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Mercato, concorrenza e regolazione
L’Antitrust esprime parere negativo sul disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense, di Antonio Liguori.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente pronunciata in merito al progetto di riforma dell’ordinamento forense, contenuto nel disegno di legge n. 601, approvato il 14 luglio 2009 dal Comitato ristretto nominato all’interno della Commissione Giustizia del Senato.
A tal fine l’Antitrust si è avvalsa dei poteri di segnalazione previsti dall’art. 21 della legge 287/90, grazie ai quali l’Autorità, individuati casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale, può segnalare le stesse al Parlamento e al Governo, suggerendo anche le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire il verificarsi di tali situazioni distorsive del mercato.
L’AGCM ha, quindi, ravvisato nel suddetto progetto di riforma la presenza di numerosi profili anticoncorrenziali, tra cui l’introduzione di nuove attività riservate, la disciplina concernente l’accesso alla professione, le tariffe e la pubblicità, in grado di determinare gravi restrizioni nel funzionamento dei mercati, imponendo, inoltre, oneri a cittadini e imprese non giustificati dal perseguimento di interessi di rilevanza generale.
In primo luogo, l’Autorità esamina le disposizioni di cui all’art. 2, commi 5, 6 e 7, del DDL, aventi ad oggetto l’attribuzione di ulteriori attività, rispetto alla difesa, assistenza e rappresentanza in giudizio, riservate esclusivamente agli avvocati.
A tal riguardo viene osservato che tali provvedimenti estendono l’ambito di esclusiva ad attività per le quali l’iscrizione all’albo degli avvocati non è in grado di garantire la conoscenza di tutte le nozioni rilevanti per il miglior esercizio delle stesse; tali attività, peraltro, sono già nella realtà svolte da numerosi professionisti che, pur non essendo iscritti all’albo, sono in grado di garantirne lo svolgimento secondo standard accettabili per il mercato.
Unico risultato di tale previsione, quindi, risulta essere la sottrazione della professione forense alla concorrenza di altri soggetti, con tutte le conseguenze negative derivanti da qualsiasi restrizione del mercato: da un lato l’attenuarsi degli stimoli al miglioramento delle prestazioni offerte, dall’altro il prodursi di un aggravio di costi per gli utenti costretti a rivolgersi, per lo svolgimento di tali attività, all’unica categoria titolare della riserva.
L’Antitrust, inoltre, individua ulteriori profili anticoncorrenziali nelle modifiche apportate all’accesso alla professione, il quale viene reso notevolmente difficoltoso a causa dell’introduzione di nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del prescritto tirocinio: in particolare l’Autorità si sofferma sulle norme che prevedono il superamento di un test di ingresso per l’iscrizione nel registro dei praticanti, lo svolgimento della pratica esclusivamente presso avvocati con almeno cinque anni di servizio, l’incompatibilità della pratica con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato, anche di tirocinio, la limitazione dell’attività professionale dei praticanti abilitati, circoscritta alla sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e per procedimenti di minore entità, la limitazione della validità del certificato di compiuta pratica alle sole tre sessioni di abilitazione successive.
Tale complesso di previsioni viene giudicato fortemente ed ingiustificatamente peggiorativo dello status di praticante, anche alla luce del fatto che il disegno di legge continua ad escludere che dallo svolgimento della pratica derivi l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, oltre a non garantire allo stesso il versamento di un compenso da parte dell’avvocato per l’attività svolta.
Diversamente, l’Autorità ritiene che la riforma dell’ordinamento forense dovrebbe essere volta a rendere meno gravoso il periodo di tirocinio per coloro che intendono accedere alla professione forense, al fine di accelerare e facilitare l’ingresso degli stessi nel mondo del lavoro: in tal senso si suggerisce di ridurre la durata dello stesso, di valorizzarne lo svolgimento in forme alternative rispetto a quello svolto presso uno studio legale, e di introdurre forme di sussidio per garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale.
Ulteriori critiche vengono poi sollevate dall’Antitrust con riferimento alla disciplina delle tariffe professionali e della pubblicità: nel primo caso si contesta la previsione di cui all’art. 12, comma 5, del DDL che prevede l’inderogabilità degli onorari minimi, giudicata una “grave restrizione della concorrenza” in quanto impedisce agli operatori professionali di adottare comportamenti economici indipendenti in relazione al più importante strumento concorrenziale, quale è, appunto, prezzo; nel secondo ambito, poi, viene giudicata negativamente la disposizione di cui all’art. 9 del DDL che vieta il ricorso alla pubblicità comparativa, la quale costituisce un importante strumento concorrenziale a disposizione del professionista, purché naturalmente sia conforme ai criteri di veridicità, completezza e chiarezza.
Scarica il DDL relativo alle modifiche dell'ordine forense [pdf]




