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Mercato, concorrenza e regolazione

La nuova mediazione civile e commerciale, di Antonio Liguori

MediazioneIl 5 marzo 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 28/2010 sulla nuova mediazione civile e commerciale.
Si tratta di una disciplina che si propone un evidente intento deflattivo, avendo come obiettivo quello di favorire la risoluzione delle controversie in ambito stragiudiziale e prima, quindi, che esse giungano dinanzi ad un giudice.
Si prevede, quindi, che la mediazione potrà avere ad oggetto qualsiasi controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili: ai sensi dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. 28/2010, quindi, l’avvocato dovrà, nel primo colloquio con l'assistito, informarlo, per iscritto e a pena di nullità del contratto con il cliente, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 17 e 20 (consistenti nell’esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura relative al procedimento e nella concessione di un credito di imposta alle parti che corrispondono l'indennità all’organismo di mediazione).
Il documento che contiene l'informazione dovrà essere sottoscritto dall'assistito e depositato con l'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Se ciò non avviene il giudice che verifica la mancata allegazione del documento informerà la parte della facoltà di chiedere la mediazione.
L’art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010 prevede poi che la nuova mediazione costituirà condizione di procedibilità nelle controversie in materia di “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.
In questi casi il mancato esperimento della mediazione comporterà l’improcedibilità della domanda, da eccepirsi dal convenuto nella comparsa di costituzione, e l’assegnazione da parte del giudice di un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
È tuttavia previsto espressamente che tali disposizioni sull’efficacia della mediazione di condizione di procedibilità del processo, la cui entrata in vigore è comunque differita di diciotto mesi e limitata ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data, non trovano applicazione alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 2settembre 2005, n . 206, e successive modificazioni, e dal titolo X del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Nel caso in cui le parti all’esito della mediazione raggiungano l’accordo il relativo verbale, omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario vi è la sede dell’organismo di mediazione, costituirà titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Con riferimento all’efficacia dell’accordo importante è anche la previsione dell’art. 15, secondo cui quando è esercitata l'azione di classe prevista dall'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Le nuove norme sulla mediazione civile e commerciale non pregiudicano, tuttavia, le altre discipline presenti nel nostro ordinamento relativamente a procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione: conseguentemente nel caso di controversie in materia di telecomunicazioni resta in vigore la disciplina della conciliazione obbligatoria dinanzi ai Co.re.com (si pensi anche al processo del lavoro dove resta ferma la disciplina del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dal c.p.c., o).
Esclusivamente con riferimento alla conciliazione in ambito societario, l’art. 23 del d.lgs. 28/2010 prevede l’abrogazione degli artt. 38-40 del d.lgs. 5/2003, con la conseguenza che le disposizioni di legge che richiamano tali articoli dovranno intendersi riferiti alle nuove norme sulla mediazione.

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