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Mercato, concorrenza e regolazione

L’impatto del Trattato di Lisbona sulla procedura d’infrazione, di Nicoletta Falcone

Trattato di LisbonaIl Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 dicembre 2009, ha apportato due importanti modifiche, di carattere sostanziale, alle regole relative alla procedura di infrazione.
Come è noto la procedura d'infrazione, che trova adesso la sua disciplina negli artt. 258-260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), è volta a rilevare eventuali inadempimenti, da parte degli Stati, di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea.
Gli aspetti principali della procedura di infrazione non sono stati modificati. La stessa può infatti essere promossa sia dalla Commissione che da un altro Stato membro (ipotesi che si è verificata in rarissimi casi). Nell’ipotesi più frequente é la Commissione che dà avvio alla procedura (spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche) inviando allo Stato membro ritenuto inadempiente una “lettera di messa in mora” (cd. fase precontenziosa) a fronte della quale lo Stato interessato ha due mesi di tempo per presentare le proprie osservazioni. Qualora dette osservazioni non vengano presentate o sia decorso invano il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso deve adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea, dando vita alla cd. fase contenziosa, con il ricorso per inadempimento. Nell’ipotesi in cui la Corte riconosca che lo Stato in questione ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti, lo stesso é tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta.
A seguito della sentenza, ove la Commissione constati che lo Stato membro in questione non ha preso detti provvedimenti, la stessa può, dopo aver dato a tale Stato la possibilità di presentare le sue osservazioni, adire nuovamente la Corte di Giustizia. In questa azione essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte dello Stato in questione.
La modifica introdotta dal Trattato di Lisbona riguarda la possibilità per la Commissione, dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, di adire direttamente la Corte di giustizia, senza la necessità, come previsto precedentemente, di emettere previamente il parere motivato (art. 260.2 TFUE). Una tale modifica ha il chiaro scopo di “velocizzare” il sistema delle sanzioni pecuniarie nell’ipotesi in cui lo Stato non ottemperi alla sentenza della Corte di giustizia. Di particolare rilievo il fatto che tale modifica si applica immediatamente, ovvero a decorrere dal 1 dicembre 2009, includendo al riguardo anche le procedure di infrazione che erano pendenti a quella data (e che erano pertanto state aperte alla luce del vecchio regime ex art. 228 TCE).
Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona è rappresentata da una procedura più snella ed efficace nell’ipotesi in cui lo Stato membro abbia omesso di comunicare alla Commissione le misure necessarie a trasporre una direttiva, entro il termine stabilito dalla stessa. Pertanto, se dopo la lettera di messa in mora e del parere motivato da parte della Commissione, lo Stato membro non ha ancora comunicato le misure di attuazione di una direttiva, la Commissione può proporre il ricorso per inadempimento alla Corte di giustizia, indicandovi direttamente l’importo della somma forfettaria o della penalità di mora da versare da parte dello Stato. Spetterà chiaramente alla Corte valutare la sussistenza o meno dell’infrazione effettuata dalla Commissione: nell’ipotesi in cui l’infrazione venga riconosciuta, l’ammontare della somma forfettaria o della penalità di mora non potrà in ogni caso risultare superiore a quanto originariamente proposto dalla Commissione nel ricorso per inadempimento.

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