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Vittorio Emanuele senza diritto all’oblio

(via www.ilsole24ore.com) di Patrizia Maciocchi

ll diritto all’oblio deve cedere il passo al diritto della collettività ad essere informata e aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione delle proprie convinzioni: anche se questo comporta un discredito per la persona titolare di quel diritto.

Del principio dettato dalla Corte di cassazione, con la sentenza 38747, fa le spese Vittorio Emanuele di Savoia che aveva fatto ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di assolvere il cronista e il direttore de La Repubblica per aver rievocato l’”incidente” dell’Isola di Cavallo in cui, nel 1978, perse la vita il giovane tedesco Dirk Hamer, collegandolo al ricorrente di sangue blu e definendolo “quello che usò con disinvoltura il fucile all’isola di Cavallo”. Pronta era scattata l’accusa di diffamazione che aveva “retto” in primo grado ma caduta in corte d’Appello, in quella sede, infatti, i giudici considerarono il “promemoria” del giornalista come rientrante nel libero esercizio del diritto di critica e di cronaca.

L’articolista si era limitato a ricordare un fatto storicamente accaduto, una vicenda iniziata con l’imputazione per omicidio volontario che si era conclusa con una sentenza dell’autorità francese con l’affermazione della responsabilità per i reati di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

Il cronista non aveva fatto alcun cenno ad un omicidio volontario, in presenza di soli profili di imprudenza o negligenza del maneggio dell’arma. Aspetti “corroborati” dal contenuto di un’intercettazione ambientale, eseguita presso la casa circondariale di Potenza dove Savoia era stato ristretto, dal quale era emerso che Vittorio Emanuele si vantava con gli altri carcerati di aver”fregato” le autorità francesi, oltre a ridere dell’accaduto.

Per Se i tribunali francesi non furono nella condizione di muovere contestazioni ad altro titolo (non è dato sapere – scrivono i giudici – se per il principio del ne bis in idem, valevole in ambito europeo, o per lo spirare dei termini prescrizionali, oppure per l’irrilevanza penale della condotta) non per questo è illegittimo il collegamento del ricorrente ad un evento pacifico nella sua materialità. L’articolo rientra nella legittima espressione di opinione critica, sganciata dai rigidi criteri di legittimazione della cronaca.

Un pezzo in cui si è voluto rimarcare che la partecipazione di Savoia alle celebrazioni per la riapertura della reggia di Venaria era, visti i trascorsi, del personaggio quantomeno inopportuna.

L’assoluzione del “principe” da parte dei francesi non vuol dire – precisa la Cassazione che – non ci siano responsabilità sotto altri profili, giacchè – chiariscono i giudici – assume pur sempre rilievo civilistico ed anche etico che quella morte avvenne nel corso di una sparatoria a cui partecipò Savoia, al di fuori di ogni ipotesi di legittima difesa.

Per la Cassazione giustamente la Corte d’Appello ha valorizzato il dato del diritto dell’opinione pubblica di formare le sue convinzioni su un comportamento messo in atto da Vittorio Emanuele di Savoia, figlio dell’ultimo Re d’Italia e, a suo dire, erede al trono d’Italia.

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