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Mercato, concorrenza e regolazione
Massimo scoperto e strutture commissionali alternative: brevi considerazioni a margine della segnalazione dell’Agcm del 29.12.2009, di Paola Solito
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è tornata nuovamente sull’istituto della commissione di massimo scoperto. Il 29 dicembre 2009, è intervenuta una segnalazione sulle nuove commissioni bancarie adottate dagli istituti in seguito all’entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009, n. 2 recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, che prevede, tra le altre, la nullità delle clausole aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto per le ipotesi in cui il saldo debitorio del cliente sia inferiore ai trenta giorni e per gli utilizzi in assenza di fido, oltre che la nullità delle clausole, comunque denominate, accordate per la messa a disposizione di fondi a favore dei clienti titolari di conto corrente, qualora il corrispettivo non sia chiaramente predeterminato, onnicomprensivo e proporzionato alla durata e all’importo dell’affidamento richiesto, non risulti da patto scritto non rinnovabile tacitamente e non sia rendicontato al cliente con cadenza massima annuale e con l’indicazione dell’effettivo utilizzo del servizio nel periodo di riferimento.
La segnalazione di fine anno indirizzata al Parlamento, al Governo e alla Banca d’Italia contiene una serie di considerazioni, tutt’altro che positive, sugli effetti economici delle strutture commissionali adottate dai gruppi bancari in luogo della commissione di massimo scoperto; considerazioni che traggono origine dai procedimenti istruttori, avviati già a partire dal 2008, nei confronti dei gruppi bancari in tema di strutture commissionali a carico dei consumatori ed in tema di chiarezza e completezza informativa delle stesse.
L’Autorità ha più volte segnalato come le informazioni rese ai consumatori riguardo alla natura, alla ratio e alle modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto fossero spesso carenti, inadeguate ed in molti casi omissive e tali da falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiungevano. In particolare, l’Autorità ha valutato la condotta come scorretta e contraria alla diligenza professionale, non essendo state fornite ai consumatori tutte le informazioni rilevanti, inducendoli in errore con riferimento alle condizioni economiche, diverse dagli interessi, applicate sia agli affidamenti accordati che ai conti non affidati ed in modo da indurli ad adottare delle decisioni che diversamente non avrebbero assunto. I procedimenti condotti dall’Autorità si sono conclusi con l’accettazione degli impegni proposti dai gruppi bancari in quanto ritenuti idonei a sanare gli addebiti contestati relativi alla chiarezza informativa attraverso l’introduzione di apposite note esplicative sia nella documentazione informativa sia nella documentazione contrattuale ed in quanto orientati verso l’introduzione di forme commissionali alternative in modo da garantire ai consumatori la possibilità di scelta fra le diverse opzioni, possibilità garantita lungo l’intero rapporto contrattuale sulla base del comportamento economico dei consumatori, in modo da incentivare la concorrenza nel settore bancario.
La legge 2/2009 è intervenuta successivamente all’accettazione degli impegni da parte dell’Autorità andando ad integrare il contenuto degli stessi in un’ottica di maggiore tutela del consumatore, parte debole del rapporto contrattuale.
Tuttavia, l’introduzione delle nuove strutture commissionali non ha sortito l’effetto voluto dal legislatore e nella maggior parte delle ipotesi si è dimostrata nettamente peggiorativa degli interessi dei consumatori, sia per i conti affidati sia per gli scoperti transitori di conto corrente, come denunciato dalla stessa analisi dell’Autorità. Riguardo i conti affidati, le nuove commissioni introdotte, onnicomprensive di tutti gli oneri e commisurate all’importo e alla durata dell’affidamento, volte a remunerare la messa a disposizione da parte della banca di una determinata somma, se è vero che consentono al consumatore di conoscere ex ante il costo complessivo dell’affidamento, è altrettanto vero che, almeno fino all’entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 102 recante “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, secondo cui l’ammontare del corrispettivo onnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non può superare lo 0,50% per trimestre dell’importo dell’affidamento, pena la nullità dello stesso patto di remunerazione, prevedevano aliquote trimestrali varianti dallo 0,90% al 1,50%, risultando nel complesso più onerose rispetto alla commissione di massimo scoperto. Inoltre tali aliquote, caratterizzandosi per una natura regressiva ed aumentando con il decrescere dell’importo di fido concesso, risultano non solo contrarie alla loro stessa ratio, ma maggiormente penalizzanti per i clienti con affidamenti minori. Con riferimento, invece, agli scoperti transitori di conto corrente, dal raffronto tra le condizioni economiche attuali e quelle precedentemente applicate, è emerso un netto peggioramento della condizioni dei consumatori, in una misura che varia da circa il doppio sino a quindici volte.
L’intervento dell’Autorità si inserisce in un quadro di continue denunce avanzate dalle associazioni dei consumatori, affinché si ponga un freno ai comportamenti abusivi tenuti dai gruppi bancari nei confronti di utenti privi del necessario potere contrattuale e del tecnicismo molte volte richiesto dalle operazioni del settore, auspicando un intervento legislativo volto all’effettiva tutela dei consumatori, coerentemente ai recenti interventi intrapresi sia a livello comunitario che nazionale.




