazioni che dovrebbero essere mantenute riservate e agevola il raggiungimento di un equilibrio di non belligeranza, ovvero altera il reciproco incentivo delle imprese a competere. Tuttavia, se è vero, come anche di recente ha verificato l’Antitrust, che gli intrecci personali caratterizzano particolari settori e se alcuni di quegli intrecci sono stati eliminati perché forieri di effetti anticoncorrenziali, d’altra parte non sarebbe corretto concludere che tutti i cumuli di incarichi sono propedeutici a creare una situazione di cointeressenza e in ultima analisi una disfunzione sul mercato. Nell’attuale quadro normativo, infatti, l’intreccio personale è compatibile con il regime antitrust a meno che non acceda ad una operazione di concentrazione suscettibile di creare una posizione dominante qualificata, o anche ad un’intesa restrittiva della concorrenza o ad un abuso di posizione dominante: insomma ad un comportamento che interferisce in maniera significativa sulle dinamiche competitive. Segue...
Profili penalistici della tutela del diritto d’autore: il caso Piratebay, di Antonio Liguori
Con la recente sentenza n. 49437 del 23 dicembre 2009, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, afferma alcuni importanti principi in tema di tutela penalistica del diritto d’autore (cfr. artt. 171 e seguenti l. 633/1941). Viene, infatti, affermato che “sussistendo gli elementi del reato di cui all’art. 171 ter, comma 2, lett.a-bis), cit., il giudice può disporre il sequestro preventivo del sito web il cui gestore concorra nell’attività penalmente illecita di diffusione nella rete Internet di opere coperte da diritto d’autore, senza averne diritto, richiedendo contestualmente che i provider del servizio di connessione Internet escludano l’accesso al sito al limitato fine di precludere l’attività di illecita diffusione di tali opere.”. Segue...
Scarica la sentenza in commento [pdf]
Google: niente più censure in Cina, di Serena Rossi
A seguito del verificarsi di numerosi attacchi di pirateria informatica provenienti dalla Cina e miranti a violare le caselle di posta elettronica degli attivisti cinesi per i diritti umani, Google, nella persona del suo legale David Drummond, ha annunciato di essere pronta a chiudere la propria filiale di Pechino.
Obiettivo di tali attacchi, avvenuti lo scorso dicembre, sarebbe stato quello di accedere agli account Gmail degli attivisti di difesa dei diritti umani cinesi, al fine di appropriarsi dei dati sensibili di questi ultimi. Inoltre, secondo quanto dichiarato da Drummond, tali operazioni hanno rappresentato anche una fattispecie riconducibile al furto di proprietà intellettuale ai danni dello stesso colosso informatico. Segue...
The (over)protection of information in the knowledge economy. Is the Directive 96/9/EC a faux pas? , di Valeria Falce, da Rivista di Diritto d'Autore, 2009, fasc. 4.
L’appello ad approfondire le modalità attraverso cui agevolare la diffusione della conoscenza nell’era digitale è stato raccolto dalla Commissione Europea che in un Rapporto del 2007 ha annunciato l’innalzamento della circolazione delle informazioni scientifiche e dell’innovazione a libertà fondamentale, e dunque a pilastro della Comunità Europea. Non solo. Riprendendo il medesimo progetto nel recente Libro Verde del 2008, la Commissione ha confermato la necessità di alimentare un proficuo confronto sui mezzi attraverso cui stimolare l’accesso e la condivisione di informazioni per la ricerca, le scienze e l’eduzione nell’economia della conoscenza. Se, come si crede, tali linee programmatiche sono in grado di incidere gli spazi di protezione da riservare alle informazioni in ambito digitale, allora nella riflessione da svolgere non ci si può limitare a lambire i contorni della disciplina sulle banche dati ai sensi della Direttiva 96/9/CE. Piuttosto, occorre filtrarne i lineamenti attraverso la lente della istituenda libertà fondamentale, e di qui ragionare sull’introduzione di correttivi che, in una logica sistematica, consentano di arginare il pericolo che le regole sulle compilazioni si traducano in un ingiustificato arretramento del bacino delle informazioni, delle idee e più ampiamente delle risorse da preservare in regime di pubblico dominio. Non possono dunque che risultare insoddisfacenti i recenti orientamenti della Commissione che, pur avendo identificato – peraltro in un discusso Rapporto del 2005 - le profonde incongruenze della Direttiva 96/9/CE, ad oggi non ha dato impulso ad un serio lavoro di revisione della disciplina che ci occupa.
Commercio elettronico: la correttezza dello scambio, di Alberto Maria Gambino
Nel commercio elettronico si osserva una tendenziale omogeneità tra le tecniche comunicative e l'oggetto giuridico dello scambio: alla tecnica gratuita corrisponde un contenuto no profit; alla tecnica onerosa corrisponde un contenuto commerciale. Il sistema è contrassegnato dalla presenza o meno di un servizio della società dell'informazione, che consta in "qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi". Al di fuori di questo, allo scambio elettronico può applicarsi d. lgs. n. 185: la ratio della sorpresa, tipica nella vendita "porta a porta" si perfeziona nella ratio della carenza informativa sull'oggetto negoziale. Per i rapporti commerciali contemplati dai servizi della società dell'informazione, oltre agli obblighi del d. lgs. n. 185 si aggiungono quelli della direttiva sul commercio elettronico. Alla ratio della carenza informativa si aggiunge la ratio della scarsa dimestichezza nell'uso dello strumento informatico, in un'ottica di costante addestramento del consumatore. Il modulo comunicativo utilizzato con il consumatore deve corrispondere a canoni di lealtà.
Natura e tutela dei domain names, di Alberto Maria Gambino
I codici di identificazione dei computer collegati alla rete Internet, per comodità di impiego vengono tradotti in gruppi di lettere e parole di senso compiuto facilmente riconoscibili da parte degli utenti della rete. Tali sintagmi, chiamati domain names, da un’originaria funzione meramente identificativa, con l’assunzione contestuale di finalità commerciali, possiedono progressivamente una vera e propria funzione distintiva.
Secondo la prima giurisprudenza italiana della materia il domain name assume, in particolare, il carattere distintivo dell’utilizzatore del sito e ciò in affinità alla figura dell’insegna. Contraria a tale impostazione altra giurisprudenza nega, invece, alla tutela dei segni distintivi la possibilità di estendersi sino al divieto dell’uso di segni adottati da terzi che siano in grado di indurre nel pubblico un rischio di associazione, come appunto accade talvolta per i nomi a dominio.
Uno spunto significativo per superare la querelle sulla funzione identificativa o piuttosto distintiva del domain name è offerta dall’orientamento di alcuni giudici nordamericani che, con descrizione pragmatica, lo definiscono “an alias which facilitates the human use of computers”. Ciò comporta una prospettiva scevra da connotati qualificatori, ipotizzabili nel domain name solo attraverso la valutazione del suo uso in concreto.
Ad un vaglio positivo della funzione distintiva del nome a dominio, tuttavia, il requisito della “similarity” tra i segni, proprio per il peculiare modus operandi dell’utente della rete, non trova addentellati analoghi ai profili contestuali dello scenario tradizionale entro cui operano i segni distintivi. Anche la sola mera digitazione dell’indirizzo elettronico dell’operatore implica, infatti, che sia il solo domain name a operare da criterio selettivo, cosicché sarà possibile l’interferenza tra segni appartenenti ad attività o prodotti differenti già ad un livello meramente consultivo.
Nell’applicare la teoria dell’affinità dei prodotti e dei servizi alla fattispecie, accanto alle ipotesi tradizionali dell’identità dei bisogni che i prodotti o i servizi sono volti a soddisfare, della medesimezza della clientela destinataria, dell’intrinseca natura dei beni e servizi, si afferma l’incidenza, del principio della ricollegabilità alla medesima fonte produttiva in relazione alla capacità espansiva della normale attività imprenditoriale.
Accordo raggiunto tra Microsoft e Commissione europea: il browser sarà libero, di Serena Rossi
Lo scorso 16 dicembre, la Commissione europea ha accettato gli impegni proposti da Microsoft, ponendo, così, fine alla ormai decennale battaglia dei browser e consentendo ai produttori di personal computer ed agli utenti la scelta di navigatori diversi da Internet Explorer, installato dalla casa madre come software predefinito per esplorare la rete.
L’accordo raggiunto tra la Commissione europea e Microsoft prevede, per quest’ultima, l’obbligo di consentire la libera scelta del browser preferito sia durante la prima installazione, tramite un’interfaccia da cui selezionare l’opzione desiderata, sia per chi ha già installato Windows, grazie ad una finestra che apparirà dopo un aggiornamento automatico. Inoltre, sarà possibile, per i produttori e per gli utenti, disinstallare Internet Explorer.
La Commissione aveva ritenuto in passato che l’incorporazione sistematica del navigatore Internet Explorer a Windows, presente sul 90% dei computer del pianeta, conferisse un ingiusto vantaggio competitivo alla casa di Redmond rispetto agli altri sistemi di navigazione ed aveva, pertanto, aperto un’indagine per abuso di posizione dominante nei confronti di Microsoft. Segue…
Cambia la normativa privacy sul consenso al trattamento dei dati personali, l’Italia si adegua all’Unione Europea, di Davide Mula
La legge n. 166 del 2009, che ha convertito in legge il cd. Decreto Ronchi, contiene una disposizione che andrà a stravolgere l’assetto fino ad oggi delineato dal Codice Privacy, d.lgs. 196 del 2003. L’art. 20-bis della menzionata legge rivoluziona il settore delle comunicazioni elettroniche istituendo il “Registro pubblico delle opposizioni”, un registro in cui tutti i soggetti che non vogliono ricevere mail, telefonate o fax aventi ad oggetto comunicazioni pubblicitarie potranno registrarsi.
La previsione stravolge il sistema privacy italiano finora consolidatosi e che si fondava sul consenso preventivo dell’interessato, cd. sistema opt-in. Segue...
Scarica il testo integrale della riforma [pdf]
Approvato il Pacchetto Telecom in via definitiva, di Serena Rossi
Il Pacchetto Telecom, vale a dire il complesso di regole che si pone come obiettivo la riforma dell’intero settore delle telecomunicazioni su scala europea, è stato approvato nella sua terza lettura a Strasburgo, con 510 voti favorevoli, 40 contrari e 24 astensioni, in data 24 novembre 2009. Le nuove disposizioni appena varate, che dovranno essere applicate entro i prossimi 18 mesi, mirano a rafforzare i diritti degli utenti telefonici e di Internet e ad incoraggiare la concorrenza fra le compagnie telefoniche. Tra le disposizioni meritevoli di essere poste in evidenza, spiccano quelle in materia di privacy e trasparenza a favore degli utenti, quelle inerenti alla prospettiva di garantire maggiori diritti ai consumatori, la salvaguardia della libertà di Internet, la protezione dei dati personali, un maggior grado di concorrenza ed un più moderno utilizzo delle frequenze radio. Segue...
Il Consiglio costituzionale francese dà via libera alla dottrina Sarkozy, di Serena Rossi
Contrariamente alle aspettative di molti ed in contrasto con le indicazioni derivanti dagli organi comunitari, il Consiglio costituzionale francese, organo deputato al controllo preventivo di legittimità degli atti legislativi, ha dato il via libera, con la decisione del 22 ottobre scorso, all’approvazione della legge francese antipirateria, aprendo, così, la strada all’applicazione della dottrina Sarkozy.
Tra gli aspetti più controversi della legge in via di approvazione, vi è la possibilità per l’autorità giudiziaria (e non più per organi amministrativi, come nella prima versione della sopracitata legge) di disporre, all’esito di un processo sommario e privo di contraddittorio (la c.d. procédure judiciarie accélérée), la disconnessione dalla rete per gli utenti, che fossero stati sorpresi a scaricare illegalmente materiale protetto dal copyright.
Le disconnessioni, dunque, non vengono più considerate essere una pena sproporzionata: difatti, l’Organo costituzionale francese ha ritenuto che privare il cittadino del diritto ad informare e ad informarsi in Rete possa essere una punizione calibrata ed idonea a dissuadere coloro che scarichino contenuti on-line senza disporre dell’autorizzazione dei detentori dei diritti. Il Consiglio, che nei mesi scorsi aveva cassato la prima proposta di legge, ha inaspettatamente cambiato orientamento ed ha approvato definitivamente la legge, nonostante la considerevole mobilitazione popolare avvenuta in Francia. Segue...
Tutela del marchio rinomato e ricadute sul sistema concorrenziale: brevi considerazioni a margine del caso Intel, di Paola Solito
La disciplina del marchio c.d. rinomato, esorbitando dai confini propri del paradigma tradizionale di protezione del segno distintivo, presenta una serie di criticità e compressioni della disciplina concorrenziale.
Marchio rinomato, nel silenzio della legge, deve intendersi quello noto ad un’ampia percentuale di consumatori, eventualmente, anche in ambiti limitati territorialmente, la cui appropriazione da parte di terzi risulti suscettibile di determinare un indebito vantaggio per l’usurpatore, ovvero un pregiudizio per il titolare del marchio stesso. Tratto distintivo della disciplina, normativamente prevista dall’art. 4, n. 4, lett. a) della direttiva 89/104/CEE diretta al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa e recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 480 e dagli artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. c) del codice della proprietà industriale, è quella di esulare dalla relatività della tutela, potendo il titolare del marchio rinomato vietare ai terzi l’utilizzazione di un segno identico o simile al proprio anche per prodotti o servizi non affini.
La comunicazione commerciale in rete: peculiarità, tipologie e disciplina, di Andrea Stazi, estratto da: A.M. Gambino, A. Stazi, con la collaborazione di D. Mula, Diritto dell’informatica e della comunicazione, Giappichelli, 2009
Oggi la rete telematica risulta uno strumento essenziale del commercio internazionale, anche per la sua attitudine a diffondere le informazioni senza limiti geografici ed in tempo reale, con la possibilità di raggiungere il ciber-consumatore in modo efficace, personalizzato e on-demand.
Rispetto alla pubblicità commerciale tradizionale, quella per via telematica presenta diverse peculiarità rilevanti, fra le quali, anzitutto, la possibilità di permettere la compravendita immediata, con relativo pagamento, congiungendo il momento dell’advertising a quello dell’e-commerce.
Ancora, caratteristica fondamentale della pubblicità on line è quella di consentire all’utente di essere parte attiva, ricercando e combinando informazioni, anziché subire passivamente i messaggi pubblicitari secondo la tecnica tipica delle modalità comunicative tradizionali, per cui la pubblicità in rete si incentra non tanto sulla suggestione del messaggio quanto piuttosto sulla sua interattività ed attitudine informativa volta a «catturare» il consumatore-utente.
Inoltre, dal punto di vista dell’impresa è di particolare interesse la misurabilità del gradimento della campagna pubblicitaria, dovuta al fatto che ogni messaggio promozionale o contenuto editoriale è erogato attraverso server che registrano le richieste inviate dagli utenti, con conseguente tracciabilità del percorso del messaggio e dell’interesse verso questo, nonché dovuta oggi al sistema Audiweb, che riprende quelli dei media tradizionali fornendo agli investitori, anche in virtù di quanto appena detto, criteri di valutazione affidabili e dettagliati.
Commercio elettronico ed “utilità” delle informazioni da fornire ai clienti, di Andrea Stazi
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sezione Quarta – Sentenza 16 ottobre 2008 - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV c. deutsche internet versicherung AG (procedimento C-298/07)
1. L’informazione contrattuale e la tutela dell’autonomia privata del contraente.
Le regole sull’informazione contrattuale, in generale, derivano dalla teoria economica marginalista su cui si basa l’interpretazione del contratto: un’informazione adeguata e completa è condizione per il valido esercizio dell’autonomia privata; la volontà, evidentemente, presuppone la conoscenza dell’ambito fattuale in cui si manifesta. Il contraente, prima di scegliere, deve poter acquisire le informazioni necessarie per valutare l’utilità marginale che ricaverà dal rapporto negoziale.
Oggi i consumatori, e più in generale i fruitori dei beni o servizi negoziati sul mercato, affrontano decisioni maggiormente complesse, che coinvolgono molte più scelte rispetto al passato, e non si limitano a massimizzare l’utilità derivante dai prodotti offerti loro, bensì svolgono un ruolo più attivo, poiché cercano di sfruttare al meglio i loro “fattori di produzione”, come ad esempio il tempo, le capacità, le conoscenze, etc.. I beni o servizi che il fruitore acquista sul mercato costituiscono “input” allo stesso modo di tali fattori, e insieme ad essi concorrono a determinare la sua utilità complessiva.
D’altronde, i costi richiesti dalla fornitura delle informazioni ed i profitti derivanti dal loro possesso rappresentano in concreto rilevanti ostacoli alla diffusione delle stesse. Pertanto, a tutela dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni ed alla relativa efficienza del mercato, è posto lo strumento giuridico.
Nella normativa comunitaria, allo scopo di consentire il pieno e corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato, ed al contempo di consentire ai destinatari dei beni o servizi offerti il maggiore reperimento possibile d’informazioni, viene tutelata in generale la trasparenza del mercato, ed il cliente – in particolare il consumatore – è posto nella situazione di poter apprezzare gli elementi che compongono la qualità e il prezzo dei prodotti, e quindi di poter operare scelte consapevoli, appunto ponendo l’accento sulla sua puntuale e adeguata informazione.
Il commento di Andrea Stazi, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica [Segue]
Technological Convergence and Competition on the Edge - „Emerging Markets“ and Their Regulation, di Andrea Stazi, in IIC-International Review of Intellectual Property and Competition Law, n. 8/2007
Technological convergence, on the one hand, tends to point out new roles - and sometimes also markets - for the players in the communications industry, producing the segmentation of different functions and phases in the value chain. On the other hand, technological convergence could bring forth numerous specific antitrust issues, such as an increase in the market power of the suppliers of more appealing services or contents, or a premature foreclosure of the new market due to leveraging of the power maintained by a company in another market.
A topic of particular interest, till now quite neglected by legal doctrine, is that of the regulation of „emerging markets“ for innovation processes, especially technological convergence, i.e. those markets which are just emerging are not likely to satisfy (at least for the moment) the three criteria provided by the 2003 EU Recommendation on relevant markets.
This paper, analysing both „hard law“ and „soft law“ provisions, tries to isolate some (initial) criteria for the decision of whether or not to intervene in a new emerging market with a regulation (be it a regulatory action ad hoc, or eventually the application of the antitrust law in force).
Anti-spam laws at the times of social networks: the European approach, di Mirko Lobina, Daniele Giusto, Davide Mula, Elena Maggio
Spam is the abuse of electronic messaging systems
meant to their indiscriminate use. This practice is currently
founding a fruitful demographic background when directed at
the users of internet social networks as Facebook, MySpace and
Twitter. Stopping spam is not easy although central governments
are facing the problem with ad-hoc legal frameworks. This work
presents what has been done in this sense by European central
government also analysing in detail traits and statistics of the
phenomenon.
La Rete europea delle autorità garanti della concorrenza: strumento di convergenza tra i sistemi nazionali di tutela della concorrenza, di Federica Togo
Nel nuovo sistema di applicazione delle regole di concorrenza comunitarie, creato dal regolamento 1/2003, assume rilievo preminente l’esigenza di assicurare un unico quadro giuridico nell’applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato in tutto il territorio dell’Unione, da considerare un’area in cui le autorità garanti della concorrenza e i giudici nazionali applicano le norme comunitarie con la necessaria coerenza ed effettività. Una modifica introdotta con il citato regolamento ha riguardato l’istituzione di un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e le autorità nazionali che costituisce una novità assoluta in tema di collaborazione tra autorità nazionali nell’ordinamento comunitario. Si è realizzato un vero e proprio Network che consente nell’applicazione degli articoli 81 e 82 la cooperazione tra autorità nazionali e la Commissione attraverso una serie di meccanismi e di scambi di informazioni, che prevedono un utilizzo delle informazioni scambiate all’interno della Rete delle autorità europee di concorrenza anche come mezzo di prova; tra queste rientrano anche le informazioni confidenziali. Appare, per questo, condivisibile l’affermazione secondo cui il regolamento 1/2003 non si sia limitato a ridisegnare il sistema di applicazione del diritto comunitario della concorrenza, ma abbia anche codificato, in materia di concorrenza, le modalità di attuazione del principio di cooperazione tra gli Stati membri nell’attuazione degli obiettivi della Comunità europea di cui all’art. 10 del Trattato. Si dà luogo, in questo modo, ad una cooperazione interistituzionale e procedimentale che si attua nei rapporti tra la Commissione e le autorità garanti nazionali, nei rapporti tra le autorità garanti nazionali inter se ed, infine, nei rapporti tra la Commissione e le autorità nazionali da un lato e organi giurisdizionali dall’altro lato.
Copyright in rete,
di Alberto Maria Gambino e Andrea Stazi
Il passaggio dal regime di proprietà – fondato sul concetto della cessione della titolarità dei beni – al regime di accesso – basato sulla garanzia della disponibilità temporanea di beni o servizi (controllati per lo più da reti di fornitori) – muta radicalmente la nozione stessa di potere economico, che confluisce nelle mani di quei soggetti che si pongono quali gatekeepers, “guardiani” rispetto all’accesso alle reti ovvero ai beni o servizi scambiati attraverso esse. È per questa ragione che, ad esempio, le principali società d’intrattenimento, software e telecomunicazioni, consapevoli del ruolo essenziale dei gatekeepers, stanno acquisendo i fornitori di servizi e contenuti di maggiore successo.
Dal punto di vista delle relazioni tra i fornitori-professionisti e gli utenti-consumatori, le esigenze dei primi di svolgere liberamente la propria iniziativa economica in rete e di ricevere un equo compenso per i contenuti di cui detengono i diritti di sfruttamento si confrontano con gli interessi dei secondi di poter partecipare ai rapporti online liberamente – oggi anche divenendo autori essi stessi con il meccanismo, di crescente diffusione, dello user generated content – al riparo da minacce indesiderate alle proprie libertà personali ed economiche, e disponendo dei contenuti digitali con flessibilità tramite i diversi canali multimediali.
Dall’insieme di questi mutamenti, dunque, deriva l’esigenza sentita da tutti i soggetti che interagiscono sulle reti di individuare possibili soluzioni di tutela che consentano un equilibrato sviluppo delle dinamiche sociali e commerciali nel nuovo ambiente tecnologico. (in LINK, n. 17 - Anno VIII, Novembre 2008 - il testo integrale è scaricabile qui
I Garanti Privacy dell'Unione Europea approvano la Risoluzione sulla privacy nei social network, di Davide Mula
Nel corso della trentesima conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati personali, tenutasi a Strasburgo, hanno emanato una risoluzione al fine di disciplinare con particolare attenzione il trattamento dei dati personali nei social network, come ad esempio facebook. Segue...
Diritto dell'Informatica e della Comunicazione

di Alberto M. Gambino, Andrea Stazi
con la collaborazione di Davide Mula
Giappichelli Editore (2009)
Il Manuale tratta i diversi temi del diritto dell’informatica e della comunicazione, offrendo al lettore un panorama ampio e aggiornato della normativa vigente, della giurisprudenza italiana e comunitaria e delle pronunce delle autorità garanti, alla luce delle più recenti evoluzioni legislative, tecnologiche ed economiche.
I principali argomenti presi in esame nel testo sono: il ruolo e le applicazioni giuridiche dell’informatica, della telematica e della rete Internet; la diffusione della tecnica digitale e la convergenza tecnologica; la libertà d’informazione; la protezione dei dati personali; le frequenze radiotelevisive; i nomi a dominio e la pubblicità; il commercio elettronico e il contratto telematico; la tutela dei consumatori; il documento elettronico, la firma digitale e i pagamenti elettronici; il diritto d’autore, il software e le banche dati; la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Il volume, dunque, offre al lettore tutti gli strumenti per comprendere le nuove problematiche che l’informatica e la comunicazione digitale hanno portato all’attenzione di giuristi e operatori, indicando e commentando le soluzioni adottate nei testi normativi, in dottrina e in giurisprudenza.
Recensione tratta dalla Rivista Diritto d’Autore, 2009, fasc. 4, pag. 656 e 657 [pdf]





