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Mercato, concorrenza e regolazione

La CGCE chiarisce i parametri di applicazione dell’art. 81 CE, di Davide Mula

AccordoLa Corte di Giustizia nella recente pronuncia ha chiarito alcune questioni in merito all’applicazione dell’art. 81 CE. In particolare ha risposto ai quesiti posti dal giudice olandese che dovrà ora giudicare in merito alla riunione tenutasi il 13 giugno 2001 tra rappresentanti degli operatori di telecomunicazione nel corso della quale si era discusso, in particolare, sulla riduzione dei compensi standard per i rivenditori degli abbonamenti. Il giudice a quo ha chiesto nello specifico quali criteri debbano essere applicati nell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, per valutare se una pratica concordata abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune. Ancora ha chiesto se il nesso di causalità debba essere dimostrato in relazione alle norme comunitarie o, in quanto compatibili, alle norme nazionali e l’ambito di operatività delle presunzioni in merito al nesso stesso.
La CGCE ha risposto, in merito al primo quesito che "lo scambio di informazioni tra concorrenti può risultare contrario alle regole della concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese”.
In relazione alla prova del nesso di causalità i giudici comunitari hanno statuito che “si deve presumere, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire la prova, che le imprese partecipanti alla concertazione e che restano attive sul mercato tengano conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti per determinare il proprio comportamento su tale mercato”.
Quanto alla fattispecie in esame è stato aggiunto “ciò che rileva non è tanto il numero di riunioni tra gli operatori interessati, quanto il fatto di accertare se il contatto, o i contatti, che sono avvenuti abbiano consentito a questi ultimi di tenere conto delle informazioni scambiate con i concorrenti per determinare il proprio comportamento sul mercato e di sostituire scientemente una cooperazione pratica tra di loro ai rischi della concorrenza. Nel momento in cui può essere accertato che tali operatori hanno dato luogo ad una concertazione e che sono rimasti attivi sul mercato, è legittimo esigere che essi forniscano la prova che la concertazione in questione non ha influito in alcun modo sul loro comportamento sul mercato".

QUESITI GIUDICE A QUO

RISPOSTE CGCE

1) A quali criteri si deve far ricorso nell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, per valutare se una pratica concordata abbia per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune?

1) Una pratica concordata ha un oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE qualora, in ragione del suo tenore nonché delle sue finalità, e tenuto conto del contesto economico e giuridico nel quale si inserisce, sia concretamente idonea ad impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza nel mercato comune. Non è necessario che la concorrenza sia effettivamente impedita, ristretta o falsata, né che sussista un nesso diretto fra tale pratica concordata e i prezzi al dettaglio. Lo scambio di informazioni tra concorrenti persegue uno scopo anticoncorrenziale qualora sia idoneo ad eliminare talune incertezze in relazione al comportamento previsto dagli operatori interessati.

2) L’art. 81 CE deve essere interpretato nel senso che, nell’applicazione del detto articolo da parte del giudice nazionale, la prova del nesso causale tra concertazione e comportamento sul mercato deve essere fornita e valutata ai sensi delle norme di diritto nazionale, sempre che siffatte norme non siano meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna e non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario?

2) Nell’ambito dell’esame del nesso causale tra la concertazione ed il comportamento sul mercato degli operatori ad essa partecipanti, nesso che è necessario ai fini di dichiarare la sussistenza di una pratica concordata ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, il giudice nazionale è tenuto ad applicare, salvo prova contraria che spetta agli operatori interessati fornire, la presunzione di causalità enunciata dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui tali operatori, allorché restano attivi sul mercato, tengono conto delle informazioni scambiate con i loro concorrenti.

3) Nell’applicazione della nozione di pratica concordata ai sensi dell’art. 81 CE, la presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la concertazione avvenga una tantum e l’operatore che vi partecipa resti attivo sul mercato, oppure solo nei casi in cui la concertazione abbia luogo nel corso di un lungo periodo e su base regolare?

3) La presunzione di un nesso causale tra la concertazione e il comportamento sul mercato vale sempre, anche qualora la concertazione sia basata unicamente su una sola riunione tra gli operatori interessati, sempre che l’operatore partecipante alla concertazione sia rimasto attivo sul mercato.

Scarica la sentenza [pdf]

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