Diritto Mercato e Tecnologia Numero speciale 2024 Tutela del corpo e normativa sui trapianti…
Sentenza CGUE 18.10.2011 sulla non brevettabilità delle cellule staminali embrionali

di Andrea Stazi

La Corte di Giustizia ha affermato che la nozione di embrione umano «deve essere intesa in senso ampio» e includere qualsiasi ovulo fecondato ed anche ovuli non fecondati in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana.
La Corte ha ritenuto, in particolare, che «sin dalla fase della sua fecondazione qualsiasi ovulo umano deve essere considerato come un embrione umano, dal momento che la fecondazione è tale da dare avvio al processo di sviluppo di un essere umano». Inoltre, ha aggiunto che «deve essere riconosciuta questa qualificazione di embrione umano anche all’ovulo umano non fecondato in cui sia stato impiantato il nucleo di una cellula umana matura e all’ovulo umano non fecondato indotto a dividersi e a svilupparsi attraverso partenogenesi».
In conclusione, la Corte UE ha affermato la non brevettabilità di procedimenti che possano dare luogo alla distruzione dell’embrione umano, nell’accezione ampia accolta dalla Corte. Leggi le interviste e i commenti di Alberto Maria Gambino, Filippo Vari e Andrea Stazi sul tema: Quotidiano Avvenire, clicca qui Rivista telematica BeneComune.net, clicca qui Rivista telematica IlSussidiario.net, clicca qui