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Diritti fondamentali della persona, utilità sociale e benessere collettivo

di Maria Francesca Russo – Avvocato del Foro di Roma

Sommario: 1. I diritti fondamentali della persona: dalla Rivoluzione francese alla Carta di Nizza – 2. Il riconoscimento dei diritti fondamentali all’essere umano in quanto tale e il bilanciamento con gli interessi della collettività – 3. I diritti fondamentali della persona e il bilanciamento con i valori del mercato – 4. Mercato e benessere collettivo – 5. L’utilità sociale quale strumento di tutela dei diritti fondamentali della collettività nel mercato – 6. I diritti fondamentali e il pericolo di una loro surrettizia sottomissione ai valori del mercato.

1.   I diritti fondamentali della persona: dalla Rivoluzione francese alla Carta di Nizza

Sono oramai innumerevoli i testi normativi sia internazionali sia di singoli Paesi che riconoscono e tutelano i diritti fondamentali della persona umana.

Il testo che è considerato aver dato l’avvio all’età moderna della storia giuridica dell’uomo e rappresenta la fine definitiva del medioevo è la Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino del 26 agosto 1789 (Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) – tuttora espressamente richiamato dall’attuale Costituzione francese del 1958 – elaborato nel corso della rivoluzione francese e contenente una solenne elencazione di diritti fondamentali dell’individuo ispirata alla Dichiarazione d’indipendenza americana del 4 settembre 1776.

Tale documento ha ispirato a sua volta pressoché tutte le carte costituzionali del mondo occidentale; gran parte del contenuto della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino è confluito infatti a sua volta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo adottata all’indomani della seconda guerra mondiale dalle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948, stesso anno in cui è entrata in vigore la nostra Costituzione1.

Sempre sull’onda del moto di ripulsione per la sistematica negazione dei diritti umani che caratterizzò i regimi autoritari durante l’ultima guerra mondiale, fu stipulata la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (cd. CEDU, del cui rispetto si occupa la Corte europea dei diritti dell’uomo, cd. Corte di Strasburgo), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 858.

A partire dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 349 del 2007 la CEDU è stata “promossa” nella gerarchia delle fonti, e ora non è più considerata un semplice atto avente forza di legge (come leggi, decreti legge e decreti legislativi) ma si colloca in posizione intermedia tra quest’ultimi e le norme costituzionali.

Degli anni sessanta è la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici (meglio nota come Patto internazionale sui diritti civili e politici), trattato delle Nazioni Unite nato dall’esperienza della Dichiarazione Univer- sale dei Diritti dell’Uomo e di cui è considerato un’evoluzione e una specifi- cazione, adottato nel 1966, sottoscritto da tutti i più importanti Paesi del mondo ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

A seguito dell’approvazione del Trattato di Lisbona, avvenuta il 1° dicembre 2009, il nuovo art. 6 del Trattato sull’Unione europea afferma che “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei di- ritti fondamentali dell’Unione europea [c.d. Carta di Nizza]… che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati”, e quindi i diritti fondamentali da essa riconosciuta sono entrati a pieno titolo a far parte dei valori dell’Unione europea che la Corte di Giustizia di Lussemburgo è tenuta a far rispettare e che la nostra Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, colloca nella gerarchia delle fonti addirittura sopra le norme costituzionale e sotto soltanto i diritti fondamentali e i principi fondamentali della Costituzione (cd. teoria dei contro limiti).

I diritti fondamentali della persona riconosciuti dalla Carta di Nizza dunque si affiancano a quelli tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e difesi della Corte di Strasburgo nonché a quelli della nostra Costituzione, di cui si fanno interpreti e protettori la Corte costituzionale e la Corte di Cassazione.

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