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Sentenza CGUE 18.10.2011 sulla non brevettabilità delle cellule staminali embrionali

Unione Europea

di Andrea Stazi

Unione EuropeaCon la sentenza del 18 ottobre 2011 n. C-34/10, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito il divieto di brevettare medicinali ricavati da cellule staminali con procedimenti che comportano la distruzione degli embrioni umani. La decisione giunge nell’ambito di una causa in cui Greenpeace aveva contestato la brevettabilità da parte di un ricercatore tedesco di un procedimento che utilizza cellule staminali umane e nel far ciò comporta la distruzione dell’embrione. La Corte federale tedesca si era rivolta alla Corte di Giustizia europea a seguito del ricorso presentato dal ricercatore contro una precedente sentenza che aveva dichiarato nullo il brevetto.
La Corte di Giustizia ha affermato che la nozione di embrione umano «deve essere intesa in senso ampio» e includere qualsiasi ovulo fecondato ed anche ovuli non fecondati in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana.
La Corte ha ritenuto, in particolare, che «sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano». Inoltre, ha aggiunto che «deve essere riconosciuta questa qualificazione di embrione umano anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi».
In conclusione, la Corte UE ha affermato la non brevettabilità di procedimenti che possano dare luogo alla distruzione dell’embrione umano, nell’accezione ampia accolta dalla Corte. Leggi le interviste e i commenti di Alberto Maria Gambino, Filippo Vari e Andrea Stazi sul tema: Quotidiano Avvenire, clicca qui Rivista telematica BeneComune.net, clicca qui Rivista telematica IlSussidiario.net, clicca qui
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