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Proposta la nuova direttiva CE a tutela dei consumatori

UE

di Davide Mula

UEL’8 ottobre 2008 la Commissione europea ha varato una serie di proposte volte ad incrementare la tutela dei consumatori tanto nel commercio elettronico quanto nelle operazioni di commercio tradizionale. La nuova proposta è finalizzata ad assicurare ai consumatori, indipendentemente dal paese dell’UE in cui fanno i loro acquisti, informazioni chiare in materia di prezzi, oneri addizionali e costi prima che firmino un contratto. Questa riforma dovrebbe garantire una particolare tutela contro le consegne tardive o mancate oltre a fissare in modo rigoroso, e su scala europea, diritti su tematiche quali i periodi di recessione, le restituzioni, i rimborsi, la riparazione e le garanzie nonché le clausole contrattuali vessatorie. La proposta direttiva in materia di diritti dei consumatori si prefigge di semplificare la disciplina del settore attraverso una riunificazione delle quattro direttive vigenti (Direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, Direttiva 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, Direttiva 97/7/CE, in materia di contratti a distanza, e la Direttiva 85/577/CEE, sui contratti negoziati fuori dei locali commerciali) che attualmente presentano una notevole frammentarietà, con gli ovvii disagi che da ciò discendono per i cittadini dell’UE. In tal guisa si vuole, da un lato, favorire il consumatore finale, accrescendo la sua fiducia nel mercato, e, dall’altro, aiutare le imprese ad incrementare il commercio all’interno del territorio nazionale e dell’Unione attraverso una riduzione dei costi di adeguamento delle pratiche commerciali alla disciplina in materia. Gli ambiti su cui la nuova direttiva dovrebbe incidere maggiormente sono quelli delle informazioni precontrattuali, delle regole in materia di consegna e di passaggio del rischio al consumatore, del periodo di riflessione, delle riparazioni, sostituzioni e garanzie e, infine, delle clausole vessatorie. Con riferimento alle informazioni precontrattuali la direttiva fa obbligo al commerciante di fornire al consumatore un insieme di informazioni chiare senza distinzione per tipologie contrattuali. In tema di regole in materia di consegna e di passaggio del rischio al consumatore, aspetto attualmente non disciplinato a livello UE, al commerciante viene riconosciuto un tempo massimo, pari a 30 giorni di calendario, per consegnare il bene al consumatore a decorrere dalla firma del contratto. Sullo stesso commerciante incombono il rischio e i costi legati al deterioramento o alla perdita del bene fino al momento in cui il consumatore lo riceve. Rappresenta poi un grossa innovazione il riconoscimento di un diritto, in capo al consumatore, ad ottenere un indennizzo entro 7 giorni dalla data prevista della consegna nel caso in cui questa non sia avvenuta o abbia subito un ritardo. In relazione al periodo di riflessione, in caso di vendite a distanza, è previsto un periodo di ripensamento, valido in tutti gli Stati UE, pari a 14 giorni di calendario nel caso in cui il consumatore cambi idea, a cui si aggiunge l’introduzione di un modello standardizzato e di facile uso per l’esercizio del diritto di recesso. Sulla stessa scia, in materia di riparazione, sostituzione e garanzie è prevista la predisposizione di un unico gruppo standard di strumenti di ricorso disponibili per tutti i consumatori che hanno acquistato un prodotto difettoso. In tema di clausole vessatorie è poi prevista l’aggiornamento sia delle clausole vessatorie ex lege, c.d. black list, sia di quelle vessatorie fino a prova contraria, c.d. grey list. La direttiva sui diritti dei consumatori dovrà passare al vaglio e all’approvazione del Parlamento europeo e dei governi dell’UE in sede di Consiglio dei ministri prima di entrare in vigore.
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