di Giusella Finocchiaro e Laura Greco Sommario: 1. Premessa 2. Gli ostacoli; 2.1.…
Il diritto all’oblio tra vecchie e nuove forme di comunicazione
di Daniela Messina
Sommario: 1. Il diritto all’oblio tra nuove capacità di ricordare e diritto di dimenticare. – 2. Il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul riconoscimento del diritto all’oblio. – 3. Il peculiare rapporto evolutivo tra diritto all’oblio e mass media. – 4. I tre elementi cardine del diritto all’oblio: tempo, interesse sociale e soggetti legittimati ad agire. – 4.1. L’impatto del tempo sull’azione dell’oblio. – 4.2 L’interesse della collettività ad essere informata. – 4.3. L’individuazione dei soggetti legittimati. – 5. I nuovi profili evolutivi del diritto all’oblio: la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 ed il Regolamento UE 2016/679. – 6. L’azione del diritto all’oblio in Rete: il caso dell’illecita diffusione di dati ed informazioni di carattere personale.
- Il diritto all’oblio tra nuove capacità di ricordare e diritto di dimenticare
L’avvento della Società dell’informazione e della comunicazione fondata sui nuovi prodotti tecnologici ha inaugurato, come è noto, una nuova era nella quale ogni aspetto fondamentale della vita umana, dall’attività lavorativa a quella sociale, dai servizi connessi alla propria salute alla rivendicazione dei diritti costituzionalmente garantiti, si nutre dell’ampiezza, dell’eterogeneità e dell’interconnessione delle informazioni e dei dati presenti nelle nuove piattaforme. Una “rivoluzione” che ha investito l’individuo non solo nella sua sfera di rapporti con il mondo esterno, ma anche nella propria sfera d’intimità, determinando uno stravolgimento delle tradizionali modalità attraverso cui il singolo in passato era solito interagire con i propri consociati e gestire i rapporti interpersonali. Tali innovazioni connesse alle straordinarie capacità di memorizzazione ed archiviazione offerte dalla Rete hanno originato un nuovo “ecosistema digitale”[1] nel quale, per la prima volta, ad essere potenzialmente in pericolo non risulta essere la memoria, bensì, paradossalmente, la capacità degli individui di dimenticare ed essere dimenticati all’interno del fluire incessante delle informazioni e dei dati condivisi.
Come è noto, con il termine diritto all’oblio s’intende il «giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato legittimamente divulgata»[2]. Si fa riferimento, in particolare, al diritto di un individuo a non vedere distorta la propria immagine attuale a causa di una nuova diffusione di informazioni relative a vicende o affermazioni che in passato l’hanno visto protagonista, ma che non corrispondono più a quella che è l’attuale proiezione della propria identità all’interno della società.
Come è stato sottolineato[3], sopito ormai il clamore destato dall’accaduto e quindi la “pertinenza” della notizia quale elemento legittimante il diritto di cronaca, ridiventa primario e fondamentale il diritto dell’individuo a non veder minata la naturale evoluzione della propria personalità, nonché il desiderio di condurre una vita “normale” e, soprattutto, il diritto a non essere identificato in modo univoco con un evento del passato.
Solo qualche decennio orsono queste esigenze venivano sostanzialmente garantite dal semplice trascorrere del tempo, in quanto la rilevanza di una notizia vantava una durata limitata negli anni, essendo destinata ad essere dimenticata col macero della carta su cui essa era impressa. Oggi, invece, le nuove piattaforme tecnologiche pongono il problema della permanenza dei dati e delle informazioni, dal momento che le notizie, una volta immesse nel circuito digitale, risultano molto spesso imprigionate in una vera e propria rete, non più fisica, ma virtuale. Con l’avvento delle nuove tecnologie ad essere minacciati, infatti, non sono solo i dati personali e, ancor di più quelli sensibili, ma è la stessa percezione collettiva del passato, in un panorama in cui, paradossalmente, per la prima volta viene messa in discussione non la possibilità di ricordare che, anzi, risulta potenziata dai nuovi metodi di archiviazione di massa, bensì, al contrario, il diritto di dimenticare e di essere dimenticati. La sostanziale “immortalità dei dati” nella Rete, infatti, comporta che questi, se non aggiornati, siano destinati a rimanere “congelati” al momento stesso in cui vengono immessi nel circuito digitale. È evidente che in un panorama come quello descritto, in cui le informazioni immesse tendono a non cambiare mai, limitandosi ad accumularsi in modo non organico, si pone il rischio che l’identità di una persona non abbia modo di evolversi mai, perché cristallizzata, immobilizzata in un unico istante della sua vita.
Ad una più attenta analisi, la continua riproposizione attraverso i comuni motori di ricerca di notizie legittimamente pubblicate in passato, ma ormai prive di significato per la collettività ovvero non opportunamente aggiornate, solleva criticità e dubbi interpretativi in particolare sotto due importanti profili. In primo luogo, la prolungata permanenza non giustificata di informazioni personali in Rete risulta potenzialmente in grado di ledere la proiezione attuale dell’identità dei soggetti coinvolti, alterando di fatto l’immagine che essi hanno costruito all’interno della società all’indomani dell’avvenimento, soprattutto se si tiene conto del fatto che la società virtuale tende ad amplificare la portata della “sanzione sociale” rispetto al mondo fisico[4]. Tutto ciò si pone sicuramente in contrasto con il nucleo di diritti fondamentali che, ai sensi dell’articolo 2 della Costituzione, vengono a preservare la naturale evoluzione della personalità con riferimento, in particolar modo, all’attuale identità personale o morale dell’individuo.
In secondo luogo, tuttavia, la prolungata diffusione di notizie decontestualizzate e non aggiornate pone rilievi critici anche sotto il profilo del diritto della comunità ad essere informata. Il reperimento di notizie da uno spazio come quello della Rete, caratterizzato dall’assenza della nozione del tempo e di autonomi criteri logici di organizzazione dei dati immessi, solleva il problema della affidabilità delle fonti di informazione, nonchè della qualità e della correttezza delle stesse.
In quest’ottica, la problematica del diritto all’oblio nella Società dell’informazione e della comunicazione, ed in particolare in Internet, assume una sensibile rilevanza perchè si innesta nella delicata quanto difficile opera di bilanciamento tra il fondamentale diritto di informazione, di cui all’art. 21 della Costituzione, e la tutela dell’identità della persona in una visione però non più statica, bensì dinamica.
2. Il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul riconoscimento del diritto all’oblio.
Come è noto, il riconoscimento del diritto all’oblio è stato caratterizzato da un percorso dottrinale e giurisprudenziale piuttosto lungo e tortuoso, che ha risentito, da un lato, della straordinaria velocità di sviluppo e al contempo di obsolescenza delle nuove tecnologie e, dall’altro, di un atteggiamento di iniziale e generale ritrosia, se non spesso di categorico rifiuto dell’esistenza di un nuovo diritto soggettivo meritevole di autonoma tutela da parte dell’ordinamento.
Per anni, infatti, tale diritto è stato relegato ai margini della sfera di azione del diritto alla riservatezza e considerato sua esplicita specificazione[5] ovvero è stato ricondotto alla tutela del diritto all’identità personale, considerata «matrice prima del diritto all’oblio»[6].
Al difficile dibattito dottrinale si è affiancato l’altrettanto complesso conflitto giurisprudenziale tra giudici di merito, convinti dell’esistenza di un diritto alla riservatezza o privatezza anche in assenza di un esplicito riferimento normativo[7], e giudice di legittimità, fermamente contrario a riconoscere l’esistenza di un principio generale di riserbo[8]. In un panorama così complesso, non si intravedeva alcuno spazio per i dibattiti relativi alla problematica evoluzione della persona legata allo scorrere degli anni. Il fattore temporale, anzi, risultava spesso sottovalutato, adombrato dalla notorietà dei soggetti coinvolti e dalla convinzione che la stessa celebrità giustificasse intromissioni nella vita privata ogni qualvolta la notizia risultasse di fatto idonea ad incrementarne la relativa notorietà[9]. Dopo anni di intensi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, ad aprire la strada verso il riconoscimento effettivo dell’impatto del fattore temporale su una notizia già divulgata e quindi di quel droit à l’oubli di ispirazione francese[10] è stato, alla fine degli anni ottanta, un significativo cambiamento di rotta della giurisprudenza della Corte di Cassazione. In occasione della sentenza n.1763 adottata nel marzo del 1986[11], la Corte sancì chiaramente il principio secondo cui l’interesse della collettività ad essere informata in modo tempestivo e completo, così da poter conoscere e, se necessario, tutelarsi dinanzi ad un evento particolare, tende fisiologicamente a stemperare man mano che la notizia viene acquisita e fatta propria dalla comunità. In questo modo, per la prima volta, si riconosceva e sottolineava l’importanza del ruolo svolto dal tempo nell’ambito della diffusione delle notizie, attraverso l’individuazione di due delle tre componenti fondamentali del diritto all’oblio: il fattore temporale, appunto, e l’interesse pubblico. Questi due elementi, agendo sul valore effettivo che un’informazione può avere per la collettività, influiscono in maniera determinante sulla legittima ulteriore divulgazione della stessa[12].
Nonostante l’intervento della Cassazione e un’evoluzione nel tempo della sensibilità collettiva circa la tematica in oggetto, il vero punto di svolta in materia è avvenuto indubbiamente grazie all’influenza della normativa europea ed internazionale[13]. In particolare, dopo l’adozione della direttiva 95/46/CE, riguardante il trattamento e la libera circolazione dei dati personali, seguita dalla direttiva 97/66/CE[14], relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, il legislatore nazionale ha deciso per la prima volta di tenere conto dell’impatto del fattore temporale nel trattamento dei dati personali in occasione dell’adozione della legge n. 675 del 1996.
Attualmente, un primo e parziale riferimento al diritto all’oblio è rinvenibile nella disposizione di cui all’articolo 11, c.1, lett. e) del Codice in materia di protezione dei dati personali[15], adottato con decreto legislativo n. 196 del 2003, meritevole, secondo la Corte di Cassazione, di aver «sancito il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell’utilizzo e del destino dei dati»[16]. Il Codice, in particolare, riconosce il diritto del titolare del trattamento di conoscere in ogni momento il soggetto, pubblico o privato, che possiede i propri dati personali e le relative finalità, nonché di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7, c. 3, lett. b), ha il diritto di richiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco nel caso in cui siano trattati in violazione di legge. Inoltre, ad esplicita testimonianza dell’importanza dell’impatto del fattore temporale sull’attuale attività di cronaca, il diritto all’oblio trova esplicito riconoscimento nel Titolo II, articolo 3, del Testo unico dei doveri del giornalista, approvato il 27 gennaio 2016. In esso, infatti, viene stabilito il precipuo obbligo del giornalista di rispettare il diritto all’identità personale ed evitare di far riferimento ad aspetti particolari del passato, salvo i casi in cui essi risultino essenziali ai fini della completezza dell’informazione.
Rileva sottolineare che l’attuale disciplina in materia subirà una nuova ed importante riforma alla luce del Regolamento (UE) 2016/679, adottato il 27 aprile 2016[17], che entrerà in vigore in via diretta in tutti gli ordinamenti europei a partire dal 25 maggio 2018. Entro quella data, infatti, gli Stati membri saranno tenuti ad allineare le relative discipline alle nuove norme in materia di trattamento e di libera circolazione dei dati personali ed è ragionevole presupporre che il legislatore nazionale interverrà nuovamente sul Codice in materia di protezione dei dati personali, introducendo una disposizione espressamente dedicata alla tutela del diritto all’oblio alla luce delle nuove regole stabilite in ambito europeo[18].
- Il peculiare rapporto evolutivo tra diritto all’oblio e mass media.
Il percorso di riconoscimento del diritto all’oblio come posizione soggettiva autonoma e meritevole di tutela è venuto inevitabilmente ad intrecciarsi nel corso degli anni, con la sorprendente, quanto imprevedibile, evoluzione degli strumenti di informazione e di comunicazione. Un processo osmotico che nel tempo ha mutato e, in alcuni casi, completamente stravolto l’originario scenario in cui sono emerse le prime istanze di tutela dell’identità personale dalla circolazione di informazioni datate ed i relativi strumenti di garanzia.
Alla luce di tale dinamismo ed in assenza di una specifica disposizione normativa in materia, dottrina e giurisprudenza sono state più volte chiamate ad esprimersi circa il delicato rapporto esistente tra cronaca, memoria storica, oblio ed utilizzo dei mass media al fine di individuare un equo bilanciamento tra protezione della sfera privata dei singoli e tutela dell’interesse della collettività ad essere informata in un’ottica evolutiva.
A tal proposito, è emblematico il fatto che una delle prime pronunce giurisprudenziali in materia di oblio abbia riguardato non le moderne piattaforme tecnologiche, ma la stampa cartacea, strumento per eccellenza di realizzazione della libertà di manifestazione del pensiero, intesa come «pietra angolare dell’ordine democratico»[19]. La sentenza riguardava la ripubblicazione su un quotidiano nazionale, nell’ambito di un gioco a premi, di una foto relativa ad una vicenda di cronaca risalente ad un trentennio prima[20]. L’assenza di un rinnovato interesse della società alla vicenda, per di più decontestualizzata, e l’effettiva lesione della nuova identità del soggetto colpito nella sua sfera personale e lavorativa convinsero il Tribunale di Roma a dichiarare l’avvenuta pubblicazione non rientrante legittimamente nell’alveo dell’esercizio dell’attività di cronaca e, quindi, lesiva dell’interesse del soggetto coinvolto ad essere dimenticato[21].
Sullo stesso filone interpretativo si pongono gli interventi giurisprudenziali adottati in materia di oblio con riferimento al mezzo televisivo, che per decenni ha rappresentato uno degli strumenti più pervasivi del panorama informativo italiano. In tale contesto, ha assunto particolare rilievo un provvedimento del 2005 del Garante per la protezione dei dati personali, nel quale la riproposizione di immagini di repertorio, finalizzate alla ricostruzione televisiva di una vicenda giudiziaria, è stata ritenuta lesiva della «rinnovata dimensione sociale e affettiva» di una donna, risultata col tempo solo indirettamente coinvolta nel caso[22]. Diverso, invece, secondo il Tribunale di Roma è il caso della diffusione di uno sceneggiato televisivo basato su fatti di cronaca «che per la loro eccezionalità e per la efferatezza dei delitti rievocati necessitano di essere ricordati e tramandati, non potendosi invocare una sorta di diritto all’oblio rispetto a vicende per le quali non sia venuto meno l’interesse del pubblico»[23].
Da quanto evidenziato è possibile affermare che il nucleo essenziale del diritto all’oblio sia sorto proprio grazie ai dibattiti giurisprudenziali e dottrinali[24] relativi ai due mezzi di comunicazione che fino ad un ventennio fa dominavano incontrastati il panorama informativo italiano. La stampa, ma soprattutto la televisione, caratterizzata da una maggiore pervasività ed incisività visiva rispetto allo strumento cartaceo, hanno rappresentato, pertanto, il punto di origine del processo di identificazione del diritto di un soggetto di tutelare la propria sfera personale dal potenziale effetto distorsivo di informazioni provenienti dal passato.
Tuttavia, il vero e proprio salto qualitativo del dibattito relativo al diritto all’oblio si è avuto solo in concomitanza dell’avvento della Rete Internet. Dinanzi al carattere imperituro delle informazioni immesse nel circuito digitale e alle straordinarie potenzialità delle nuove tecnologie, l’originario atteggiamento di perplessità che ruotava essenzialmente intorno ad un diritto che «esisteva ma non si vedeva»[25], imbrigliato nelle maglie sempre più larghe della sfera della riservatezza o, al contrario, inteso come particolare manifestazione del diritto all’identità personale, ha ceduto il passato ad un più convinto riconoscimento giurisprudenziale e dottrinale del nuovo istituto.
Internet, infatti, rappresenta senza alcun dubbio il mezzo di comunicazione che ha maggiormente contribuito a rivoluzionare concetti come memoria, ricordo ed oblio. Come è noto, i caratteri dell’a-territorialità, dell’a-temporalità e della bidirezionalità[26], connessi alle straordinarie potenzialità di archiviazione hanno, infatti, innovato profondamente le tradizionali forme di comunicazione e di informazione, nonché il rapporto che tradizionalmente legava il singolo alla memoria, storica e personale. Inoltre, sono cambiati i supporti informativi, le modalità di fare notizia, i fruitori del servizio e lo stesso concetto di attività di cronaca. L’assenza di barriere spazio-temporali ha, infatti, favorito una maggiore velocità nella circolazione delle informazioni, ma al tempo stesso le enormi capacità di immagazzinamento delle nuove piattaforme hanno creato un panorama in cui le stesse, una volta immesse, non scompaiano mai, costantemente presenti nelle banche dati e continuamente ed improvvisamente riproponibili all’attenzione dell’opinione pubblica, anche dopo decenni, attraverso i comuni motori di ricerca.
In un simile scenario in cui la memoria risulta sicuramente salva e, anzi, potenziata, il diritto all’oblio si è trovato a confrontarsi con nuove e più insidiose sfide assumendo una duplice sfumatura, in termini di controllo e protezione dei dati personali, sempre più spesso travolti dal fluire incessante delle informazioni in Rete, e di esigenza di garantire un’attività di cronaca che, nel rispetto dei suoi caratteri essenziali, non venga snaturata ed alterata dalla dimensione a-temporale della Rete.
È proprio con riferimento a questo panorama così complesso e alle criticità a questo connesse che si collocano due importanti decisioni in materia di diritto all’oblio in Internet.
Al fine di preservare l’attività informativa e di bilanciarla adeguatamente con la necessaria tutela delle identità individuali in un’ottica evolutiva e omnicomprensiva, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 5525 del 2012, ha riconosciuto, infatti, a carico delle società editrici operanti in Rete, l’obbligo, una volta sopito l’interesse della collettività ad essere informata, non solo di collocare la notizia in un apposito archivio storico online, già previsto a suo tempo del Garante per la protezione dei dati personali[27], ma anche l’impegno di garantire l’aggiornamento della medesima attraverso «il collegamento ad altre informazioni successivamente pubblicate concernenti l’evoluzione della vicenda, che possano completare o addirittura mutare il quadro sorto a seguito della notizia originaria».
Alla base di tale decisione vi è la convinzione che un’informazione originariamente vera e legittimamente pubblicata, se non aggiornata, risulti «parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera», a detrimento dell’attività di cronaca e dell’immagine sociale dei soggetti coinvolti.
Nel 2016 la Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta con sentenza n. 13161[28] ponendo l’attenzione non solo sulla contestualizzazione delle notizie in Rete, a suo tempo lecitamente diffuse, ma anche sulla necessità di adottare adeguati strumenti informatici che ne impediscano la relativa riproposizione sui comuni motori di ricerca, nonostante si sia già proceduto all’archiviazione delle stesse.
Le pronunce analizzate e l’attuale dinamico dibattito dottrinale relativo al ruolo degli internet providers in qualità di “garanti” dell’oblio in Rete[29], alimentato anche dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale in ambito europeo[30], evidenziano, pertanto, l’attualità di una pretesa di tutela in un panorama in continuo divenire. Tutto ciò nella consapevolezza che, a differenza di un passato dominato dalla caducità della carta stampata, il delicato bilanciamento tra attività di cronaca e tutela della sfera personale dovrà sempre più fare i conti con il carattere imperituro della Rete e le sue imprevedibili evoluzioni.
4. I tre elementi cardine del diritto all’oblio: tempo, interesse sociale e soggetti legittimati ad agire.
La peculiare evoluzione del relativo riconoscimento all’interno dell’ordinamento italiano evidenzia come il diritto all’oblio, di origine sostanzialmente giurisprudenziale e dottrinaria, si sostanzi in un diritto composito, dalle molteplici applicazioni, conteso tra la tutela della identità e della riservatezza di una persona ed il diritto alla libertà di informazione riconosciuto ad ogni cittadino. Nella ricerca di un necessario, quanto delicato, equilibrio che sia in grado di garantire esigenze di tutela fondamentali sia per il pieno e libero sviluppo della personalità di individuo, sia per un’evoluzione in senso democratico di una moderna società, tale diritto richiede l’individuazione di alcuni parametri fondamentali che rendano legittima la relativa pretesa di tutela. A tal proposito è possibile individuare tre elementi fondamentali alla base del riconoscimento dell’azione dell’oblio sulla riproposizione di notizie provenienti dal passato: il fattore temporale, l’interesse della collettività ad essere informata ed il ruolo che i soggetti coinvolti rivestono nella società. È, infatti, il diverso atteggiarsi di tali parametri ed il loro concomitante agire a determinare l’esistenza o meno di una reale esigenza a preservare l’immagine sociale di individuo dalla riproposizione di avvenimenti accaduti in un passato lontano. In caso contrario, l’assenza di uno dei parametri, ovvero il peculiare valore che assume uno degli elementi individuati rispetto agli altri, può precludere l’azione dell’oblio, giustificando la permanenza della notizia alla luce dell’interesse della collettività ad essere informata.
4.1. L’impatto del tempo sull’azione dell’oblio
Il primo elemento da analizzare per valutare la legittima pretesa alla rimozione di informazioni di carattere personale è sicuramente rappresentato dal fattore temporale, considerato, però, in un’ottica non statica, bensì dinamica. Parametro di riferimento del diritto all’oblio, infatti, non è il passato in sé, ma, al contrario, è il presente, inteso come il frutto dell’insieme delle scelte esistenziali dell’individuo, che il complesso dei diritti della persona tende a preservare e tutelare da indebite interferenze esterne. Ne consegue che non è la vetustà dei fatti a legittimare l’evocazione del diritto all’oblio, ma è il potenziale danno che la riproposizione del vissuto di una persona può arrecare «alla verità della propria immagine nel momento storico attuale»[31].
Quando, infatti, il passato non risulta essere più in linea con l’attuale ruolo dell’individuo all’interno della società, appare ragionevole chiedere che esso rimanga nell’oblio, soprattutto nel momento in cui la relativa rievocazione comporti una lesione dell’attuale identità, sociale e privata, della persona. È indubbio che le esperienze vissute inevitabilmente concorrano a delineare la personalità di un individuo, ma è altrettanto innegabile che spesso sono proprio gli errori del passato a spingere una persona a mutare il modo di condurre la propria vita con la conseguenza che non vi sia necessariamente una continuità tra l’identità passata e quella presente, potendo quest’ultima rappresentare anche un’evoluzione di tipo correttivo della prima. In questo caso, il fattore temporale rileva in termini non quantitativi, ma qualitativi: il cambiamento di un individuo, infatti, non è semplicemente determinato dal numero degli anni trascorsi dalla vicenda riproposta, bensì dal modo in cui questi anni sono stati spesi a favore di un’esistenza diversa.
Da quanto evidenziato, è possibile affermare che affinché il diritto all’oblio possa agire in maniera legittima, l’attenzione debba focalizzarsi non sugli eventi accaduti che appartengono al passato, ma sull’esigenza di tutela dell’attuale proiezione sociale dell’identità della persona, intervenendo e correggendo la divulgazione di notizie errate, non aggiornate o datate.
In tale contesto un ruolo di primo piano è svolto dall’attività di contestualizzazione dell’evento descritto. Poiché la Rete non è in grado autonomamente di concepire il normale fluire del tempo, è necessario che tale senso temporale venga ripristinato dall’esterno in modo tale da garantire un giusto bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’identità attuale dei soggetti coinvolti e il diritto dei cittadini ad una completa ed aggiornata informazione. In tale prospettiva è necessario leggere l’obbligo imposto dal Garante per la protezione dei dati personali circa la predisposizione da parte dei siti di informazione di appositi archivi storici che, pur garantendo la permanenza delle informazioni in Rete, consentono tecnicamente di sottrarre la diretta individuabilità delle decisioni ivi contenute per il tramite dei comuni motori di ricerca esterni[32]. Dello stesso avviso la Corte di Cassazione che, in occasione della sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012, ha aggiunto che non possa dirsi soddisfatto l’interesse della collettività ad essere informato grazie alla «mera generica possibilità di rinvenire all’interno del ‘mare di internet’ ulteriori notizie concernenti il caso di specie», ravvisando, pertanto, un obbligo in capo ai siti di informazione di predisporre un sistema «idoneo a segnalare (nel corpo o a margine) la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia».
Ne consegue che, in ossequio all’art. 11 del Codice, il trattamento dei dati personali deve sempre realizzarsi nel pieno rispetto dei criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con l’attuale ed effettiva identità personale o morale del soggetto interessato. Una volta esauriti tali scopi fondamentali, l’interessato ha sempre il diritto di “essere dimenticato”. Solo attraverso questa interpretazione l’oblio esplica in maniera corretta la sua tutela, non mettendo a rischio il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, né l’attività di ricostruzione storica, fondamentale per la corretta evoluzione della società.
4.2. L’interesse della collettività ad essere informata.
Il normale fluire del tempo è condizione necessaria, ma non sufficiente affinché il diritto all’oblio possa essere evocato in maniera legittima. Al trascorrere degli anni dall’avvenimento riproposto alla collettività deve associarsi necessariamente anche il mancato interesse sociale alla notizia. D’altra parte uno dei parametri fondamentali alla base dell’identificazione e della legittimazione dell’esercizio del diritto di cronaca è proprio rappresentato dall’interesse rivolto da parte della comunità a cui l’informazione è destinata. In assenza di tale interesse la descrizione di una vicenda, pur nel rispetto dei canoni di veridicità e di continenza, viene ad essere declassata a morboso interesse per la vita altrui[33]. Adottando tale interpretazione, è indubbio che ogni ulteriore diffusione di una notizia, legittimamente pubblicata in passato, richieda una giustificazione che non può che ritrovarsi in una rinnovata attenzione della comunità all’evolversi della vicenda.
In tale panorama, l’interesse sociale, inteso come l’insieme di ragioni culturali, morali, ideali o politiche che legano fortemente la vicenda alla società cui è destinata divenendone espressione, diviene frontiera di azione del diritto di cronaca e, al contempo, in sua assenza, elemento legittimante la pretesa di tutela del diritto all’oblio.
A tal proposito si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che «il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali siano pubblicamente dimenticate […] trova il limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto […] trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l’attualità. Diversamente, il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni si risolve in un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di cronaca) e la lesione del diritto antagonista».[34]
Nel momento in cui la funzione informativa possa considerarsi conclusa ed il relativo clamore sopito, in assenza di significativi aggiornamenti, o di giustificato rinnovato interesse, la notizia deve abbandonare la sfera pubblica per essere riassorbita nella dimensione privata dei soggetti coinvolti. Qualsiasi ulteriore riproposizione della stessa non comporterebbe alcun vantaggio ai fini dell’attività di cronaca, ma solo un ulteriore danno a quella tranquillità cercata e ritrovata dai protagonisti.
4.3. L’individuazione dei soggetti legittimati.
La configurazione del diritto all’oblio richiede, infine, inevitabilmente una preliminare distinzione ed individuazione dei soggetti legittimati a pretendere la tutela della propria persona dalla riproposizione di avvenimenti accaduti in passato. Diviene fondamentale, infatti, capire se tale diritto sia riconoscibile ad ogni individuo indipendentemente dal ruolo che questi svolga o abbia svolto nel tempo all’interno della società cui appartiene o se sia necessario operare delle opportune distinzioni. Tale operazione, tuttavia, non risulta sempre di agevole realizzo.
In generale, infatti, l’inviolabilità della sfera privata di un individuo deve essere necessariamente riconosciuta anche ai personaggi noti, i quali possono invocare la tutela prevista nel caso in cui vengano pubblicate vicende attinenti la loro vita privata che non abbiano interesse per la collettività[35].
Tuttavia, in alcuni casi, il percorso di vita di una persona risulta essere così strettamente connessa a quella del contesto sociale di appartenenza da divenire parte integrante dell’attività di ricostruzione storica di quella determinata comunità, simbolo o chiave di interpretazione narrativa di un determinato periodo. In questo caso, appare possibile sottolineare come l’interesse storico divenga rilevante e, alla luce della sua fondamentale funzione al servizio dell’evoluzione della società, si pone come prevalente rispetto alla tutela del riserbo dei singoli protagonisti. La veste “storica” di questi ultimi modifica la linea di demarcazione tra sfera pubblica e privata, ponendosi come ipotesi derogatoria al diritto all’oblio, dal momento che vi sono delle vicende, fortemente caratterizzanti il soggetto o la storia raccontata, in relazione alle quali l’imposizione dell’oblio finirebbe per svuotarne il significato, impedendo alle generazioni future di capire le dinamiche sottese ai comportamenti dei soggetti agenti[36].
Sullo stesso filone interpretativo, anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che, con la sentenza C- 131/12, ha dichiarato che, nel caso in cui un soggetto rivesta un particolare ruolo nella vita pubblica, l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall’interesse preponderante del pubblico ad avere accesso ad informazioni a questi collegate[37].
In quest’ambito, coloro che evidenziano l’esistenza di un conflitto tra il diritto all’oblio e il diritto alla storia, affermando che il primo opererebbe in termini di cancellazione indiscriminata degli eventi passati, in realtà sembrano proporre un falso problema. Il diritto ad essere dimenticati, infatti, non ha pretese di tale ampiezza e soprattutto incontra limiti forti dinanzi a tutti quegli avvenimenti per i quali l’interesse pubblico non viene mai a cessare, esistendo al contrario un obbligo morale a mantenerne vivo il ricordo. Il caso emblematico è rappresentato dalla narrazione delle vicende rientranti nel novero dei crimini contro l’umanità: in questo caso i nomi dei protagonisti, dei luoghi e la descrizione, anche dettagliata, degli avvenimenti non possono e non devono essere lasciati alla deriva della memoria, né è possibile invocare alcun tipo d’oblio, perché trattasi di vicende che appartengono alla storia dell’umanità e che, come tali, non divengono mai private. Anzi, la loro mancata riproposizione verrebbe a porsi in contrasto proprio con il pubblico interesse, arrecando un danno incalcolabile all’evoluzione della società umana. Ecco perché, come è stato sottolineato, il diritto all’oblio può essere qualificato come «diritto di dimenticare e non come diritto di far dimenticare, mai e comunque»[38].
- I nuovi profili evolutivi del diritto all’oblio: la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 13 maggio 2014 ed il Regolamento UE 2016/679.
Un nuovo fondamentale tassello nell’opera di riconoscimento del diritto all’oblio è stato compiuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2014. Con la nota sentenza C-131/12, la Corte è intervenuta esprimendo la propria posizione in merito al trattamento e, soprattutto, alla conservazione dei dati personali e al complesso sistema di responsabilità che insiste sugli internet providers[39].
Tale pronuncia ha assunto particolare rilievo in quanto, per la prima volta, è stato riconosciuto in capo agli hosting providers un diretto coinvolgimento nell’attività di gestione dei dati personali dei propri utenti, superando l’idea ormai consolidata di una sostanziale irresponsabilità connessa all’impossibilità concreta di esercitare un controllo diretto sugli stessi dati[40].
In particolare, la Corte ha sostenuto che l’attività usualmente realizzata dai motori di ricerca, sostanziandosi proprio in un’attività di ricerca di informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, di indicizzazione in modo automatico, di memorizzazione temporanea e di messa a disposizione degli utenti secondo un determinato ordine di preferenza, non possa non essere qualificata come “trattamento di dati personali”, ai sensi dell’articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46. Inoltre, riconoscendo tra le attività svolte anche la determinazione della finalità e degli strumenti utilizzati per la realizzazione di tale attività, la Corte ha anche individuato nel motore di ricerca il soggetto “responsabile” del trattamento, al quale, come è noto, spetta il compito di garantire, nell’ambito delle proprie responsabilità, competenze e possibilità, che l’attività di utilizzo dei dati avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni della direttiva in materia[41].
Una volta riconosciuta tale peculiare responsabilità, la Corte è arrivata – ed è questo il nodo cruciale della sentenza – ad identificare un vero e proprio obbligo a carico dei motori di ricerca di sopprimere, su richiesta, dall’elenco di risultati, i link che indirizzano a pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative alla persona “oggetto di ricerca”. Così facendo, la Corte ha rigettato l’ipotesi avanzata dalla ricorrente Google circa il riconoscimento di tale peculiare obbligo a carico dell’editore del sito sorgente, in quanto unico soggetto in grado di assumere la responsabilità di rendere pubbliche le informazioni, di valutare la liceità di tali informazioni ed in possesso «dei mezzi più efficaci e meno restrittivi per rendere inaccessibili le informazioni stesse».
La Corte di Giustizia, al contrario, ha ritenuto che l’attività di deindicizzazione spetti al motore di ricerca che, in quanto responsabile del trattamento, rappresenta il soggetto su cui debba ricadere l’obbligo di garantire che i dati raccolti siano «trattati lealmente e lecitamente», che vengano «rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità», che siano «adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati», che siano «esatti e, se necessario, aggiornati» e, infine, che siano «conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o sono successivamente trattati».
Il riconoscimento di un obbligo di deindicizzazione posto a carico di alcuni motori di ricerca su richiesta degli utenti che si ritengono lesi da questa continua riproposizione del loro vissuto rappresenta sicuramente un fondamentale punto di svolta nella disciplina in materia di oblio, ma al tempo stesso pone ulteriori e significativi nodi problematici.
In primo luogo, è bene sottolineare che la rimozione dei risultati che emergono da un’attività di ricerca on line su tali piattaforme non implica la contestuale cancellazione dei contenuti sul sito fonte. Questo significa che la notizia rimane, comunque, in Rete, liberamente accessibile nel sito in cui è stata caricata e, quindi, potenzialmente in grado di continuare a ledere la sfera personale del soggetto interessato. Più difficile diventa, invece, l’attività di ricerca della stessa e quindi l’attività di associazione tra il fatto narrato ed i soggetti coinvolti, soprattutto nel momento in cui il tempo intercorso è intervenuto ormai a rendere poco significativo, o non più giustificato, tale legame agli occhi della collettività. In altri termini, è possibile affermare che la Corte ha consentito di eliminare quel tradizionale “filo di Arianna” che attualmente consente agli utenti di orientarsi nel labirinto di dati esistenti in Rete, lasciando intatta però l’informazione, che rimane “tranquillamente” posizionata proprio nel punto in cui è stata originariamente pubblicata.
Come sia concretamente possibile intervenire per affievolire, se non spezzare del tutto, il legame tra una notizia datata ed i soggetti coinvolti e quali siano le possibili conseguenze di tale intervento rappresentano ovviamente i punti di maggiore criticità della sentenza analizzata.
Una volta riconosciuto il diritto alla deindicizzazione dei risultati, la Corte si è, infatti, subito premurata di sottolineare che l’eventuale richiesta di rimozione, rettifica o aggiornamento dei dati debba sempre fondarsi su un adeguato equilibrio tra il legittimo interesse degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso alle informazioni ed i diritti fondamentali della persona individuati dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[42]. È elevato, infatti, il rischio che la pretesa di cancellazione dei dati personali possa incidere negativamente sul pluralismo delle informazioni a disposizione degli utenti e, quindi, sul relativo diritto ad informarsi.
Tuttavia, al tempo stesso, tale delicata opera di bilanciamento viene affidata ai motori di ricerca che, in quanto responsabili del trattamento, sono tenuti, alla luce di tale sentenza, ad accogliere le richieste di rimozione dai soggetti interessati di valutarne la fondatezza ed intervenire in caso di ricorso presso le autorità di controllo o presso l’autorità giudiziaria per lamentata insoddisfazione da parte dei ricorrenti.
Un onere. In effetti, che a prima vista risulta essere troppo gravoso per imprese che si limitano a riproporre notizie pubblicate e diffuse da soggetti terzi. È innegabile, infatti, che con tale sentenza la Corte sia arrivata ad attribuire un’attività spiccatamente pubblicistica ad un tipo di impresa orientata, invece, tipicamente ad obiettivi sostanzialmente di stampo economico, senza mettere a disposizione di quest’ultima strumenti idonei per assolvere tale compito[43]. Inoltre, rimane il dubbio di comprendere quali criteri potrà mai adottare un’impresa privata per valutare la liceità dei contenuti diffusi e mettere a confronto, trovando un idoneo punto di equilibrio, valori fondamentali come la libera circolazione delle informazioni e la tutela dell’identità delle persone. In altri termini, ci si chiede se un motore di ricerca sia da solo in grado di assumere una tale responsabilità senza pregiudicare in maniera irrimediabile il legittimo interesse della collettività ad essere informata[44].
Nonostante tali importanti dubbi interpretativi, la sentenza ha assunto un particolare rilievo non solo per gli inevitabili effetti prodotti sulla giurisprudenza interna degli Stati membri[45], ma soprattutto perché ha gettato le basi per il primo e vero riconoscimento del diritto all’oblio in ambito comunitario. In seguito a tale sentenza, infatti, il cosiddetto right to be forgotten ha trovato espresso riconoscimento nel recente Pacchetto protezione dati dell’Unione Europea, un composito insieme di norme in materia di protezione dei dati personali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 maggio 2016[46].
In particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, che diventerà definitivamente applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, dopo aver dedicato ben tre “considerando” alla tutela dell’oblio[47], stabilisce all’articolo 17 il diritto dell’interessato di ottenere, senza ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano se questi revochi o si opponga al trattamento ovvero nel caso in cui tali dati non siano più necessari o siano stati trattati illecitamente[48].
Al fine di garantire un equo bilanciamento di tale pretesa di tutela con gli altri diritti fondamentali precedentemente analizzati, il legislatore europeo ha posto come limiti fondamentali alla legittima richiesta di rimuovere tale informazioni l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, l’esecuzione di compiti svolti nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici ed, infine, l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Perplessità emergono, tuttavia, nella lettura del comma 2 dell’art. 17, laddove si precisa che il titolare del trattamento, se obbligato a rimuove tali dati, è tenuto ad informare coloro che materialmente li stanno trattando della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali, «tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione di tali misure». È evidente che, se da un lato con questa disposizione il legislatore ha voluto tenere conto delle inevitabili difficoltà connesse all’utilizzo di tecnologie che consentono l’utilizzo e la diffusione di dati in maniera esponenziale, d’altro canto appare troppo elevato il rischio che l’impedimento tecnico, seppur documentato, possa costituire la scappatoia a cui facilmente appellarsi per sottrarsi all’obbligo di rimozione dei contenuti ovvero favorire un processo di deresponsabilizzazione del titolare del trattamento. Un alibi tecnico, quindi, che rischia di allungare inverosimilmente i tempi di cancellazione delle informazioni senza tenere conto che dietro quei dati si celano delle persone che nell’attesa di ripristinare la loro identità virtuale, vedono spesso irrimediabilmente lesa la loro identità reale.
- L’azione del diritto all’oblio in Rete: il caso dell’illecita diffusione di dati ed informazioni di carattere personale.
Come evidenziato nel corso dell’analisi, l’avvento delle tecnologie e della multimedialità ha profondamente innovato i tradizionali spazi e le modalità di comunicazione, rendendo decisamente più labili e sfumati i confini tra forme di esternazione della propria personalità in maniera personale e riservata ex art. 15 Cost. e forme di manifestazione del pensiero, tutelate dall’articolo 21[49].
Inoltre, la straordinaria capacità di memorizzazione ed archiviazione offerta dalle nuove tecnologie ha inciso fortemente sul modo in cui oggi i singoli individui utilizzano e gestiscono i propri dati, incentivando la conservazione di una quantità di informazioni che, oggettivamente, un soggetto non avrebbe mai pensato di – o spesso addirittura voluto – conservare solo pochi decenni orsono. In un tale panorama, l’oblio mostra difficoltà ad adattarsi alla mole delle informazioni presenti, respinto dall’azione sempre più penetrante dei motori di ricerca e, non da ultimo, dalla viralità dei contenuti inviati mediante le più recenti piattaforme di condivisione.
Proprio l’utilizzo sempre più diffuso di tali strumenti, da parte soprattutto dei cosiddetti nativi digitali, i quali, nati e cresciuti nell’era delle nuove tecnologie, considerano le stesse parte integrante della loro vita quotidiana, pone nuove e sempre più complesse sfide nell’ambito della tutela dell’identità personale, reale e virtuale.
Sempre più frequenti, infatti, sono i casi in cui, in una generale quanto deleteria tendenza di sovrapposizione del mondo reale con il mondo virtuale, si assista ad una diffusione di informazioni, foto o video personali, spesso condivisi con eccessiva leggerezza, che vengono inesorabilmente inghiottiti nella spirale della Rete, sfuggendo completamente al controllo dei rispettivi proprietari.
In presenza di tali peculiari fattispecie, ci si è più volte chiesti se fosse ravvisabile l’azione del diritto all’oblio, inteso come diritto della persona di essere dimenticato dalla Rete. Un’analisi più attenta, tuttavia, porta ad affermare che in tali occasioni la situazione giuridica lesa non giustifica l’intervento di tale strumento di tutela.
Come evidenziato precedentemente, infatti, il diritto all’oblio esprime la necessità di proteggere il singolo dalla permanenza in Rete di informazioni in passato legittimamente diffuse, ma che il normale fluire del tempo ha inesorabilmente privato dell’elemento dell’attualità, criterio di legittimazione del diritto di cronaca. È alla luce di questa interpretazione che deve leggersi correttamente la sentenza della Corte di Giustizia europea del 2014 ed il connesso obbligo dei motori di ricerca di procedere alla deindicizzazione dei risultati potenzialmente lesivi dell’identità della persona. Ed è sempre seguendo questo ragionamento che deve comprendersi l’obbligo di contestualizzazione imposto ai siti di informazione. L’oblio, infatti, non agisce direttamente sui dati e sui contenuti presenti in Rete, bensì opera sulla loro circolazione, intervenendo qualora escano dal circuito della pertinenza e della finalità che giustificano la loro diffusione.
Ben diversa, invece, risulta essere l’ipotesi in cui la richiesta di rimozione riguardi la diffusione non autorizzata di dati, informazioni e video personali mediante gli strumenti offerti dalle attuali piattaforme di condivisione. In questo caso, infatti, se è indubbia la condotta illecita del soggetto che ha diffuso dati personali in assenza di una previo consenso da parte dell’interessato, come richiesto dall’ art. 23 del Codice in materia di protezione dei dati personali, non risulta invece automaticamente riconoscibile un collegamento diretto tra tale grave lesione dell’identità del soggetto coinvolto e la possibile rivendicazione della tutela del diritto all’oblio in Rete. Il fattore temporale, infatti, in questo caso poco influenza il momento della perdita di controllo dei dati personali e cede il passo all’applicazione degli strumenti previsti nell’ordinamento italiano a tutela della identità e della riservatezza del soggetto leso.
Chiarito questo punto, sembra più opportuno riporre l’attenzione sul peculiare mezzo utilizzato per la diffusione e sul potenziale legittimo affidamento della persona circa la segretezza garantita dallo strumento in questione.
A tal proposito, infatti, è ormai pacifico che la pubblicazione di una immagine o di un video altrui su un social network, in assenza dell’esplicito consenso dell’interessato, integri un illecito trattamento ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali[50]. A sottolineare la gravità dell’azione è intervenuta la Corte di Cassazione che, con sentenza 10 settembre – 8 ottobre 2015, n. 40356, ha affermato che anche la mera minaccia di pubblicazione su una piattaforma di condivisione integra una violenza privata continuata, come tale perseguibile ai sensi degli artt. 81 e 610 c.p., in quanto in grado di limitare in maniera coattiva la capacità di autodeterminazione del soggetto minacciato[51]. In tale ambito, la giurisprudenza è tendenzialmente concorde a riconoscere in capo agli hosting providers un dovere di rimozione dei contenuti illecitamente immessi sulle loro piattaforme in seguito ad idonea segnalazione della violazione da parte del soggetto leso, fermo restando il rispetto dell’assenza di un obbligo generale di sorveglianza ex art. 17 d.lgs. n. 70/2003[52].
Maggiori criticità, invece, pongono gli altri strumenti che, pur essendo caratterizzati come i precedenti dall’istantaneità del momento comunicativo e dalla condivisibilità delle informazioni, a ben vedere costituiscono una categoria differente da quella dei più tradizionali social networks[53]. Si fa riferimento a quelle piattaforme, come, ad esempio, Whatsapp, WeChat, Viber, in cui è legittimo supporre che la diffusione di informazioni e di dati personali si poggi su un diverso animus di colui che effettua la comunicazione. Se, infatti, alla base dell’utilizzo dei social networks tradizionalmente intesi, è possibile ricavare un’indubbia volontà di comunicare ad una platea di soggetti indeterminati o potenzialmente indeterminabili, con la possibilità quindi di ricollegare tale azione nell’alveo della garanzia costituzionale di cui all’articolo 21 Cost., la condivisione di informazioni mediante tali piattaforme sottende una diversa finalità ricollegabile alla tutela approntata dal Costituente per le comunicazioni riservate.
Come è noto, ai sensi dell’art. 15 della Costituzione, la libertà e segretezza della corrispondenza fondano la propria essenza sulla attualità della comunicazione e sulla determinatezza ovvero determinabilità dei destinatari, mediante l’utilizzo di «modalità di trasmissione escludenti, in linea di principio, la conoscibilità del contenuto di pensiero trasmesso»[54]. L’intersubiettività garantita dal mezzo scelto per la comunicazione diventa, infatti, «indice della volontà del soggetto di selezionare e di delimitare la cerchia dei propri destinatari e, dunque, di comunicare con essi in modo esclusivo»[55].
Con l’evoluzione delle tecnologie di informazione e di comunicazione, la centralità della volontà di comunicare in maniera riservata è stata individuata nell’utilizzo della posta elettronica, le cui caratteristiche fondamentali la rendono agevolmente inquadrabile nell’ambito di tutela ex art. 15 Cost. Più problematica risulta, invece, la tutela da applicare nel caso di forme di comunicazione interpersonale realizzate mediante altre piattaforme tecnologiche.
Un’analisi più attenta dei più recenti strumenti comunicativi consente, tuttavia, di ravvisare tale esplicita volontà di riservatezza anche nell’utilizzo di altre peculiari piattaforme che della più tradizionale comunicazione epistolare conservano il carattere chiuso del momento comunicativo e la determinabilità dei destinatari[56]. La possibilità offerta da parte di questi nuove tecnologie di scegliere a quali e a quanti soggetti affidare il proprio pensiero, le caratteristiche tecniche del mezzo e non da ultimo l’utilizzo di accorgimenti tecnici finalizzati ad evitare un’indebita acquisizione di informazioni da parte di soggetti terzi estranei, come, ad esempio, il criptaggio dei messaggi inviati, giustificano, infatti, il legittimo affidamento del mittente circa il carattere riservato della comunicazione intercorsa con i propri destinatari[57].
In tal senso, è possibile riconoscere in queste quel carattere inviolabile del diritto del soggetto di comunicare liberamente, senza indebite interferenze da parte di soggetti terzi di cui all’art. 15[58] Cost., nonché quella segretezza del contenuto che, come è stato sottolineato in dottrina, «si sottrae al condizionamento dei valori propri della collettività (ad esempio: il buon costume)»[59].
Una volta inserito l’utilizzo di tali strumenti di comunicazione interpersonale nell’alveo di tutela di cui all’art.15, è possibile di conseguenza affermare che l’eventuale inoltro non autorizzato di messaggi, video o in generale contenuti attinenti alla sfera intima del mittente – evento che l’utilizzo oramai diffuso degli smartphones, soprattutto tra i più giovani, ha reso sempre più frequente – integrerebbe una violazione del segreto epistolare ai sensi della legge n. 633 del 1941[60]. È, infatti, lecito supporre che l’autore dell’atto comunicativo abbia deciso di esprimersi liberamente con il proprio interlocutore, anche mediante l’utilizzo di supporti multimediali, proprio in quanto confidava nella riservatezza del peculiare mezzo utilizzato e di riflesso nel riserbo del destinatario. Nel momento in cui una delle parti decida di violare tale aurea di confidenzialità mediante l’inoltro non autorizzato del contenuto della corrispondenza è possibile ritenere leso l’art. 93 della legge sul diritto d’autore nella parte in cui vieta la pubblicazione, la riproduzione ovvero la messa a disposizione del pubblico «in qualunque modo» di corrispondenze che abbiano carattere confidenziale o si riferiscano all’intimità della vita privata, senza il consenso congiunto dell’autore e del destinatario.
Tale convinzione è supportata anche dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano che, in occasione della pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale di stralci del contenuto di un’email, ha espresso chiaramente il principio secondo cui «la pubblicazione di corrispondenza epistolare che abbia carattere confidenziale o si riferisca all‘intimità della vita privata, in mancanza del consenso dell’autore, costituisce violazione del diritto alla riservatezza, anche qualora la diffusione avvenga con il consenso del destinatario»[61].
Sulla base di quanto analizzato è possibile affermare che la diffusione del contenuto di comunicazioni riservate, realizzate mediante peculiari piattaforme di condivisione ed aggravata dall’effetto “viralità” consentito dalla rete Internet, seppur fortemente lesiva, di per sé non giustifica l’azione dell’oblio. Il diritto di essere dimenticati in Rete trova la sua essenza e legittimazione nello scorrere del tempo e nel venir meno di quell’interesse della collettività ad essere informata, che costituisce fonte di legittimazione dell’esercizio dell’attività di cronaca. In assenza di tali elementi, tale pretesa non trova giustificazione e cede il passo agli altri strumenti previsti dal nostro ordinamento per la piena tutela dell’identità della persona. In altri termini, il diritto all’oblio deve essere inteso come finalizzato a rafforzare, ampliandolo, il sistema delle garanzie poste a tutela dell’immagine di sé che un soggetto intende proiettare nella società[62], tenendo conto, a differenza delle altre, della sua “storia” passata e di come questa possa incidere sulla sua attuale posizione nella comunità. Un diritto, quindi, che agisce sul presente, con uno sguardo rivolto al passato, con il fine di proteggere un’identità reale che troppo spesso l’utilizzo poco consapevole delle nuove tecnologie rischia irrimediabilmente di alterare e di compromettere.
Note
Il presente contributo è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista.
[1] Il termine “ecosistema digitale” è stato più volte utilizzato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) per indicare l’insieme di soggetti che producono, consumano e scambiano informazioni all’interno dello spazio delimitato dalle tecniche digitali. A tal proposito, cfr. Le relazioni annuali sull’attività svolta e sui programmi di lavoro riferite agli anni 2012 e 2016.
[2] Cass., sez. III, 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, p. 1834.
[3] Sulle caratteristiche del diritto all’oblio cfr. senza pretesa di esaustività: T.A Auletta, Diritto alla riservatezza e “droit à l’oubli”, in L’informazione e i diritti della persona, a cura di Guido Alpa, Napoli, 1983; A. Barbera, “Nuovi diritti”: attenzione ai confini, in A.A.V.V., Corte Costituzionale e diritti fondamentali, a cura di L. Califano, Torino, 2004; M. Mezzanotte, Il diritto all’oblio – un contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009; L. Crippa, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, in Giust. Civ., 1997, 7, p. 1979; A. Gambaro, Falsa luce agli occhi del pubblico, in Rivista Riv. Dir. Priv. Quadrimestre, 1988, in V. Pierfelici, in Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997 a cura di E. Gabrielli, Napoli; G. Giacobbe in A.A.V.V. Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di E. Gabrielli, Napoli; P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), nota a Cass., sez. III, sentenza, 9 aprile 1998, n. 3679, cit.; A. Papa, Pubblicità degli atti parlamentari e diritto all’oblio di terzi: la difficile ricerca di un loro equilibrato bilanciamento nella società dell’informazione e della comunicazione, in Rivista dell’Associazione dei costituzionalisti, 2014; D. Messina, Le prospettive del diritto all’oblio nella Società dell’informazione e della comunicazione, in Informatica e diritto, 2009; M.R. Morelli in A.A.V.V. Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, a cura di E. Gabrielli, Napoli; G. Napolitano, Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice), in Riv. Informaz., 1996, 3, p. 427; A. Savini, Diritto all’oblio e diritto alla storia (nota a ord. Trib. Roma, 20 novembre 1996), in Il diritto di autore, 1997, 3, pp. 381-385.
[4] A tal proposito, A. Papa, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, Torino, 2009, pp. 135 ss., sostiene che «nelle società contemporanee, sempre più strutturate come Information and Communication Societies, si moltiplicano gli strumenti mediante i quali è possibile porre in essere processi di sanzione sociale. […] I blog, le camere di conversazione, i forum si prestano ‘per natura’ ad essere luoghi nei quali viene data pubblicità di comportamenti ritenuti contrari alle regole sociali della comunità».
[5] Si legga, a riguardo, quanto sostenuto da chi ritiene che «il diritto all’oblio, pur essendo una specificazione del diritto alla riservatezza, presenta aspetti del tutto singolari e peculiari, che non impongono un’autonoma definizione»; cfr. L. Crippa, Il diritto all’oblio: alla ricerca di un’autonoma definizione, op.cit. O ancora G. Napolitano, che ne Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice), op. cit., afferma «il diritto all’oblio si colloca senza dubbio nell’area della tutela alla riservatezza. L’interesse della persona è teso a preservare o ripristinare il riserbo su una notizia che lo riguardava». Cfr., ancora, G. Cassano, Il diritto all’oblio esiste: è diritto alla riservatezza, in Dir. fam., 1998.
[6] G. Giacobbe, relazione in Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, cit., p.31. Rileva sottolineare anche il contributo di P. Laghezza che ha considerato il diritto all’oblio come un «diritto a due anime» in quanto «è indubbio che il droit à l’oubli tenda a salvaguardare il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico» ma al tempo stesso sottolinea che è forte il legame con il diritto all’identità personale «se solo si considera che lo scorrere del tempo modifica ogni cosa e, soprattutto, la personalità dell’individuo, al punto che la ripubblicazione di una notizia, già divulgata in un lontano passato, può essere in grado di gettare false light in pubblic eyes». Cfr. P. Laghezza, Il diritto all’oblio esiste (e si vede), op.cit.
[7] In tal senso B. Markesinis e G. Alpa in Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common law” e nell’esperienza italiana, in Riv. trim. dir. proc. civ., Milano, 1997, dove, in riferimento al Caso Caruso, riportano il principio, affermato dai giudici di merito, secondo cui: «il nostro ordinamento, pur non prevedendolo esplicitamente, riconosce l’esistenza di un diritto alla riservatezza o privatezza, il quale si concreta nel divieto di qualsiasi ingerenza estranea nella sfera della vita privata della persona, e di qualsiasi indiscrezione, da parte di terzi, su quei fatti o comportamenti personali che, non pubblici per loro natura, non sono destinati alla pubblicità delle persone che essi riguardano». A sostegno di tale interpretazione vi è un’ordinanza del 1996, in cui il Tribunale di Roma ha affermato che «la pretesa sostanziale a riappropriarsi in via esclusiva delle informazioni della propria vita privata che, benché pubblicizzate, abbiano perso di attualità, […] trae fondamento direttamente dall’art. 2 della Costituzione, inteso come clausola generale, suscettibile di assicurare copertura ai valori emergenti della persona».
[8] Ancora B. Markesinis e G. Alpa, Il diritto alla “privacy” nell’esperienza di “common law” e nell’ esperienza italiana, cit., che sottolineano, in particolare, la risposta negativa data dalla suprema Corte in merito alla questione relativa all’esistenza di un generale diritto alla riservatezza nel caso Caruso. In particolare, in tale sede la Corte ha affermato che: «nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto all’intimità della vita privata e tantomeno come limite alla libertà dell’arte;[…] il semplice desiderio di riserbo non è stato ritenuto dal legislatore un interesse tutelabile, chi non ha saputo o non ha voluto tener celati i fatti della propria vita, non può pretendere che il segreto sia mantenuto dalla discrezione altrui; la curiosità ed anche innocuo pettegolezzo, se pur costituiscono una manifestazione non elevata dell’animo, non danno luogo ad un illecito giuridico».
[9] Gli unici casi in cui veniva riconosciuto a personaggi noti il diritto ad invocare la tutela della propria sfera d’intimità da illecite invasioni riguardavano situazioni in cui l’interesse pubblico si era trasformato in una vera e propria morbosa curiosità, ovvero in un pettegolezzo relativa a vicende non legate all’attività pubblicamente svolta. Sulla base di tale filone interpretativo, si pervenne ben presto alla piena consacrazione, nell’ordinamento italiano, del diritto alla riservatezza ad opera della sentenza n. 2129 del 1975, con la quale la Corte di Cassazione lo ha definito come: «tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che compiute sia pure con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi, e senza offesa per l’onore, la reputazione e il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti».
[10] La Francia è considerata la “culla” del diritto all’oblio essendo stato il primo paese a coniare tale espressione, mutuata e tradotta successivamente nei vari ordinamenti. La nascita del droit à l’oubli si ricollega indubbiamente alla particolare attenzione e sensibilità prestata dall’ordinamento francese a favore del rispetto alla vita privata, ritenuto diritto fondamentale riconosciuto a tutti e consacrato nell’art. 9 del Code Civil, a sua volta introdotto dalla legge n. 70-643 del 17 luglio 1970. Sotto il profilo giurisprudenziale, il riconoscimento dell’esistenza di un droit à l’oubli viene fatto risalire al 1965 al processo intentato nei confronti del produttore di un film dedicato a Landru, un noto serial killer degli anni ‘20. La riproposizione della vicenda destò la reazione di una delle amanti del celebre personaggio che si sentiva ferita dalla rivisitazione di un periodo doloroso e lontano della sua vita che voleva assolutamente dimenticare. La ricorrente vinse in primo grado, ma in seguito alla scoperta che ella aveva negli anni più volte sollecitato alcuni editori a pubblicare le sue memorie la sua domanda venne rigettata in secondo grado. La tutela del diritto ad essere dimenticati pubblicamente ebbe poi la definitiva consacrazione con l’affaire Jean Ferrat, nel quale si discusse della pubblicazione di un articolo di giornale in cui venivano indicati con precisione l’indirizzo del domicilio e della residenza secondaria di un noto cantante che aveva scelto di ritirarsi a vita privata, vanificando così tutti i suoi sforzi. Rileva sottolineare che parte della dottrina ritiene, invece, che il testo di riferimento della nascita del diritto all’oblio sia la stessa Loi informatique et libertés del 1978, che con i suoi 7 capitoli ha introdotto per prima norme destinate a disciplinare la durata dell’archiviazione dei dati personali. In particolare, l’art. 6 della suddetta legge stabilisce che i dati devono essere conservati esclusivamente per un periodo di tempo non superiore al periodo necessario alle finalità per le quali i dati sono raccolti ed utilizzati. Sull’argomento cfr., tra gli altri L. – X. Rano, La force du droit a l’oubli, Mèmoire de D.E.A. Informatique et Droit 2003/2004, sous la direction de J. Frayssinet, Equipe de Recherche Informatique et Droit; V. Pierfelici, Il diritto all’oblio – Atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, E. Gabrielli (a cura di), cit.; M. Mezzanotte, Il diritto all’oblio – un contributo allo studio della privacy storica, op. cit.
[11] Cass., sez. I, 15 marzo 1986, n. 1763, in Foro it., 1987, I, p. 889.
[12] Tale risultato fu indubbiamente favorito dalla allora recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 5259, del 18 ottobre 1984, in cui vennero individuati per la prima volta i parametri di riferimento per il legittimo esercizio del diritto di cronaca, vale a dire l’utilità sociale dell’informazione; la verità o veridicità della notizia, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti; la continenza formale intesa come modalità di esposizione dei fatti e della loro valutazione.
[13] Gli Stati membri del Consiglio d’Europa avevano già affrontato il tema dell’oblio, anche se in maniera indiretta, nel 1981 con l’adozione della Convenzione di Strasburgo relativa alla protezione delle persone rispetto al trattamento di dati di carattere personale. L’art. 5 di tale atto, ratificato dall’Italia con legge 21 febbraio 1989, n. 98 stabilisce, infatti, come elemento legittimante l’attività di raccolta e trattamento dei dati la preventiva determinazione del tempo di archiviazione, in modo tale che il loro utilizzo non ecceda il fine per i quali sono stati registrati. Tra gli elementi fondamentali che garantiscono e tutelano la qualità dei dati, oltre alla liceità del trattamento e alla correttezza degli stessi, emergeva, quindi, per la prima volta in maniera rilevante anche il fattore temporale inteso come parametro di legittimazione dell’attività di raccolta.
[14] La direttiva in questione ha stabilito nello specifico che «i dati sul traffico relativi agli abbonati e agli utenti, trattati per inoltrare chiamate e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica e/o di un servizio di telecomunicazione offerto al pubblico, devono essere cancellati o resi anonimi al termine della chiamata, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4», laddove i paragrafi indicati riguardano quei casi in cui i dati risultano essere fondamentali per le indagini relative ai clienti e per l’accertamento di frodi. La direttiva, inoltre, viene subito a sottolineare che la conservazione e l’utilizzo dei dati «deve essere limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento di tali attività».
[15] Cfr. il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. L’articolo in questione stabilisce che «i dati personali oggetto di trattamento sono […] conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati». Assume particolare rilievo anche l’art. 7, c. 3, lett. b), che annovera tra i diritti di cui gode l’interessato il diritto alla «cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati».
[16] Cass., 5 aprile 2012, n. 5525.
[17] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
[18] Le novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali saranno oggetto di analisi all’interno del paragrafo 5 del presente saggio.
[19] Corte cost., 2 aprile 1969, n. 84, in Giur. Cost., 1969, p. 1175.
[20] Trib. Roma, 15 maggio 1995, Foro it., 1996, c. 2566.
[21] In tale sede il giudice affermò quanto segue: «Non costituisce legittimo esercizio del diritto di cronaca, per mancanza dell’utilità sociale della notizia, la riproduzione, nel contesto di un gioco a premi, della prima pagina di un’edizione d’epoca del quotidiano […] in cui sia evidente un titolo contenente il nome di un individuo reo confesso di omicidio».
[22] Cfr. “Attività giornalistica – Privacy e televisione: quando si ha il diritto di non ricomparire in tv” – doc. web n. 1148642 – Provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 7 luglio 2005.
[23] Ord. Trib. Roma,1 febbraio 2001, Mikula c. RTI – Reti televisive italiane.
[24] Sul percorso di riconoscimento dottrinale e giurisprudenziale del diritto all’oblio cfr. il paragrafo 2 del presente saggio.
[25] Tale frase si ispira al titolo della nota a sentenza a cura di P. Laghezza: Il diritto all’oblio esiste (e si vede), op. cit.
[26] Sulle caratteristiche fondamentali della Rete e su come esse abbiano inciso sull’esercizio dei diritti di libertà cfr. A. Papa, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, cit.
[27] Sull’obbligo imposto dal Garante di predisporre appositi archivi on line per la conservazione delle notizie pubblicate, ma non più attuali si faccia riferimento al paragrafo 4.1 del presente lavoro.
[28] Cass., sez. I, 24 giugno 2016, n. 13161.
[29] Si fa riferimento al riconoscimento dei motori di ricerca come responsabili del trattamento dei dati personali ad opera della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in occasione della sentenza nota come Google Spain, di cui si tratterà nei prossimi paragrafi. Sul tema, cfr. G. Resta, V. Zeno-Zencovich (a cura di), Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, RomaTrE-Press, 2015.
[30] Sulla recente evoluzione del dibattito in materia di diritto all’oblio a livello europeo cfr. il paragrafo 5 del presente saggio.
[31] Cass.,, sez. III, n. 5525 del 5 aprile 2012. A tal proposito, la Corte di Cassazione afferma che «il soggetto cui l’informazione oggetto di trattamento si riferisce ha in particolare diritto al rispetto della propria identità personale o morale, a non vedere cioè travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale (v. Cass. 22/6/1985 n.7769) e pertanto alla verità della propria immagine nel momento storico attuale».
[32] Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 10 novembre 2004, Reti telematiche e Internet – Motori di ricerca e provvedimenti di Autorità indipendenti: le misure necessarie a garantire il c.d. diritto all’oblio – doc. web n. 1116068. Sullo stesso tema cfr., tra gli altri, il provvedimento intitolato Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni, dell’8 aprile 2009 ed il Provvedimento denominato Archivi storici on line dei quotidiani e reperibilità dei dati dell’interessato mediante motori di ricerca esterni, del 24 gennaio 2013.
[33] Cass., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129.
[34] Cass., sez. III, 26 giugno 2013, n. 16111.
[35] Cass., sez. I, 27 maggio 1975, n. 2129.
[36] Questo è ad esempio il caso-vicenda del noto tenore Caruso. A tal proposito, G. Giacobbe afferma che: «la ricostruzione delle vicende di una famiglia dei bassi di Napoli dalla quale era emerso un personaggio divenuto famoso in tutto il mondo non poteva certo essere operata in modo incisivo senza il diretto riferimento a quel personaggio». G. Giacobbe, relazione in Il diritto all’oblio – atti del Convegno di Studi del 17 maggio 1997, cit. Sull’importanza del ruolo rivestito all’interno della società si è pronunciato anche il Tribunale di Roma con la sentenza del 19 gennaio 2004, G. Caradonna v. Isole nella Rete. Il caso riguardava la citazione per diffamazione del sito web “Isole nella Rete” da parte di un deputato che, tra le altre cose, «denunciava la mancanza di interesse pubblico attuale della divulgazione della notizia della sua passata militanza politica e la conseguente lesione del proprio ‘diritto all’oblio’». Come, invece, sottolineato dal giudice «fuori discussione appare in proposito la pretesa di trincerarsi dietro al ‘diritto all’oblio’, di per sé inconfigurabile in presenza di un interesse pubblico attuale della conoscenza del proprio passato politico».
[37] Corte di Giustizia dell’Unione Europea – sentenza C-131/12 del 13 maggio 2014, di cui si tratterà più ampiamente nel paragrafo successivo.
[38] Cfr. A. Savini, Diritto all’oblio e diritto alla storia, op. cit.
[39] Tale decisione ha avuto origine dalla controversia che opponeva le società Google Spain SL e Google Inc. all’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) al sig. Costeja González, in merito alla decisione di detta Agenzia di ordinare a Google Inc. di adottare le misure necessarie per rimuovere dai propri indici i dati personali riguardanti un soggetto coinvolto in un pignoramento di beni immobili e di impedire in futuro l’accesso a tali dati. Poiché il fatto era accaduto molti anni prima ed il proprio coinvolgimento era risultato al termine del giudizio non rilevante, il ricorrente, nel marzo del 2010, era, infatti, ricorso alla AEPD lamentando la ricorrente associazione mediante i motori di ricerca del proprio nome all’atto del pignoramento, considerandola lesiva della propria attuale posizione all’interno della società. In particolare, richiedeva la rimozione delle pagine inerenti pubblicate dal quotidiano edito da La Vanguardia Ediciones SL ed un intervento da parte di Google Inc. affinché i propri dati non comparissero più nel famoso motore di ricerca. Dal canto suo, l’Authority spagnola a tutela della privacy aveva rigettato il primo reclamo asserendo l’originaria necessità di garantire la massima pubblicità al pignoramento in atto, confermando, quindi, la legittimità della pubblicazione della notizia. Aveva accolto, invece, il reclamo sollevato nei confronti di Google, considerando la società americana un vero e proprio intermediario della società dell’informazione e, quindi, assoggettabile alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. In tal senso, la AEPD era autorizzata a richiedere al motore di ricerca di procedere all’eliminazione dei dati del ricorrente perché lesivi della dignità della persona nel più ampio significato del termine. Dinanzi al ricorso sollevato da Google Spain e Google Inc all’Audiencia Nacional, il tribunale spagnolo ha deciso di procedere con un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in modo tale da ottenere chiarimenti circa il ruolo e soprattutto le responsabilità dei motori di ricerca all’interno del quadro normativo in materia di tutela dei dati personali.
[40] Si fa riferimento, in particolare, a quanto previsto dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico nell’UE, a cui è stata data attuazione nell’ordinamento italiano dal Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante appunto “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno”. In tale direttiva, come è noto, è stata riconosciuta in capo ai diversi fornitori dei servizi di connettività una sostanziale assenza di responsabilità in tutti quei casi in cui essi limitino a svolgere attività di ordine meramente tecnico, automatico e passivo con riferimento ai contenuti trasmessi o ospitati sulle proprie piattaforme. Ai sensi dell’art. 17 della suddetta direttiva, tuttavia, il fornitore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, «richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente».
[41] Rileva menzionare, in tale sede, il dibattuto caso giurisprudenziale noto come “Vividown c. Google” per la complessità della vicenda oggetto di discussione e per i differenti esiti a cui sono giunte le Corti coinvolte con riferimento alla responsabilità degli internet providers. Come è noto, la vicenda traeva origine dalla pubblicazione sulla piattaforma Google Video di un filmato che ritraeva un ragazzo affetto dalla sindrome di down sottoposto a molestie ed insulti da parte di alcuni compagni di scuola. Con sentenza di primo grado, n. 1972 del 24 febbraio 2010, il Tribunale di Milano, aveva condannato i dirigenti Google, considerandoli responsabili per non aver correttamente informato i propri utenti attraverso la predisposizione di appositi avvisi degli obblighi esistenti in materia di trattamento di dati sensibili. La Corte d’appello di Milano, successivamente, aveva annullato la condanna per il presunto illecito trattamento dei dati personali, ritendendo che ai sensi del combinato disposto degli artt. 167 e 13 del Codice della privacy non risulterebbe alcun obbligo informativo a carico del provider. Inoltre, la Corte affermava che Google Video in qualità di hosting provider usufruirebbe della peculiare assenza di responsabilità riconosciuta a tali operatori ai sensi del d.lgs. n. 70/2003 di attuazione della direttiva UE 31/2000 in materia di commercio elettronico. Il caso giudiziario, come noto, si è concluso solo con la pronuncia della Terza Sez. Penale della Corte di Cassazione del 17 dicembre 2013 – n. 5107/14 – che, avallando quanto dichiarato in appello, ha definitivamente escluso il riconoscimento in capo a Google di una responsabilità connessa al trattamento dei dati personali sulla propria piattaforma. In particolare, riprendendo la nozione di titolare del trattamento dei dati personali di cui al Codice della Privacy ha dichiarato che la normativa in materia prevede che possa essere qualificato tale solo chi «sia dotato di effettivo potere decisionale in relazione al trattamento dei dati personali», cosa che doveva ritenersi assolutamente esclusa nel caso di specie con riferimento alla società informatica. In qualità di hosting provider non direttamente coinvolto nella gestione dei contenuti immessi sulla propria piattaforma, la Suprema Corte lo ha considerato destinatario. Pertanto, delle limitazione di responsabilità stabilite per gli internet providers dagli artt.16 e 17 del d.lgs. n. 70/2003.
[42] Gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, riconoscendo espressamente il diritto alla protezione dei dati personali, stabiliscono che il relativo trattamento debba avvenire «secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge» e che «ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica, e che il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un’autorità indipendente». L’articolo 12, lettera b) della direttiva 95/46 a sua volta riconosce parallelamente a qualsiasi persona interessata il diritto di ottenere dal responsabile del trattamento, a seconda dei casi, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni di questa direttiva, in particolare a causa del carattere incompleto o inesatto dei dati.
[43] In seguito a tale sentenza Google ha deciso di allinearsi immediatamente alla decisione adottata dalla Corte predisponendo un apposito modulo on line, che consente agli utenti di richiedere la deindicizzazione dei dati personali ritenuti potenzialmente lesivi della propria persona. Per assolvere a tale delicato compito la società americana si è dotata di un apposito comitato consultivo di esperti per cooperare a stretto contatto con i Garanti nazionali della privacy e le altre autorità competenti in materia.
[44] Sui risvolti critici di tale sentenza e sul complesso scenario che ne consegue cfr., tra gli altri, F. Pizzetti, che in La decisione della Corte di giustizia sul caso Google Spain: più problemi che soluzioni, in www. federalismi.it. focus comunicazioni, nuove tecnologie e media, 10 giugno 2014, parla di una decisione che «sembra davvero un ‘vaso di Pandora’». Ancora O. Pollicino, che se, da un lato, sottolinea l’eccessiva responsabilità riconosciuta in capo ai motori di ricerca, ma dall’altro evidenzia parallelamente il rischio di una altrettanta eccessiva deresponsabilizzazione dell’editore del sito web il cui link è indicizzato sullo stesso motore di ricerca. O. Pollicino, Un digital right to privacy preso (troppo) sul serio dai giudici di Lussemburgo? Il ruolo degli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza nel reasoning di Google Spain, in Il diritto all’oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain, G. Resta e V. Zeno-Zencovich (a cura di), RomaTrE-Press, 2015, p. 21.
[45] La prima sentenza italiana in materia di diritto all’oblio successiva alla pronuncia del 2014 è stata adottata dalla I sez. civile del Tribunale di Roma il 3 dicembre 2015, n. 23771. In tale occasione, il giudice ha applicato i principi della Corte di Giustizia nel senso di rigettare la richiesta di eliminazione dei link che il ricorrente riteneva lesivi della propria reputazione. Alla base di tale decisione la convinzione che tali informazioni, connesse ad un’inchiesta giudiziaria, risultavano essere ancora attuali e di interesse pubblico. Il tempo intercorso, secondo il Tribunale di Roma, non risultava tale da ritenere sbiadito il legame intercorrente tra accadimento del fatto ed interesse della collettività ad essere informata, elemento imprescindibile del diritto di cronaca.
[46] Il 4 maggio 2016 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti di dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini. In particolare, il 5 maggio 2016 è entrata ufficialmente in vigore la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Tale direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro due anni. Il 24 maggio 2016, invece, è entrato ufficialmente in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Il Regolamento diventerà direttamente applicabile in via definitiva in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea a partire dal 25 maggio 2018.
[47] A tal proposito, si faccia riferimento al considerando n. 65, in cui il legislatore europeo riconosce esplicitamente che: «un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il ‘diritto all’oblio’ se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell’Unione o degli Stati membri cui è soggetto il titolare del trattamento. […] Tale diritto è in particolare rilevante se l’interessato ha prestato il proprio consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole L 119/12 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 4.5.2016 successivamente eliminare tale tipo di dati personali, in particolare da internet. L’interessato dovrebbe poter esercitare tale diritto indipendentemente dal fatto che non sia più un minore. Tuttavia, dovrebbe essere lecita l’ulteriore conservazione dei dati personali qualora sia necessaria per esercitare il diritto alla libertà di espressione e di informazione, per adempiere un obbligo legale, per eseguire un compito di interesse pubblico o nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, ovvero per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria». Particolarmente rilevante anche il considerando n. 66 che fa riferimento in maniera particolare al diritto all’oblio on line. In tale ambito, il legislatore stabilisce che, per garantire il rafforzamento di tale diritto, «è opportuno che il diritto di cancellazione sia esteso in modo tale da obbligare il titolare del trattamento che ha pubblicato dati personali a informare i titolari del trattamento che trattano tali dati personali di cancellare qualsiasi link verso tali dati personali o copia o riproduzione di detti dati personali. Nel fare ciò, è opportuno che il titolare del trattamento adotti misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento, comprese misure tecniche, per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali». Infine, con riferimento al trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il considerando n. 156 dispone: «Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all’oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche».
[48] Nel dettaglio, l’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 prevede: «1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; 4.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 119/43 b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».
[49] Sul delicato rapporto tra corrispondenza e manifestazione del pensiero cfr., tra gli altri, A. Papa, Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei diritti e progresso tecnologico, op. cit. e A. Valastro, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, Milano, 2001.
[50] Cass., sez. III , 8 ottobre 2015, n. 40356. Nel caso di specie, l’illecito riguardava la minaccia, seguita dall’effettiva pubblicazione sul sito Youtube, di un video che ritraeva la ricorrente in pose oscene con conseguente lesione del diritto alla riservatezza dell’immagine.
[51] La Corte di Cassazione ha precisato nella sentenza in analisi che il delitto di violenza privata si consuma ogni qual volta l’autore, con la violenza o con la minaccia, lede il diritto del soggetto passivo di autodeterminarsi liberamente, costringendolo a fare, tollerare od omettere qualcosa.
[52] Come è noto, il decreto legislativo n. 70/2003 di attuazione della direttiva n. 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, con particolare riferimento al commercio elettronico, ha introdotto il principio di non responsabilità degli internet providers a condizione che la relativa attività sia connotata da neutralità rispetto alla commissione dell’illecito e sia limitata alla mera intermediazione tecnica dei dati. In ossequio a tale principio, il provider che al contrario interferisca nell’attività di immissione dei dati, ovvero fornisca direttamente i contenuti, risponde per eventuali illeciti perpetrati con la relativa diffusione. L’art.17 del d.lgs., inoltre, stabilisce l’assenza di un generale obbligo di sorveglianza a carico degli Internet providers, giustificata dall’impossibilità tecnica di procedere al controllo dell’ampia mole di informazioni quotidianamente immesse in rete. Tuttavia, ed è questo il punto rilevante in tale sede, la disciplina stabilisce al comma 3 dell’art. 17 che il «prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad informarne l’autorità competente». Su tale filone interpretativo, si è posizionato il Tribunale di Napoli, che in occasione della sentenza del 3 novembre 2016 avente ad oggetto l’illecita diffusione di contenuti personali sulla piattaforma Facebook da parte di soggetti terzi, ha dichiarato che «costituisce ormai un principio consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, quello secondo il quale è escluso un dovere di controllo preventivo del provider rispetto ai contenuti immessi in Rete, essendo viceversa prevista la possibilità di un intervento dello stesso provider successivo alla segnalazione della violazione, in primo luogo, da parte del titolare del diritto che si afferma leso».
[53] Con l’espressione “social network” si identifica generalmente un servizio informatico on line che permette la realizzazione di reti sociali virtuali con possibilità di condividere contenuti testuali, immagini, video e audio e di interagire tra loro.
[54] Così A. Pace, Commento dell’art.15. in Commentario della Costituzione, G. Branca (a cura di), Bologna – Roma, 1977, p. 88.
[55] A. Valastro, Libertà di comunicazione e nuove tecnologie, op.cit., p. 169.
[56] A tal proposito il Tribunale di Milano ha chiarito che «la natura confidenziale di una corrispondenza epistolare va individuata non avendo riguardo al suo contenuto, bensì in base a parametri oggettivi quali la scelta del mezzo della missiva privata e la destinazione ad un unico soggetto». Trib. Milano, 24 maggio 2007, in Dir. Informatica, 2007, 4-5, p. 781.
[57] La Sezione Proprietà Industriale ed Intellettuale del Tribunale di Milano, con sentenza del 9 settembre 2004, ha infatti sottolineato «che il carattere di confidenzialità dello scritto rilevante ai sensi della regola dell’art. 93 l.a. relativa alla corrispondenza epistolare non attiene direttamente al tema affrontato o al sentimento manifestato dallo scrivente quanto alla circostanza che l’autore della missiva confidi nel riserbo e nella discrezione del destinatario per manifestare ad esso notizie, opinioni o sensazioni su determinate questioni». Cfr. Trib. Milano, sez. Proprietà Industriale ed Intellettuale, 9 settembre 2004, in Sez. Spec. P.I., 2004, 2-3, p. 185.
[58] M. Orofino, La libertà di espressione tra Costituzione e Carte europee dei diritti – Il dinamismo dei diritti in una società in continua trasformazione. Torino, 2014, p. 126.
[59] Così A. Pace, Commento dell’art.15., in Commentario della Costituzione, op.cit., p. 82.
[60] Legge 22 aprile 1941 n. 633, “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.
[61] Trib. Milano, 27 giugno del 2007, n. 8037, in Dir. Informatica, 2007, 4-5, p. 851.
[62] A tal proposito, la Corte di Cassazione ha dichiarato che «ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale». Cass., 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it., 1985, I, p. 2211.