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Il Cyber-bullismo: un nuovo fenomeno in ascesa

 

di Pierpaolo Arganelli – Università Europea di Roma

 Abstract: Il cyber-bullismo è un nuovo e complesso fenomeno sociale che associa il peggio del “vecchio” bullismo con le nuove tecnologie ed in particolare al mondo dei social network e di internet. Il cyber-bullismo al contrario del suo predecessore non presenta una tipologia di soggetto prede- finito; chiunque può essere un cyber-bullo, basta una connessione internet e un dispositivo che sappia scattare foto o fare filmati. Ciò che rende altamente pericoloso il cyber-bullo è la sua capacità di trasformare la bellezza di un mondo interconnesso e potenzialmente infinito in un’arma da usare contro le sue vittime e che lo fa sentire invincibile. Si vedrà che la capacità e la rapidità di diffusione di filmati o/e foto offensivi nel web e sui social è quasi inar- restabile. Il cyber-bullismo si sta diffondendo nel mondo moderno molto di più del suo antenato. I cyber-bulli non si trovano solo nelle scuole ma anche nei centri di aggregazione giovanile quali campi da gioco, palestre, bar ecc. In questo articolo saranno analizzate tutte le forme teorizzate di bullismo, incrociando i dati e le definizioni dei vari paesi europei.

L’Europa e l’Italia devono reagire quanto prima a questa nuova minaccia che si sta diffondendo grazie alla continua nascita di nuove tecnologie collegate ad internet e alla sempre maggiore accessibilità da parte anche dei minori ai social network e al mondo del web. L’articolo analizzerà il cyber-bullismo partendo dalle origini e dalle prime definizioni, proseguendo con l’illustrazione dei dati che emergono dall’analisi del fenomeno all’interno del sistema scolastico italiano e concludendo con un’analisi unica della normativa vigente in Italia.

Cyberbullying is a new and complex social phenomenon which combines the worst aspects of the “old” bullying with new technologies, especially in the world of social networks and the Internet. Cyberbullying, unlike its pre- decessor, does not have a typology of specific person; anyone might be a cyberbully: all you need is an Internet connection and a device capable of taking pictures or making videos. What makes a cyberbully extremely    dangerous is his ability to transform the beauty of an interconnected and poten- tially infinite world into a weapon to be used against his victims and that makes him feel invincible. As we can see, the capacity and speed with which videos and/or offensive pictures/photos spread on the web and on social networks is almost unstoppable. Cyberbullying is spreading in the modern world much more than its ancestor did. We can find cyberbullies not only in schools, but also in youth centres such as playgrounds, gyms, cafés etc. In this article all theorised forms of bullying will be analysed, by cross- checking the data and the definitions of the various European Countries.

Europe and Italy must react as soon as possible against this threat that is spreading thanks to the continuous emergence of new technologies related to the Internet and to the increasing accessibility, by minors, also to social networks and the web world. The article will analyse cyberbullying from the origins and the first definitions, through the illustration of the data emerging from the analysis of the phenomenon within the Italian school system and concluding with a unique analysis of the current legislation in Italy.

 

Sommario: 1. Origini e definizioni del cyber-bullismo – 2. La situazione nelle scuole medie e superiori italiane – 3. La normativa di riferimento – 4. Conclusioni – 5. Note.

 1.  Origini e definizioni del cyber-bullismo

Nel 2005, Bill Belsey fu il primo a coniare il termine cyber-bullismo per descrivere l’uso delle nuove tecnologie che ha come fine quello di supporta- re un comportamento deliberatamente e ripetutamente ostile nei confronti di altri individui.

Nel 2006, Alcuni autori tra i quali P.Smith fornirono una prima  classificazione delle tipologie di cyber-bullismo basata sul tipo di strumento usato dal cyber bullo per colpire la vittima: 1) sms; 2) mms; 3) chiamate; 4) e- mail; 5) chatrooms; 6) messaggistica istantanea; 7) siti web.

Nello stesso anno altri autori come N.Willard3 hanno optato per un diverso tipo di classificazione basato sul tipo di azione perpetrata e non sullo strumento utilizzato. Secondo tale ultima classificazione le tipologie di cyber-bullismo si suddividono in:

a) Flaming: ossia “infiammare”. Tale termine indica l’invio di messaggi elettronici, violenti e volgari mirati a suscitare battaglie e conflitti verbali on- line, tra due o più soggetti, che si affrontano ad “armi pari” sul web con botta e risposta spesso coperte dall’anonimato dei nickname. In questo tipo di cyber-bullismo può non essere presente una “vittima” in senso proprio in quanto tutti i partecipanti si possono rispondere per una durata temporale de- terminata dall’attività on line condivisa. Il flaming può essere, infatti, circo- scritto ad una o più conversazioni che avvengono nelle chat oppure si puo’ caratterizzare per la partecipazione ai videogiochi interattivi su internet. In questo secondo caso, ad esempio, vengono presi di mira, con insulti e minacce, i principianti che, con il pretesto di errori inevitabilmente connessi all’inesperienza, diventano oggetto di discussioni aggressive. Il divertimento sembra collegato, allora, non solo alla partecipazione al game interattivo, ma soprattutto al piacere di insultare o minacciare il nuovo arrivato che, sentendosi protetto dall’anonimato e dalla conseguente, presunta, invisibilità, può rispondere egli stesso in modo fortemente aggressivo alle provocazioni, alimentandole. È bene, però, precisare che una lunga sequenza di messaggi insultanti e minacciosi c.d. “flame war” potrebbe, in alcuni casi, precedere una vera e propria aggressione nella vita reale ove venga scoperta, in modo casuale e non, l’identità nascosta.

I caratteri principali di questa forma di cyber-bullismo, il cui soggetto attua un comportamento c.d. deviante, si possono riassumere con: l’intenzionalità, l’escalation simmetrica (contendenti in posizione one up che lottano per l’affermazione del potere) e la durata circoscritta all’attività on line condivisa.

b) Harassment o “molestia”, consiste in messaggi scortesi, offensivi, insultanti, disturbanti, che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso E-mail, SMS, MMS, telefonate sgradite o talvolta mute. A differenza del flaming, sono qui riconoscibili le proprietà della “persistenza” (il comporta- mento aggressivo è reiterato nel tempo) e della “asimmetria di potere” tra il cyber-bullo (o i cyber-bulli) e la vittima. Si tratta, dunque, di una relazione “sbilanciata” nella quale, come nel tradizionale bullismo, la vittima è sempre in posizione one down, subisce, cioè, passivamente le molestie o, al  massimo, tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni. Può talvolta anche accadere che la vittima replichi ai messaggi offensivi con comunicazioni altrettanto scortesi ed aggressive, ma, differentemente da quanto avviene nel flaming, l’intento è unicamente quello di far cessare i comportamenti molesti. In alcuni casi, il cyber-bullo, per rafforzare la propria attività offensiva, può anche coinvolgere i propri contatti on line (mailing list), che, magari, pur non conoscendo direttamente lo studente target, si prestano a partecipare alle aggressioni on line.

I caratteri principali di questa seconda forma di cyber-bullismo sono intenzionalità, relazione complementare rigida (persecutore in posizione one up, vittima in posizione one down), persistenza, talvolta stabilizzata dal con- tributo attivo e richiesto di altri utenti della rete (reclutamento volontario). Inoltre a differenza del flaming, nell’harassment il soggetto attua un comportamento criminale non deviante.

c) Cyberstalking. Quando l’harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyber-persecuzione. È facile riscontrare il cyberstalking nell’ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei o nel caso di rapporti sentimentali interrotti. In questo caso, il cyber-bullo, oltre a minacciare la vittima di aggressioni fisiche può diffondere materiale riservato in suo possesso (fotografie sessualmente esplicite, videoclip intimi, manoscritti personali) nella rete. Come per l’harassment il comportamento attuato dal cyberstalker è un comportamento criminale e può essere perseguito ai sensi dell’art. 612-bis del codice penale introdotto dalla legge del 24 aprile 2009 n. 38 che ha introdotto per la prima volta in Italia il reato di “atti persecutori” senza tuttavia prevedere una normativa apposita per questo nuovo fenomeno.

I caratteri principali di questa terza forma di cyber-bullismo sono l’intenzionalità, la relazione complementare rigida, la persistenza, il grave pericolo per l’incolumità fisica della vittima.

 d) Denigration. L’obiettivo del cyber-bullo è, in questo caso, quello di danneggiare la reputazione o le amicizie di un coetaneo, diffondendo on line pettegolezzi e/o altro materiale offensivo. I cyber-bulli possono, infatti, inviare o pubblicare su internet immagini (fotografie o video) alterate della vittima, ad esempio, modificando il viso o il corpo dello studente target al fine di ridicolizzarlo, oppure rendendolo protagonista di scene sessualmente esplicite, attraverso l’uso di fotomontaggi. In questi casi, i coetanei che ricevono i messaggi o visualizzano su internet le fotografie o i videoclip non sono, necessariamente, le vittime (come, invece, prevalentemente avviene nell’harassment e nel cyber-stalking) ma spettatori, talvolta passivi del cyber-bullismo (quando si limitano a guardare), più facilmente attivi ove scaricano il materiale, lo rigirano ad altri amici, lo commentano ecc.

Dunque, a differenza di quanto avviene nel cyber-stalking, l’attività offensiva ed intenzionale del cyber-bullo può concretizzarsi in una sola azione (ad es.: pubblicare una foto ritoccata del compagno di classe), capace di generare, con il contributo attivo, ma non necessariamente richiesto, degli altri utenti di internet, effetti a cascata non prevedibili. La denigration è la forma di cyber – bullismo più comunemente utilizzata dagli studenti contro i loro docenti. Numerosi sono, infatti, i videoclip, gravemente offensivi, presenti su internet, riportanti episodi della vita in classe.

I caratteri principali di questa quarta forma di cyber-bullismo sono l’intenzionalità, la relazione complementare rigida, spesso la persistenza,   il contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori. In questi casi il comportamento è deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

e) Impersonation. Se uno studente viola l’account di qualcuno può farsi passare per questa persona e inviare messaggi con l’obiettivo di dare una cat- tiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie come ad esempio uno studente che, dopo essersi impossessato dell’account di un coetaneo, invia messaggi minacciosi ai compagni di classe o ai docenti, dalla mail dell’ignaro

I caratteri principali di questa quinta forma di cyber-bullismo sono l’intenzionalità, la relazione complementare rigida, la durata circoscritta nel tempo (fino a quando la vittima scopre la violazione dell’account). Il tipo    di comportamento è indubbiamente criminale in quanto configurabile come furto d’identità, diffamazione della persona a cui è stata rubata l’identità, in- giuria e/o minaccia nei confronti dei destinatari di tali messaggi.

f) Outing And Trickery/Sexting. Con il termine outing si intende una forma di cyber-bullismo attraverso la quale, il cyber-bullo, dopo aver “salva- to” (registrazione dati) le confidenze spontanee (outing) di un coetaneo (SMS, Chat, ecc), o immagini riservate ed intime, decide, in un secondo momento, di pubblicarle su un Blog e/o diffonderle attraverso E-mail, chat di gruppo ecc. In altri casi, il cyber-bullo può sollecitare, con l’inganno (trickery), “l’amico” a condividere online segreti o informazioni imbarazzanti su sè stesso o un’altra persona per poi diffonderli ad altri utenti della rete, o minacciarlo di farlo qualora non si renda disponibile ad esaudire le  sue richieste anche avente natura sessuale. Il cyber-bullo può, dunque, avere inizialmente un rapporto bilanciato con la futura vittima per poi assumere una posizione prevaricatoria e contare sul contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli altri navigatori di

I caratteri principali di questa sesta forma di cyber-bullismo sono l’intenzionalità, la relazione inizialmente bilanciata che rapidamente evolve in complementare rigida, talvolta la persistenza, il contributo attivo ma non necessariamente richiesto degli spettatori. In questi casi il comportamento è deviante che, nei casi più gravi, diviene criminale.

g) Exclusion. Il Cyber-bullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online (“lista di amici”), da una chat, da un game interatti- vo o da altri ambienti protetti da È bene precisare che la leadership di un giovane studente è, attualmente, determinata non solo dai contatti che ha nella vita reale ma anche dal numero di “amici” raggiungibili on line. L’exclusion è, allora, una severa punizione, impartita dai coetanei, che, determinando una netta riduzione di collegamenti amicali, riduce la popolarità, dunque, il potere.

I caratteri principali di questa settima forma di cyber-bullismo sono l’intenzionalità, la relazione complementare rigida, la persistenza, il contri- buto attivo e richiesto degli spettatori. Il tipo di comportamento in questi casi è esclusivamente deviante non potendosi configurare come reato ma rien- trando anzi nelle libertà personali di ciascun individuo.

Oltre a queste sette tipologie di cyber-bullismo. Aftab (2007) e Smith (2007) inseriscono, inoltre, tra le diverse forme di cyber-bullismo, anche il: 

h)Cyberbashing. Questa tipologia di cyber bullismo è quella più simile al bullismo conosciuto in quanto si configura ove per esempio un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo, mentre altri riprendono l’aggressione con il videotelefonino. Le immagini vengono, poi, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione on line; possono commentare, aprire discussioni, votare il video preferito o più “divertente”, consigliarne la visione ad altri

I caratteri principali di questa ottava forma di cyber-bullismo sono l’intenzionalità,  la  relazione  complementare   rigida,   talvolta   persistenza, il reclutamento involontario. Il tipo di comportamento è indubbiamente criminale in quanto configurabile in vari reati quali le percosse, le lesioni, l’aggressione e la diffamazione che si configura vista l’umiliazione che la vittima riceve venendo diffuso al pubblico il fatto costituente reato. 

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