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La nuova Comunicazione sugli aiuti di stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva

di Nicoletta Falcone   La Commissione ha adottato, nel luglio del 2009, la nuova Comunicazione relati “all’applicazione delle norme sugli aiuti di stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva”, che sostituisce la precedente del 2001 Tale Comunicazione parte dal presupposto che la radiodiffusione di servizio pubblico rimane uno strumento essenziale nell’ottica dell’informazione, dell’istruzione e della cultura dei cittadini e della società nel suo insieme, e rimane uno strumento capace di influenzare i singoli individui e l’opinione pubblica, ribadendo inoltre la libertà per i legislatori nazionali di definire la missione specifica, la struttura ed il finanziamento dei loro radiotrasmettitori di servizio pubblico, pur nel rispetto di precise regole, conformemente alle circostanze ed alle necessità sia nazionali che regionali. L’elemento di novità rappresentato dalla Comunicazione é da ascriversi al fatto che la stessa tiene conto della nuova realtà dei media, cioè del fatto che le radiotelevisione pubbliche operano in un mercato che non solo é dominato dall’offerta simultanea di numerose reti private gratuite ma soprattutto dagli enormi cambiamenti tecnologici, dal crescente aumento di sevizi alla domanda e dall’aumento rapido dell’offerta di contenuti audiovisivi su Internet. I punti cruciali della Comunicazione riguardano: 1) Definizione del mandato di servizio pubblico: si ricorda che tale missione deve essere indicata nel modo più preciso possibile, in modo da permettere alle Autorità degli Stati membri di controllarne effettivamente l’adempimento. 2) Diversificazione dei servizi pubblici di emittenza radiotelevisiva: si riconosce espressamente che le emittenti di servizio pubblico possono ricorrere ad aiuti di Stato per fornire servizi audiovisivi su nuove piattaforme di distribuzione” purché i criteri generali del Trattato di Amsterdam vengano rispettati. 3) Incarico e vigilanza: la Comunicazione sul punto é molto più precisa della precedente, in quanto non solo richiede che il mandato di servizio pubblico venga affidato attraverso un atto ufficiale, ma aggiunge che l’atto di incarico dovrà precisare le condizioni a cui attenersi nel corrispondere le compensazioni, nonché regole volte ad evitare sovracompensazioni, e, se del caso, a farle rimborsare. 4) Valutazione ex ante (cd. Amsterdam test): per i nuovi servizi audiovisivi é disposto un meccanismo di controllo ex ante (cd. Amsterdam test), da effettuarsi da parte degli Stati membri, i quali dovranno preliminarmente esaminare, attraverso una consultazione pubblica aperta, che dia la possibilità a tutte le parti interessate di esprimere la propria opinione, se i nuovi servizi audiovisivi pianificati dalle emittenti soddisfano effettivamente le disposizioni del Protocollo di Amsterdam. 5) Principio del costo netto e sovra compensazione: viene stabilito che l’ammontare della compensazione pubblica sia da considerarsi proporzionata se non eccede i costi netti della funzione di servizio pubblico prendendo in considerazione anche altri introiti diretti o indiretti derivanti da tale mandato. Pertanto al fine di determinare i costi netti di servizio pubblico dovrà prendersi in considerazione il profitto netto di tutte le attività commerciali correlate all’attività di servizio pubblico. Una delle novità apportate dalla Comunicazione é di allineare il controllo di proporzionalità previsto per il settore radiotelevisivo a quello già previsto per il settore delle utilities, introducendo la possibilità di una sovracompensazione, seppur limitata nel tempo. Viene infatti riconosciuta la possibilità per le emittenti di servizio pubblico, di trattenere ogni anno, qualora ciò sia necessario per assicurare il finanziamento degli obblighi di servizio pubblico, una “riserva” (superiore pertanto ai costi netti del servizio pubblico), pari al 10 % delle spese annuali iscritte in bilancio per l’espletamento del servizio pubblico 6) Proporzionalità e comportamento sul mercato: il controllo della Commissione del rispetto della proporzionalità della compensazione passa anche per il controllo delle attività di mercato delle emittenti radiotelevisive pubbliche. Infatti la Commissione stabilisce il principio che le emittenti radiotelevisive non debbano usare aiuti di Stato per finanziare attività che producano distorsioni sproporzionate della concorrenza e che non sono necessarie per adempiere la loro funzione di servizio pubblico.

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