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La proposta di regolamento per l’impedimento del geo-blocking

 di Cecilia Pasquale – Università degli studi di Torino

 Abstract

Il 25 maggio 2016 la Commissione Europea ha presentato la proposta di regolamento 2016/289 per impedire i blocchi geografici ed altre forme di discriminazione fondate sulla territorialità. Il presente articolo esplicita il fondamento e gli obiettivi della proposta, approfondendo l’ambito applicativo e la disciplina dell’accesso alle interfacce online, a beni o servizi nonché la non discriminazione per motivi legati al pagamento.

L’articolo rileva, infine, come le premesse da cui muove la Commissione Europea debbano fare i conti con la libertà contrattuale e di impresa garantita dall’art. 16 della Carta di Nizza agli operatori europei, cui va assicurata la libertà di elaborare proprie strategie territoriali di distribuzione, in un difficile equilibrio col principio di non discriminazione.

On May 25th 2016, the European Commission presented a proposal for a regulation on addressing geo-blocking and other forms of discrimination based on territoriality. The article clarifies the foundation and the aims of the proposal, focusing on the scope and the legal framework of the access to online interface, to goods and services and to non-discrimination for reasons related to payment.

However, the promising basis that lead the European Commission have to deal with the freedom of contract and the freedom of enterprise, as well as the opportunity for companies to develop distribution strategies based on location.

Will the E.U. be able to find a balance between companies’ needs and non-discrimination principle?

 

Sommario: 1. Cenni sulla strategia per il Mercato Unico Digitale; 2. Geo-blocking: una definizione; 3. Stato di avanzamento della proposta di regolamento; 4. Il contenuto della proposta 2016/289; 5. L’orientamento generale del Consiglio, verso la definizione di «condizioni d’accesso differenti giustificate da criteri oggettivi»; 6. Gli emendamenti del Parlamento in prima lettura: ambito soggettivo…; 7. …e ambito oggettivo; 8. Considerazioni conclusive.

 

  1. Cenni sulla strategia per il Mercato Unico Digitale

Il proposito dell’Unione Europea di adottare misure contro i «blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno» [1] si inserisce nella più ampia strategia per il Mercato Unico Digitale, che costituisce uno dei dieci obiettivi individuati come prioritari, nel 2015, dalla Commissione Europea.

La realizzazione di un Mercato Unico Digitale costituisce, essa stessa, completamento ed attuazione della politica per il Mercato Unico Europeo, obiettivo della allora CEE già nel 1957 [2], attualizzato alla luce delle esigenze tecnologiche contemporanee.

Se dunque «il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» [3], la sua rielaborazione in chiave “contemporanea” necessita inevitabilmente della semplificazione dei rapporti telematici: dunque, dall’eliminazione delle frontiere fisiche alla rimozione delle barriere digitali.

Il potenziamento di un Mercato Unico Digitale, nel disegno dell’Unione, è funzionale alla riduzione dei costi delle transazioni, così da consentire l’introduzione di modelli di business efficienti e innovativi e facilitare l’accesso a informazioni e contenuti digitali [4]. Il conseguente aumento del commercio elettronico, a sua volta, produrrebbe sui consumatori esiti positivi quali l’offerta di prodotti tecnologicamente più aggiornati, prezzi bassi, più scelta e maggiore qualità di beni e servizi. Un mercato unico più efficiente e competitivo può, inoltre, rappresentare una leva essenziale per sopportare la pressione a cui sono sottoposti i mercati a seguito della crisi del debito [5].

Nel tentativo di perseguire gli obiettivi suddetti, nel maggio 2015 la Commissione Europea ha adottato la Strategia per il Mercato Unico Digitale [6], basata sull’implementazione di tre aree (i c.d. tre pilastri): 1) la garanzia di un migliore accesso di consumatori e imprese ai beni e servizi online; 2) la realizzazione di un contesto favorevole per lo sviluppo di reti e servizi digitali; 3) la massimizzazione della crescita della digital economy [7] in Europa.

Nel primo pilastro, in particolare, l’Unione ha previsto iniziative legislative di rafforzamento della contrattazione online, con interventi di semplificazione, tutela della concorrenza e della trasparenza informativa, volti a garantire l’accesso effettivo ed immediato dei soggetti ai beni e ai servizi digitali.

Funzionale all’attuazione di tale politica è anche l’adozione di provvedimenti che rimuovano le barriere ingiustificatamente fondate sulla dislocazione territoriale delle parti, contrastando i comportamenti degli operatori che negano o limitano l’accesso a contenuti online da paesi diversi da quelli in cui operano.

Nondimeno, la logica che guida la definizione delle priorità e l’elaborazione delle proposte dell’Unione va adeguatamente bilanciata con le esigenze di tutti i soggetti della scena europea: il raggiungimento dell’obiettivo di garantire l’accesso a quanti più prodotti e servizi possibili può comportare per le imprese sforzi imprevisti, sia sotto il profilo dei costi, sia quanto a limitazione dell’autonomia contrattuale.

Tali necessità non possono non tenersi in considerazione per una efficace realizzazione delle politiche europee, in un periodo storico in cui la distinzione tra soggetti deboli e soggetti forti nella contrattazione non può fondarsi solo su classificazioni formali.

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