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Sulla interpretazione delle libere utilizzazioni per finalita’ di ricerca alla luce delle novita’ introdotte dal Trattato di Lisbona

Sull’interpretazione Delle Libere Utilizzazioni Per Finalità Di Ricerca Alla Luce Delle Novità Introdotte Dal Trattato Di Lisbona

di Linda Briceno Moraia

Sull’interpretazione delle libere utilizzazioni per finalità di ricerca alla luce delle novità introdotte dal Trattato di LisbonaSommario: 1. Premessa: la necessità di distinguere le varie libere utilizzazioni alla luce dell’interesse di cui esse sono espressione; 2. L’interpretazione delle libere utilizzazioni alla luce delle novità apportate dal Trattato di Lisbona sul sistema delle fonti; 3. L’applicazione del Three Step Test; 4. L’interpretazione delle disposizioni relative alle misure tecnologiche di protezione: il caso AnyDVD.
1. Premessa: la necessità di distinguere le varie libere utilizzazioni alla luce dell’interesse di cui esse sono espressione
Nell’alveo delle libere utilizzazioni occorre distinguere tra quelle che esprimono finalità di intrattenimento (entertainment) [2] da quelle che invece realizzano esigenze informative e pertanto riconducibili a libertà fondamentali, come quella di ricerca scientifica. Queste ultime sono espressione di principi generali che trovano riconoscimento sia nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (la c.d. Carta di Nizza) [3], sia nelle carte costituzionali dei vari Stati membri. Gli articoli 5.2 lett. c) [4]  e 5.3 lett. a), d), h) e n) [5] della Direttiva c.d. Information Society esprimono l’interesse della collettività ad accedere alla conoscenza. Esso è riconosciuto nella Costituzione italiana all’art. 33, il quale recita «l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». Alla base dell’art. 5.3 lett. a) e n) vi è anche la libertà di ricerca scientifica e tecnica, sancita nell’art. 9 Cost.. E a fondamento dell’art. 5.3 c), f), k) [6] e n) vi è la libertà di espressione, codificata nell’art. 21 Cost. Le libertà menzionate, ovvero quella di espressione e di informazione, di ricerca scientifica, di istruzione sono riconosciute rispettivamente agli articoli 11, 13, e 14 della Carta di Nizza [7].
Tali libere utilizzazioni esprimono interessi costituzionali di rango superiore a quello su cui si basa la proprietà intellettuale, e il cui fondamento è stato ricondotto alla libertà di iniziativa economica privata, espressa nell’art. 41 della Cost. italiana [8]. Nella Carta di Nizza la protezione della proprietà intellettuale è invece riconosciuta all’art. 17, dedicato al diritto di proprietà.
2. L’interpretazione delle libere utilizzazioni alla luce delle novità apportate dal Trattato di Lisbona sul sistema delle fonti
Si è sostenuto che le libere utilizzazioni dovrebbero essere interpretate restrittivamente in virtù del principio singularia non sunt extendenda [9]. Tuttavia tale considerazione non sembra sufficiente a fondarne una loro interpretazione restrittiva [10]: i principi ermeneutici dovrebbero essere invece individuati alla luce della loro ratio e della loro origine convenzionale. Per quanto riguarda il primo profilo, l’interpretazione delle libere utilizzazioni deve tenere conto dell’interesse ad esse sotteso e della necessità di operare un bilanciamento con quello del titolare [11]. In particolare, le libere utilizzazioni per finalità di ricerca sono espressione di principi generali, riconosciuti non sono nelle Carte Costituzionali dei vari Stati membri [12], ma appartenti all’Unione Europea intesa come ordinamento sovranazionale distinto dagli Stati che ne fanno parte. Più precisamente, tali principi sono codificati nella Carta di Nizza e nella Convenzione dei diritti dell’Uomo (di seguito, CEDU), e successivamente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, sia la Carta di Nizza che la CEDU costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’UE [13]. Inoltre, l’art. 6.3 del Trattato ribadisce che «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».
Il secondo profilo in base al quale dovrebbero essere ricavati i criteri ermeneutici è legato all’origine comunitaria della normativa considerata: essa ne impone un’interpretazione autonoma e uniforme [14]. L’applicazione di questo criterio si collega al primo, integrandolo. I principi generali del diritto nella gerarchia delle fonti occupano una posizione intermedia tra diritto primario e diritto secondario, con il corollario che essi non possono costituire parametro di validità rispetto alle norme di diritto primario [15]. Tuttavia, il criterio di interpretazione autonoma e uniforme ne impone la considerazione nell’esegesi delle norme di diritto derivato [16]. L’art. 6.2 del Trattato UE dispone che «I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni». In questo quadro, l’art. 51.1 della Carta di Nizza, rubricato “Ambito di applicazione”, prevede che «le disposizioni della presente carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze».
L’art. 51.1 della Carta di Nizza, entrata a far parte dell’ordinamento comunitario, impone quindi agli Stati membri di attuare il diritto derivato in conformità ai principi in essa espressi, invero promuovendone l’applicazione [17]. Ove le libere utilizzazioni siano espressione di tali principi, una loro interpretazione restrittiva pregiudicherebbe la coerenza sistematica dell’ordinamento giuridico dell’UE, e rifletterebbe un approccio auto-referenziale alla proprietà intellettuale contrario alle previsioni del Trattato e della Carta di Nizza. Come è stato efficacemente sottolineato dal Prof. Lucas, il diritto di autore non può essere un sistema «autarcique, ne peut être discrétionnaire» [18]. L’interpretazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale non può quindi prescindere dal quadro generale entro cui sono ravvisabili le libertà fondamentali che essa mira a promuovere. Più precisamente, il carattere speciale della disciplina non ne impone un’interpretazione “auto-referenziale”, che non tenga conto dei principi generali da cui essa stessa trae ispirazione. Nonostante sia auspicata dalla stessa Direttiva Information Society, l’opportunità di una interpretazione restrittiva delle libere utilizzazioni dovrebbe essere riconsiderata alla luce dell’assetto delle fonti così come delineato dal Trattato di Lisbona. Anche la Corte di Giustizia si è sempre espressa in senso favorevole ad una interpretazione restrittiva delle libere utilizzazioni, e si veda da ultimo la sentenza sul caso Infopaq del 16 luglio 2009 [19]. Tuttavia, l’orientamento sembra riguardare le libere utilizzazioni per finalità di entertainment ed è antecedente all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona in data 1 dicembre 2009. Ad oggi non si rinvengono decisioni successive al nuovo assetto delle fonti delineato dal Trattato.
3. L’applicazione del Three Step Test
Mentre nella Convenzione di Berna il c.d. “three step test” è rivolto solo al legislatore [20], la Direttiva Infosoc non indica esplicitamente se destinatario del c.d. “three step test” sia esclusivamente l’organo legislativo o anche quello giurisdizionale [21]. Tuttavia la norma si riferisce espressamente all’applicazione di tale test, e pertanto sembra essere diretta anche all’organo che appunto “applica” le norme, vale a dire quello giurisdizionale [22]. Il “three step test” prevede che le eccezioni al diritto di autore: “shall only be applied in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the work or other subject-matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder”. Come il TRIPS, anche la Direttiva InfoSoc si riferisce ai c.d. “rightholders”, ovvero ai titolari dei diritti. Tuttavia, sia la Convenzione di Berna che i Trattati WIPO fanno espresso riferimento al legittimo interesse dell’autore (“an unjustified prejudice to the legitimate interest of the author”). E poiché non sempre l’interesse dei titolari dei diritti e quello dell’autore coincidono, entrambi devono essere presi in considerazione nell’applicazione del “three step test” [23].
In presenza di libere utilizzazioni per finalità di ricerca scientifica, l’interesse principale degli autori coincide con la maggior diffusione possibile della propria opera nella comunità scientifica di riferimento. Inoltre, occorre considerare che la “scholarly literature is predominantly royalty-free literature” [24]. L’applicazione del three step test non dovrebbe quindi precludere la possibilità di interpretare estensivamente o analogicamente questa tipologia di libere utilizzazioni, avendo riguardo all’interesse dell’autore a diffondere i risultati della propria ricerca. Anche nella Declaration on a Balanced Interpretation of the “Three-Step-Test” del Max Planck Institute è stato rilevato che in alcune circostanze le libere utilizzazioni possono favorire l’interesse degli autori, e non solo quello dei fruitori delle loro opere [25].
La formulazione in termini piuttosto generali del test impone quindi di specificarne di volta in volta il significato avendo riguardo alla natura dell’interesse tutelato dalle varie libere utilizzazioni [26]. E anche in questo caso dovranno essere tenuti in considerazione i principi espressi nella Carta di Nizza e della CEDU: tali fonti sono gerarchicamente sovraordinate alle direttive, e pertanto esigenze di coerenza sistematica impongono un’applicazione del Three Step Test che tenga conto anche di tali interessi oltre a quello del titolare dei diritti “in senso stretto” [27].
4. L’interpretazione delle disposizioni relative alle misure tecnologiche di protezione: il caso AnyDVD.
I criteri ermeneutici individuati possono essere utilizzati anche con riferimento alla disciplina prevista in tema di misure tecnologiche di protezione, e una lettura analoga sembra aver guidato anche una recente decisione della Corte Suprema tedesca [28]. Quest’ultima ha infatti interpretato la norma domestica di recepimento dell’art. 6 della Direttiva Infosoc (“obligations as technological measures”) alla luce dell’art. 11 della CEDU. Più precisamente, si tratta di una causa avviata da diverse case discografiche contro un online publisher (Heyse Verlag), specializzato in IT e computer news. Quest’ultimo, all’interno del proprio sito, rinviava ad un link di un terzo operatore (SlySoft), il quale offriva software che consentivano l’aggiramento di misure di protezione per DVD. Le Corti di prima e seconda istanza hanno ritenuto che la condotta di Heyse costituisse una violazione del diritto di autore. Diversamente, la Corte Suprema ha ritenuto che il rinvio ad un sito in cui vengono offerti software per aggirare MPT fosse coperto dal diritto costituzionale della libertà di stampa, di espressione e di opinione ex art 5 della Costituzione Tedesca e sancito nell’11 della CEDU. La Corte ha quindi rilevato che l’interesse pubblico ad essere informati prevale rispetto alla possibile violazione dei diritti d’autore che possono derivare dall’utilizzo di sistemi per aggirare MPT.
Tale sentenza suggerisce le seguenti riflessioni. L’interpretazione costituzionalmente orientata indicata per libere utilizzazioni potrebbe essere condotta anche con riferimento alle norme che riconoscono la protezione di MTP. Queste disposizioni rappresentano una sorta di tutela ex ante rispetto a quella riconosciuta dal diritto di autore [29], e determinano una limitazione del diritto dei terzi ad accedere ai contenuti [30]. Inoltre, se tale interpretazione è stata condotta con riferimento ad una possibile violazione del diritto di autore per contenuti di entertainment, a maggior ragione essa dovrebbe valere nei casi di contenuti scientifici e di ricerca protetti da MPT. In questi casi, «the protection of privileged exceptions (given their connection to core freedoms) need to prevail over the legal protection of DRM» [31]. In via generale occorre peraltro considerare che i contenuti di ricerca non possono essere ugualmente sostituibili [32], ma ogni apporto scientifico rappresenta di per sé un unicum. In determinati casi essi possono acquisire carattere essenziale per la prosecuzione delle ricerche stesse. Come evidenziato dal Prof. Hilty, in queste ipotesi «scientific information acquires the character of an “essential facility”» [33]. La lettura suggerita dal BGH potrebbe quindi suggerire un approccio giurisprudenziale meno restrittivo di quello auspicato dalla Direttiva del 2001, e coerente con il sistema delle fonti recentemente delineato dal Trattato di Lisbona.
De jure condendo, devono essere pienamente sostenute le proposte di riforma della Direttiva InfoSoc indicate dal Max Planck Institute relative alle eccezioni e limitazioni poste a tutela della libertà di ricerca scientifica. E secondo cui queste ultime dovrebbero essere obbligatoriamente introdotte dagli Stati membri, immuni dall’applicazione di misure tecnologiche di protezione [34]. É stato infatti ampiamente sottolineato che il carattere facoltativo dell’elenco di libere utilizzazioni previsto dalla Direttiva ha avuto (in particolare) un duplice effetto negativo. Da una parte, non vi è uniformità tra le normative di recepimento dei vari Stati membri, ostacolando così la creazione di servizi cross-border. Da un’altra parte, le libere utilizzazioni sono state recepite in modo più restrittivo rispetto agli spazi consentiti dalla direttiva, dando adito a possibili disparità di trattamento tra i cittadini dell’UE, in contrasto con il principio di non discriminazione [35].
[1] Il testo costituisce una sintesi della ricerca svolta nell’ambito del Progetto “La cultura del diritto d’autore”, promosso dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), dalla SIAE (Società Italiana Autori e Editori) e dall’AIE (Associazione Italiana Editori). Lo scritto intitolato “Il diritto di autore nell’economia della conoscenza: le eccezioni al diritto di autore a scopo di ricerca” (di Gustavo Ghidini, Linda Briceño e Patrizia Errico) è stato presentato in occasione del Convegno “USER@IT” tenutosi il 16 settembre 2011 presso la John Cabot University di Roma ed è reperibile al sito
http://dirittoautore.cab.unipd.it/progetti/GG-LB-PE_%20Paper%20convegno.pdf
[2] Cfr. per esempio art. 5.2 (a), (b) e art. 5.3 (j), (l), (m) della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in GU n. L 167 del 22/06/2001.
[3] Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, C 364/5, proclamata nel corso del Consiglio Europeo di Nizza del 20 dicembre 2000, e adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo.
[4] Art. 5 c. 2 prevede che «gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda»: […] «c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto».
[5] Ex art. 5.3 «gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 (diritto di riproduzione) e 3 (diritto di comunicazione di opere al pubblico e di messa a disposizione) nei casi seguenti: «a) allorché l’utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell’autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito»; […] d) «quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico»; […] h) «quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici; n) quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lettera c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o di licenza; […]».
[6] […] f) «quando si tratti di allocuzioni politiche o di estratti di conferenze aperte al pubblico o di opere simili o materiali protetti, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore»; k) «quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o plastiche».
[7] http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf
[8] Cfr. GEIGER, GRIFFITHS, HILTY, Declaration on a balanced interpretation of the “Three Step Test” in Copyright Law, in IIC 2008 (Declaration, p. 2). Cfr. anche A. LUCAS, Droit d’Auteur et Liberté d’Expression, in Actes des Journées d’Étude ALAI, 19 – 20 Giugno 2006, Barcellona, Huygens Editorial, 2008, 79, secondo cui «Je suis assez réservé sur l’opinion, qui fonde la première thèse. Selon laquelle il y aurait une balance exacte, un équilibre rigoureux à observer entre les droits de l’auteur et ceux du public. Qu’il faille tenir compte des intérêts du public est incontestable. Que cela participe à la définition memê du droit d’auteur est plus discutable. Ce n’est pas ainsi qu’on définit le droit de propriété (memê si l’on tient compte à certains égards de sa “fonction sociale”). Il n’y a pas de raison décisive de raisonner autrement ici». Al contempo, l’Autore riconosce che «Les exceptions soient interprétées en tenant compte de leur fondement», e pertanto, poichè «certains exceptions sont clairement fondées sur la liberté d’expression: citation, parodie … il faut leur donner toute la portée possible, nonobstant la régle d’interpretation stricte». In senso contrario cfr. Invece Y. GAUBIAC, Exceptions au droit d’auteur facilitant l’access aux oeuvres et leur usage, ibid, 420. Cfr. inoltre L.C. UBERTAZZI, Il fondamento costituzionale del diritto di autore, in ID, I diritti di autore e connessi – Scritti, Quaderni di Aida n. 5, Milano, Giuffrè, 2000; G. ANGELICCHIO, Spunti sistematici sulle utilizzazioni libere, in AIDA, 2005, 576. Sul tema delle libere utilizzazioni in generale cfr. ex multis L.C. UBERTAZZI, Le utilizzazioni libere della pubblicità, in AIDA 1994, 78; M. RICOLFI, Internet e le libere utilizzazioni, in AIDA 1996, 115 ss.; A. MUSSO, “Impresa” museale e libere utilizzazioni delle opere d’arte, in AIDA 1999, 195 ss; N. ABRIANI, Le utilizzazioni libere nella società dell’Informazione: considerazioni generali, in AIDA 2002, 98 ss.; A. M. GAMBINO, Le utilizzazioni libere: cronaca, critica e parodia, in AIDA 2002, 127 ss; P. SPADA, Conclusioni, in AIDA 2005, 217 ss.; R. PENNISI, Gli utilizzatori, in AIDA, 2005, 187; V. ZENO-ZENCHOVICH, Freedom of expression. A critical and comparative analysis, Routledge, 2008, 113 ss.; A. M. GAMBINO, V. FALCE (a cura di), Scenari e prospettive del diritto di autore, Edizioni Art, 2008; Dichiarazione “Un’interpretazione equilibrata del Three-Step Test nel diritto d’autore (traduzione a cura di M. RICOLFI e T. MARGONI), in Il Diritto di Autore, 2/2009, 358; G. GHIDINI, A. STAZI (a cura di), Accesso a informazione e conoscenza nell’era multimediale, Luiss University Press, 2011.
[9] Cfr. MUSCHELER, Singularia non sunt extendenda, in DRENSECK/SEER (ed.), Festschrift für Heinrich Wilhelm Kruse zum 70. Geburstag, 2001.
[10] Sulla compatibilità logica tra diritto eccezionale ed estensione analogica cfr. BOBBIO, L’analogia nella logica del diritto (edizione a cura di P. Di Lucia), Milano 2006, 200 ss.. V. inoltre LEVI, L’interpretazione della legge: i principi generali dell’ordinamento giuridico, Milano 2006, 38, il quale sottolinea che «sarà comunque il giudice a dover determinare quando una norma debba dirsi eccezionale, anche perché il generale e l’eccezionale sono termini evidentemente relativi».
[11] Naturalmente tale valutazione non potrà essere svolta su un piano meramente astratto, ma dovrà tenere conto delle specifiche circostanze del caso in esame. Per esempio, una collezione cinematografica potrebbe in astratto rientrare nel genere delle opere che realizzano finalità di entertainment. Ove però tale collezione sia oggetto di studio in una scuola o in università, la necessità di poter accedere ai relativi contenuti appare riconducibile alla libertà di ricerca, cfr. P. AKESTER, The impact of Digital Rights Management on freedom of expression – the first empirical assessment, in IIC 2010, 41. E’ stato infatti osservato che “in realtà qualsiasi utilizzazione di opere dell’ingegno può favorire le attività di ricerca ed insegnamento, e può dunque essere strumentale ad un “uso didattico o scientifico”, D. SARTI, La “privatizzazione” dell’attività della Siae. Diritto d’autore, reti telematiche e libere utilizzazioni per scopi didattici, in Le nuove leggi civili commentate, n. 2, 2009, 373; ID, Il prestito bibliotecario fra diritti esclusivi, compensi e obiettivi di promozione culturale, in AIDA, 2007, 601.
[12] Non si intende infatti invocare la c.d “teoria dei controlimiti”. In senso critico cfr. anche R, MASTROIANNI, Proprietà intellettuale e costituzioni europee, in AIDA 2005, 24.
[13] Il Trattato di Lisbona è stato firmato 13 Dicembre 2007 ed è in vigore dal 1 Dicembre 2009. Per quanto riguarda la Carta di Nizza, l’art. 6.1 del Trattato UE riconosce ora che «L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati. Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione definite nei trattati. I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni». Per quanto riguarda la CEDU, l’art. 6.2 prevede che «l’Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell’Unione definite nei trattati». Infine, in base all’art. 6.3 «i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».
[14] Cfr. sul punto R. ROMANDINI, sub art. 4 l. 22 febbraio 2006, n. 78, in L.C UBERTAZZI, Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Padova, Cedam, 2007, 1375.
[15] L. M. DÍEZ PICAZO, Le relazioni tra U.E. e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in S. P. Panunzio (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, Jovene, 2005, 278.
[16] L. M. DÍEZ PICAZO, Le relazioni tra U.E. e Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in S. P. PANUNZIO (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, Jovene, 2005, 278.
[17] In questo senso cfr. BGH, 14 ottobre 2010, I ZR 191/08, “AnyDVD”, infra.
[18] A. LUCAS, Droit d’Auteur et Liberté d’Expression, Actes des Journées d’Étude ALAI, 19 – 20 Giugno 2006, cit., 80.
[19] C-5/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 16 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Højesteret — Danimarca) — Infopaq International A/S/Danske Dagblades Forening.
[20] Cfr. Art. 9.2 Convenzione di Berna.
[21] Art. 5.5 della Direttiva Infosoc.
[22] Cfr. C. GEIGER, The Three Step Test, a threath to a balanced copyright law?, in IIC, 2006, 684.
[23] Cfr. C. GEIGER, Rethinking copyright limitations in the Information Society – The Swiss Supreme Court Leads the Way, in IIC 2008, 948, citando la decisione commentata (Swiss Federal Supreme Court (“Bundesgericht”), 1st Civil Division, 26 giugno 2007, in GRUR Int. 2007, 1046; GEIGER, GRIFFITHS, HILTY, Declaration on a balanced interpretation of the “Three Step Test” in Copyright Law, in IIC 2008,; R. M. HILTY, Copyright Law and the Information Society – Neglected adjustments and their consequences, in IIC, 2007, 136.
[24] Cfr. European Commission – Green Paper: Copyright in the Knowledge Economy – Comments by the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, p. 2.
[25] GEIGER, GRIFFITHS, HILTY, Declaration on a balanced interpretation of the “Three Step Test” in Copyright Law, in IIC 2008, 710 e Declaration, p. 3 (b). Cfr. inoltre C. GEIGER, Creating copyright limitations without legal basis: the “Buren” decision, a liberation?, in IIC, 2005, 848.
[26] Cfr. anche C. GEIGER, The Three Step Test, a threath to a balanced copyright law?, in IIC, 2006, 696 e la dottrina ivi citata; S. DUSOLLIER, The role of the lawmaker and of the judge in the conflict between copyright exceptions, freedom of expression and technological measures, in Actes des Journées d’Étude ALAI, 19 – 20 Giugno 2006, Barcellona, Huygens Editorial, 2008, 573.
[27] C. GEIGER, The role of the Three Step Test in the adaptation of Copyright Law to the Information Society, in e-Copyright Bulletin, January – March 2007, 18.
[28] Bundesgerichtshof, Urteil des I. Zivilsenats vom 14.10.2010 – I ZR 191/08 – OLG München. Il testo della sentenza è reperibile in lingua tedesca al sito http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288&nr=55723&pos=4&anz=621
[29] G. GHIDINI, Innovation, Competition and Consumer Welfare in Intellectual Property Law, Edward Elgar, 2010, 113.
[30] Sul tema cfr. amplius G. GHIDINI, A. STAZI (a cura di), Accesso a informazione e conoscenza nell’era multimediale, Luiss University Press, 2011.
[31] P. AKESTER, The impact of Digital Rights Management on freedom of expression – the first empirical assessment, in IIC 2010, 45.
[32] Cfr. European Commission – Green Paper: Copyright in the Knowledge Economy – Comments by the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, p. 6.
[33] R. M. HILTY, Copyright Law and the Information Society – Neglected adjustments and their consequences, in IIC, 2007, 136.
[34] “those exceptions or limitations that are most relevant to scientific research should be mandatory, immune from contractual agreements and technological protection measures, and should be construed as providing a bottom line, which national legislaion shall not fall below. In return, original rightholders shuold receive adequate compensation. As an accompanyng measure, Art. 6(4) InfoSoc Directive needs revision so as to follow such a sector-specific approach, making relevant limitations and exceptions in the field of science and research immune against TPMs”; cfr. European Commission – Green Paper: Copyright in the Knowledge Economy – Comments by the Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, p. 9. Cfr. anche L. GUIBAULT, Copyright exceptions restricted by contracts and technological protection measures. Possible counterbalances?, in Actes des Journées d’Étude ALAI, 19 – 20 Giugno 2006, Barcellona, Huygens Editorial, 2008, 567.
[35] M. VAN EECHOUD – P. BERNT HUGENHOLTZ – S. VAN GOMPEL – L. GUIBAULT – N. HELBERGER, Harmonizing European Copyright Law – The challenges of better lawmaking, Kluwer Law International, 2009, 106.
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