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Comunicazioni elettroniche, audiovisivo e garanzie
Commercio elettronico ed “utilità” delle informazioni da fornire ai clienti, di Andrea Stazi, in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica
CORTE DI GIUSTIZIA CE, Sezione Quarta – Sentenza 16 ottobre 2008 - Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband eV c. deutsche internet versicherung AG (procedimento C-298/07)
Commercio elettronico – Prestatore di servizi tramite internet – Informazioni ai clienti – Posta elettronica (Direttiva 2000/31/CE – Art. 5, n. 1, lett. c)
L’art. 5, n. 1, lett. c), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di qualsiasi stipulazione di contratto con questi ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace. Tali informazioni non debbono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono. Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi in internet al prestatore di servizi e alla quale quest’ultimo risponde per posta elettronica, fatte salve situazioni in cui un destinatario del servizio, che, dopo la presa di contatto per via elettronica con il prestatore di servizi, si trovi privato dell’accesso alla rete elettronica, chieda a quest’ultimo l’accesso ad una via di comunicazione non elettronica.
IL COMMENTO
Nella normativa sul commercio elettronico, in ragione delle peculiarità della contrattazione in rete, sono previsti in capo al prestatore del servizio obblighi informativi specifici nei confronti del destinatario, tra cui quello di indicare i riferimenti che consentano di contattarlo rapidamente e di comunicare con lui direttamente ed efficacemente. La decisione della Corte di Giustizia CE in commento ha fornito la corretta interpretazione di questa previsione.
1. L’informazione contrattuale e la tutela dell’autonomia privata del contraente.
Le regole sull’informazione contrattuale, in generale, derivano dalla teoria economica marginalista su cui si basa l’interpretazione del contratto: un’informazione adeguata e completa è condizione per il valido esercizio dell’autonomia privata; la volontà, evidentemente, presuppone la conoscenza dell’ambito fattuale in cui si manifesta. Il contraente, prima di scegliere, deve poter acquisire le informazioni necessarie per valutare l’utilità marginale che ricaverà dal rapporto negoziale.
Oggi i consumatori, e più in generale i fruitori dei beni o servizi negoziati sul mercato, affrontano decisioni maggiormente complesse, che coinvolgono molte più scelte rispetto al passato, e non si limitano a massimizzare l’utilità derivante dai prodotti offerti loro, bensì svolgono un ruolo più attivo, poiché cercano di sfruttare al meglio i loro “fattori di produzione”, come ad esempio il tempo, le capacità, le conoscenze, etc.. I beni o servizi che il fruitore acquista sul mercato costituiscono “input” allo stesso modo di tali fattori, e insieme ad essi concorrono a determinare la sua utilità complessiva.
D’altronde, i costi richiesti dalla fornitura delle informazioni ed i profitti derivanti dal loro possesso rappresentano in concreto rilevanti ostacoli alla diffusione delle stesse. Pertanto, a tutela dell’interesse generale alla circolazione delle informazioni ed alla relativa efficienza del mercato, è posto lo strumento giuridico.
Nella normativa comunitaria, allo scopo di consentire il pieno e corretto dispiegarsi delle dinamiche di mercato, ed al contempo di consentire ai destinatari dei beni o servizi offerti il maggiore reperimento possibile d’informazioni, viene tutelata in generale la trasparenza del mercato, ed il cliente – in particolare il consumatore – è posto nella situazione di poter apprezzare gli elementi che compongono la qualità e il prezzo dei prodotti, e quindi di poter operare scelte consapevoli, appunto ponendo l’accento sulla sua puntuale e adeguata informazione.
L’asimmetria informativa fra il cliente (come detto in particolare il consumatore) ed il fornitore (professionista) viene ridotta quindi attraverso un’articolata disciplina, volta a limitare le principali distorsioni percettive di cui il primo soffre nella raccolta, elaborazione e valutazione dei dati utili alle sue scelte.
Il testo integrale del commento è rinvenibile in Il Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2009, fasc. 1, pag. 64 e ss.




