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Corporate Social Responsibility nell’esperienza statunitense ed europea

di Alberto Dello Strologo

AbstractThe subject of this work is the Corporate Social Responsibility analyzed between theoretical point of view and practice. In particular, we will underline the forerunner approach that characterizes the American scene, that is the first that has opened the debate on the subject, as well as regulatory actions. Therefore, it will make a survey of the major contributions of doctrine and illustration of the rules introduced by the Sarbanes-Oxley Act in relation to corporate responsibility and corporate disclosure. Attention will also focus on the efforts made by the European Union for the dissemination of the theme for business and civil society, highlighting the “change of course” that can be found in recent times, characterised from the passage by a voluntary approach on the theme to an approach that would regulate it. Finally, will be analyzed the Italian context, which, in addition to presenting authoritative opinions on the subject, it seems to start, especially as a result of pressure from the EU, a practice worthy of consideration. Oggetto del presente lavoro è il tema della Corporate Social Responsibility, affrontato sia da un punto di vista teorico che a livello di prassi. In particolare, si porrà in luce l’approccio antesignano caratterizzante lo scenario statunitense, che per primo ha dato spazio al dibattito in materia, nonché ad interventi di natura regolamentare. Si procederà, dunque, ad una ricognizione dei principali contributi dottrinali e all’illustrazione delle regole introdotte dalla Sarbanes-Oxley Act relativamente alla corporate responsibility e all’informativa societaria. Si presterà, altresì, attenzione all’impegno profuso dall’Unione Europea per la diffusione del tema tra le imprese e la società civile, evidenziando il “cambiamento di rotta” che è possibile riscontrare, negli ultimi tempi, da un approccio alla materia tipicamente volontario ad uno volto, invece, a disciplinare la stessa. Infine, non può mancare un richiamo al contesto italiano, il quale, oltre a presentare opinioni autorevoli sull’argomento, sembra avviare, specialmente a seguito della pressione esercitata dall’UE, prassi meritevoli di considerazione. Sommario: 1. Nascita ed evoluzione del concetto di Corporate Social Responsibility nella dottrina americana; 2. Il contesto europeo e la strategia di CSR nell’Unione Europea; 3. Uno sguardo all’Italia. 1. Nascita ed evoluzione del concetto di Corporate Social Responsibility nella dottrina americana Il concetto di Corporate Social Responsibility (CSR) può essere definito, a livello generale, come la responsabilità che sussiste in capo all’impresa per l’impatto che lo svolgimento della sua attività genera sull’ambiente e la comunità di riferimento; con il termine “responsabilità” s’intende il dover rispondere in prima persona delle proprie azioni (nel caso specifico, dell’attività aziendale) e, dunque, l’esistenza di determinati obblighi (NICOLETTI, 2004). In ordine al concetto di responsabilità sociale d’impresa, si ritiene preliminarmente opportuno effettuare una breve panoramica con particolare riguardo alla diffusione di tale tematica nella dottrina statunitense. Il tema ha origine, per l’appunto, negli Stati Uniti d’America agli inizi del XX secolo per poi affermarsi negli anni Cinquanta grazie al contributo dell’economista Howard Rothmann Bowen, conosciuto come il “padre” della Corporate Social Responsibility. Nel noto saggio “Social Responsibilities of the Businessman”, egli definisce la responsabilità sociale come «the obligations of businessman to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society» (BOWEN, 1953). In sostanza, secondo l’Autore, le responsabilità che, ragionevolmente, il businessman dovrebbe assumere nei confronti della società vanno ben oltre il raggiungimento del profitto, considerato l’unico obiettivo e impegno di un’impresa, inteso cioè come “un reddito composito che assomma in un unico e non scindibile complesso le rimunerazioni di molti fattori che nella produzione d’impresa insieme contribuiscono alla formazione di utili o delle perdite di esercizio” (Zappa, 1956). Occorre evidenziare che, in questa prima fase del dibattito accademico, ci si concentra sulla responsabilità sociale dei businessmen piuttosto che sulle responsabilità dell’intero sistema impresa. Essi, infatti, sono considerati come soggetti capaci di incidere con le loro decisioni sull’ambiente circostante e, come tali, gravati di obblighi sociali (CHIRIELEISON, 2004). Bisogna attendere gli anni Sessanta affinché si possa affermare, definitivamente, l’espressione “corporate social responsibility”. Con il consolidarsi delle grandi corporation, si acquisisce la consapevolezza della loro influenza sulla vita della società, nonché del fatto che il businessman non è in grado di controllare in modo stabile e duraturo una tale entità, motivi per cui divengono esse stesse un soggetto a cui imputare la responsabilità sociale per l’attività svolta. Tra i diversi studi che si susseguono in questi anni (FREDERICK, 1960; MCGUIRE, 1963; WALTON, 1967), un accenno merita quello di Keith Davis (1960). Egli ha ideato la cosiddetta “Iron Law of Responsibility”, secondo cui «social responsibility of businessmen need to be commensurate with their social power». Ne consegue che il venir meno alle proprie responsabilità porterebbe all’erosione del potere sociale dell’impresa, in quanto altre organizzazioni potrebbero surrogarsi ad essa, assumendone le prerogative. Davis suggerisce, dunque, che un’impresa dovrebbe agire in modo da andare, almeno parzialmente, oltre l’interesse più prettamente economico[1] o tecnico della stessa[2], in quanto ritiene corretto assumere la funzione economica dell’impresa come primaria rispetto a quella non economica, ma è errato pensare che l’aspetto non economico sia inesistente. Qualche anno più tardi, Davis (1973) rivede la propria posizione attribuendo maggiore importanza alle conseguenze sociali delle decisioni aziendali: è dovere dell’impresa valutare, nell’ambito del processo di decision-making, gli effetti delle proprie scelte sul sistema sociale esterno in modo da ottenere, insieme ai tradizionali profitti a cui l’impresa ambisce, anche benefici sociali. Nel contempo, cominciano ad emergere anche le critiche al filone di pensiero sulla corporate social responsibility. Theodore Levitt (1958), ad esempio, ritiene “pericoloso” attribuire una funzione sociale all’impresa[3]. L’unica sua funzione è quella di produrre livelli elevati di profitto e deve assolverla in qualsiasi modo sia coerente con la sua sopravvivenza come sistema economico[4]. Qualche anno più tardi, anche l’illustre economista Milton Friedman (1962) sostiene questa posizione. Egli arriva a definire la responsabilità sociale come una dottrina “sovversiva”: i manager, accettando di assumersi responsabilità verso la società piuttosto che conseguire più profitti possibile per i propri azionisti, mettono in pericolo l’esistenza stessa del sistema di libero mercato[5]. Friedman (1970) ribadisce, infatti, che la sola ed unica responsabilità dell’impresa è svolgere attività volte ad aumentare il più possibile i profitti, nel rispetto delle regole del gioco che sono, sottolinea, quelle dell’aperta e libera concorrenza. Nonostante le numerose opposizioni al tema della responsabilità sociale, durante gli anni Settanta, proliferano le pubblicazioni scientifiche (VOTAW, 1972; DAVIS, 1973; SETHI, 1975; CARROLL, 1979) con il tentativo di costruire un framework teorico in cui dare sistematicità alla questione. Un contributo significativo all’evoluzione degli studi sulla responsabilità sociale è dato dal rapporto del Committee for Economic Development (CED) del 1971: “Social Responsibilities of Business Corporation”. Il CED fornisce una rappresentazione del concetto di responsabilità sociale d’impresa mediante l’immagine di tre cerchi concentrici. Il cerchio interno include le responsabilità di base dell’impresa alle sue funzioni economiche: produzione, lavoro e crescita economica; il cerchio intermedio rappresenta la responsabilità dell’azienda di esercitare le funzioni economiche con una particolare attenzione ai cambiamenti delle priorità e dei valori sociali: ad esempio, il rispetto dell’ambiente e il rapporto con i dipendenti; infine, il cerchio esterno rappresenta le responsabilità emergenti e ancora non ben definite che dovrebbe assumersi per contribuire attivamente al miglioramento dell’ambiente sociale (CARROLL, 1979). Un apporto fondamentale per l’intera dottrina successiva è costituito dallo studio di Archie Carroll (1979), secondo cui la responsabilità sociale si esplica in quattro tipi di responsabilità: economiche, legali, etiche e discrezionali. In primo luogo, l’impresa ha responsabilità economiche, ossia la responsabilità di produrre i beni e servizi che la società chiede e di venderli realizzando un profitto. Inoltre, la società si aspetta che l’impresa realizzi la propria missione economica nel rispetto dei vincoli legali, configurando così le responsabilità giuridiche, legate appunto all’osservanza della normativa vigente. Ma la società ha aspettative che vanno ben al di là dei vincoli giuridici. L’impresa ha, quindi, anche responsabilità etiche. Sebbene le prime due categorie incorporino norme etiche, ci sono altri comportamenti che non sono necessariamente codificati in legge ma, nondimeno, sono attesi da parte dei membri della società. Infine, ci sono le responsabilità discrezionali, così definite perché sono lasciate al giudizio e alla scelta individuale. La decisione di assumerle è guidata esclusivamente dal desiderio dell’impresa di impegnarsi in regole sociali non imposte dalla legge né che ci si attende sulla base di principi etici. Successivamente Carroll chiarirà che i quattro tipi di responsabilità, «economic, legal, ethical and philanthropic[6]» vanno intesi in senso gerarchico di importanza[7] elaborando la nota “Pyramid of Corporate Social Responsibility”, i cui gradini simboleggiano i quattro generi di responsabilità suddetti (CARROLL, 1991). A tale proposito, è stata osservata (MORRI, 2009) un’importante novità introdotta da Carroll nella sua rappresentazione piramidale, in un articolo pubblicato nel 2004: mentre il livello economico e quello legale designano responsabilità socialmente “richieste” (required), il livello etico designa responsabilità socialmente “attese” (expected) e quello filantropico responsabilità socialmente “desiderate” (desired). Tale differenziazione è dovuta alla differente intensità dell’aspettativa sociale in gioco. Infatti, è chiaro che, se l’esercizio corretto della funzione economica e il rispetto delle leggi sono imposti dalla società e da considerarsi indispensabili alla vita stessa dell’impresa, al contrario l’adeguamento ai costumi e ai valori morali esistenti non può che essere oggetto di mera attesa, non coercitivamente esigibile; e infine, l’apertura filantropica resterà soltanto oggetto di mero apprezzamento. Sempre negli anni Settanta, molti Autori, tra cui anche Carroll, iniziano a parlare di “Corporate Social Responsiveness”, che riguarda la capacità dell’impresa di rispondere alle pressioni sociali. Il maggiore teorico di tale filone di studi, William Frederick (1994[8]), parla del superamento del concetto di Corporate Social Responsibility preponderante fino agli anni Sessanta (che egli chiama sinteticamente CSR1), a causa della sua scarsa incisività sul sistema valoriale e sulle politiche dell’impresa, ed evidenzia l’affermarsi di una nuova corrente di pensiero: appunto la Corporate Social Responsiveness (che egli chiama CSR2), che presuppone l’accettazione da parte dell’impresa degli obblighi sociali che derivano dalla sua attività. Ciò implica uno spostamento dell’attenzione sugli strumenti manageriali necessari affinché la stessa possa rispondere in maniera adeguata alle pressioni sociali e, dunque, sui processi interni all’azienda. Tuttavia, la CSR2, osserva l’Autore, lascia irrisolto il problema di definire quali siano le responsabilità aziendali; in particolare, egli la definisce una “teoria statica”, che dice poco o nulla sui cambiamenti sociali, su come anticiparli e su come un’impresa debba agire per tenersi al passo con essi[9]. Succesivamente, Frederick (1986) parla dell’affermarsi di una CSR3, Corporate Social Rectitude, riconoscendo il bisogno di colmare il vuoto normativo delle due precedenti impostazioni con un’analisi dei valori etici che devono regolare tutti i comportamenti di un’azienda. La CSR3, dunque, incorpora e chiarifica la dimensione morale implicita nella CSR1 e la dimensione manageriale della CSR2[10]. Infine, Frederick (1998) auspica che si pervenga ad una nuova visione, definita di CSR4, capace sia di comprendere i diversi contributi in materia, sia di superare l’idea che l’impresa sia al centro del mondo e che attorno ad essa ruotino le altre istituzioni[11]. Trattando il tema della corporate social responsibility, è doveroso soffermarsi su un filone di studio che ha contribuito in maniera significativa all’evoluzione della disciplina in America e non solo: la teoria degli stakeholder. Essa, infatti, fornisce un valido supporto all’individuazione dei soggetti rispetto ai quali l’impresa deve assumere comportamenti responsabili, contribuendo così a definire meglio un concetto fino ad allora rimasto ancora vago. Il concetto di “stakeholder[12]” è stato teorizzato per la prima volta nel 1963 dallo Stanford Research Institute per indicare quei gruppi senza il cui supporto l’organizzazione cesserebbe di esistere. In quel periodo se ne aveva una visione profit driven, cioè la responsabilità verso tali soggetti era esclusivamente parte di una strategia dell’impresa centrata sulla sola esigenza di garantire il successo della stessa: le pretese degli stakeholder non avevano valore intrinseco, ma solo in relazione alla profittabilità dell’impresa. Tuttavia, la prima teoria organica è attribuibile a Edward Freeman, il quale definisce gli stakeholder come quei gruppi che possono influenzare o essere influenzati dal raggiungimento degli obiettivi di un’impresa (FREEMAN, 1984). Tale definizione è da considerarsi stakeholder driven ed è innovativa in quanto vede il rapporto stakeholder-impresa come bidirezionale. Infatti, nella teoria di Freeman, gli stakeholder e l’impresa devono interagire: a seguito di questa interazione gli stakeholder, da vincolo per le scelte aziendali, diventano una fonte strategica di vantaggio competitivo da sfruttare e in cui investire tempo e risorse (DONALDSON, PRESTON, 1995). La difficoltà nell’estrinsecare sul piano fattuale tale teoria risiede nella necessità di comprendere quali siano i gruppi e le aspettative da prendere in considerazione. Max Clarkson (1995), distingue tra: –    stakeholder primari, ossia quei gruppi senza la partecipazione dei quali continua al governo dell’impresa, verrebbe meno la continuità stessa dell’organismo aziendale; –    stakeholder secondari, ossia coloro che influenzano o sono influenzati dalla performance dell’impresa ma non sono coinvolti in transazioni dirette con la stessa e non sono essenziali ai fini della sua sopravvivenza. Essi hanno la capacità di mobilitare la pubblica opinione a favore o contro gli interessi dell’impresa. Otteniamo così due grandi gruppi di attori sociali che entrano in relazione con l’impresa: da una parte azionisti, lavoratori, clienti, fornitori, governi e comunità locale (stakeholder primari); dall’altra concorrenti, special interest groups, ONG e media (stakeholder secondari). Clarkson definisce lo stakeholder come un un risk-bearer (portatore di rischio), limitando il campo a coloro che hanno aspettative legittime, indipendentemente dal potere che hanno di influenzare l’azienda o dall’urgenza dell’aspettativa. Mitchell, Agle, Wood (1997) hanno rilevato, invece, l’esigenza di aggiungere al concetto di legittimità quello di “potere”, inteso come relazione tra attori sociali, in cui un attore sociale obbliga l’altro a compiere un’azione o tenere un comportamento che in altre circostanze non avrebbe compiuto o assunto. In tale contesto, risulta necessaria la compresenza di un terzo concetto fondamentale, quello di “urgenza”, che consente di monitorare in maniera puntuale e continua le problematiche aziendali, ponendo in particolare evidenza quelle che richiedono una risposta immediata da parte del management. Per mezzo delle varie intersezioni possibili tra questi tre attributi (legittimità, potere e urgenza), che sono entità variabili nel tempo, ogni stakeholder assume un diverso grado di rilevanza. Il possesso (effettivo o percepito come tale dai manager) di uno solo degli attributi identifica i cd. “stakeholder latenti”. Il possesso di due degli attributi identifica gli “stakeholder con aspettative”. La combinazione dei tre attributi identifica gli “stakeholder definitivi”. Pertanto, l’analisi di Mitchell et al. mostra il dinamismo presente nelle relazioni stakeholder-manager: il grado di rilevanza degli stakeholder non è ontologicamente dato ma si basa sulla capacità dello stakeholder di acquisire nel tempo gli attributi necessari e, quindi, di imporsi all’attenzione del management. Durante gli anni Novanta e ancor di più nell’ultimo decennio, il concetto di Corporate Social Responsibility continua a trasformarsi ed arricchirsi di nuovi temi (Corporate Citizenship, sviluppo sostenibile e approccio triple bottom line, responsabilità sociale di territorio). Freeman e Velamuri (2006) propongono una nuovo approccio alla CSR, sostituendo l’espressione “Corporate Social Responsibility” con “Company Stakeholder Responsibility”. I due Autori ritengono, infatti, che la responsabilità sociale d’impresa abbia superato la sua utilità perché presenta due inconvenienti. Il primo attiene all’aggettivo “social”, il quale rafforza la tesi di separazione tra etica e affari, ossia che questioni di business e questioni sociali possono essere gestite separatamente. Per tale motivo, propongono un approccio rivolto agli stakeholder capace di integrare considerazioni di natura economica, etica e sociale. Il secondo problema concerne il soggetto a cui attribuire la responsabilità sociale. Essa, tradizionalmente, è imputata alla grande impresa capitalistica, “corporate”. Il termine “company” indica, invece, che devono essere coinvolti tutti i tipi di azienda. Lo scopo principale della nuova CSR sarebbe, dunque, quello di creare valore per gli stakeholder chiave ed adempiere alle responsabilità nei loro confronti, senza separare gli affari dall’etica. Risulta evidente dall’excursus dottrinario qui ripercorso che il tema della responsabilità sociale d’impresa ha avuto, in America, un notevole sviluppo dagli anni Cinquanta ad oggi, ed è emersa, via via, la tendenza ad ampliare le responsabilità dell’impresa, sia per quel che riguarda l’ambito delle problematiche sociali da affrontare, sia per quanto concerne i gruppi di persone di cui l’impresa deve tenere conto nella rappresentazione dei suoi obiettivi. Da considerare, inoltre, che la materia è stato oggetto di approfondimento non solo a livello teorico, ma anche a livello pratico. Il contesto americano, invero, si contraddistingue per un approccio di carattere normativo, difficilmente riscontrabile in Europa (ad eccezione di Francia e Inghilterra), volto a disciplinare gli aspetti più controversi della gestione aziendale. Esemplare, a tal proposito, è stata l’approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti di un importante intervento normativo riguardante la responsabilità relativa all’accuratezza delle informazioni contabili: la Sarbanes-Oxley Act, chiamata anche “Sox” o “SarbOx”, realizzata a seguito dei noti scandali finanziari avvenuti negli anni 2001 e 2002 (Enron, Worldcom, Global Crossing, solo per citarne alcuni). Si tratta di un complesso di norme che ha inteso regolamentare, in modo più efficace, l’operato delle imprese, degli amministratori e di coloro che, pur avendo grande influenza nella gestione finanziaria delle società statunitensi, non rientravano tra le categorie di soggetti sottoposti a particolari controlli (ad esempio, i revisori dei conti interni, le società di revisione esterne, i legali della società, gli analisti, ecc.). In particolare, la “Sox” intensifica i vincoli, gli obblighi ed i controlli in merito alla correttezza gestionale ed operativa delle imprese statunitensi, e non solo[13], tanto laddove operino in patria quanto nel caso in cui esercitino la propria attività, in tutto o in parte, al di fuori dei confini nazionali. Più precisamente, la Sox disciplina molteplici aspetti dell’organizzazione delle imprese, delle regole interne di governo e del regime dei controlli e di trasparenza ai quali esse devono sottostare, allo scopo di assicurare ad investitori e risparmiatori una maggiore affidabilità dei bilanci e di tutti i rapporti finanziari emessi dalle società soggette alla normativa. Alle regole introdotte, sono affiancate sanzioni e pene preesistenti, fortemente inasprite dalla Sox, a fronte di comportamenti non in linea con quanto da essa prescritto. Una significativa novità introdotta dalla Sox consiste nella disciplina relativa alla responsabilità in materia di comunicazioni di natura economica e finanziaria delle imprese. Quest’ultima stabilisce il principio che sia i CEO (Chief Executive Officer) che i CFO (Chief Financial Officer) delle società debbano personalmente sottoscrivere e certificare il contenuto delle relazioni trimestrali ed annuali, e vengano sottoposti a forti sanzioni di natura penale e civile non solo in caso di falsificazione di tali rapporti, ma anche in presenza di semplici incongruenze. Aspetto non secondario della Sox è rappresentato, altresì, dall’importanza che essa attribuisce ai codici di condotta adottati dalle imprese: la loro redazione è volontaria, ma una volta utilizzati essi devono essere messi a conoscenza del pubblico e così anche ogni successiva modifica. Il loro mancato rispetto può essere oggetto di sanzioni[14] (GALLINO, 2007). Alla luce di quanto osservato, il fatto che l’America e, in particolare, gli Stati Uniti rappresentino un terreno fertile (più che altrove) per lo sviluppo del dibattito e delle azioni in materia di CSR può essere spiegato, oltre che da fattori culturali e dall’urgenza imposta dai numerosi scandali finanziari, dall’operatività del governo americano[15]. 2. Il contesto europeo e la strategia di CSR nell’Unione Europea Sulla scia di un crescente interesse della comunità internazionale in ordine al tema della CSR, l’Unione Europea ha affermato, tramite risoluzioni del Parlamento europeo e comunicazioni della Commissione Europea, il proprio impegno nello stimolare il dibattito e la riflessione sull’argomento. In particolare, l’origine può essere fissata[16] nella cosiddetta “Strategia di Lisbona”, un obiettivo ambizioso che si propone di far diventare l’Europa «l’economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo, capace di una crescita economica sostenibile accompagnata da un miglioramento quantitativo e qualitativo dell’occupazione e da una maggiore coesione sociale»[17]. Rispondendo a tale appello, nel luglio 2001 la Commissione Europea emana il Libro verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, che si propone di lanciare un dibattito sui modi nei quali l’UE avrebbe potuto promuovere la responsabilità sociale delle imprese, definita dallo stesso come «integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate» (COMMISSIONE EUROPEA, 2001)[18]. Risulta dunque evidente la caratteristica di volontarietà dell’azione sancita dal documento, ossia il fatto che l’adozione di comportamenti responsabili debba derivare da una scelta consapevole dell’impresa e non tramite l’imposizione esogena di leggi emanate da soggetti esterni all’azienda. Con la Comunicazione del 2002, la Commissione Europea ha nuovamente valorizzato il contributo dell’adozione di pratiche socialmente responsabili per uno sviluppo sostenibile dell’economia europea, conciliando il perseguimento del profitto con gli obiettivi dell’inclusione sociale, della tutela dell’ambiente e dei diritti fondamentali. Il tema risente ancora, tuttavia, di un approccio autoreferenziale delle imprese e necessita, per diventare elemento distintivo del modello economico europeo, di un maggior coinvolgimento della società civile. Per tale motivo, la Commissione Europea ha istituito, nell’ottobre dello stesso anno, “The European Multi-Stakeholder Forum on Corporate Social Responsibility”, presieduto dalla stessa Commissione e composto da circa quaranta rappresentanti delle categorie delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e della società civile e finalizzato ad innescare un processo di dialogo e apprendimento e a promuovere la convergenza delle prassi e degli strumenti di CSR. Nel giugno 2004, il Forum ha presentato il rapporto finale, da cui è emerso come le imprese e le parti interessate concordino sulla necessità di proseguire con le campagne di sensibilizzazione e come esistano ancora divergenze sulla questione relativa all’introduzione di una normativa europea in materia di CSR. Prevale, dunque, la predisposizione ad un approccio volontario e di autoregolazione (RUSSO, 2011). La Comunicazione del 2006, con la quale viene lanciata l’“Alleanza Europea per la responsabilità sociale delle imprese”, recepisce le istanze suddette, scegliendo una strategia fondata sulla natura volontaria della CSR e sul rifiuto dell’imposizione di standard vincolanti, considerati potenzialmente gravosi e controproducenti, e proponendo invece un quadro politico nel quale inserire le iniziative di CSR. I principali aspetti rispetto ai quali la Commissione si impegna a fornire il proprio sostegno tramite la promozione dell’Alleanza sono: –    la sensibilizzazione e lo scambio di buone prassi; –    il sostegno alle iniziative multistakeholder; –    la cooperazione con gli Stati membri per la promozione della CSR; –    l’informazione ai consumatori e la trasparenza; –    il rafforzamento della ricerca interdisciplinare; –    l’inserimento della CSR all’interno dei percorsi di formazione, per la creazione di una futura classe dirigente orientata ai valori della sostenibilità; –    la valorizzazione delle esperienze delle piccole e medie imprese. La Commissione Europea ha, inoltre, affermato l’importanza di una responsabilità globale delle imprese multinazionali europee all’estero raccomandando il rispetto degli strumenti internazionali esistenti e, al contempo, incentivandone la promozione di nuovi. Nel marzo 2007 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione sulla responsabilità sociale d’impresa (RSI), proponendo all’attenzione della Commissione Europea numerosi aspetti critici e formulando alcune osservazioni riguardanti le precedenti iniziative in materia di responsabilità sociale delle imprese adottate dalla stessa. Ai nostri fini, è interessante rilevare come il Parlamento Europeo riconosca la definizione formulata dalla Commissione, secondo la quale la RSI consiste nell’integrazione volontaria di considerazioni ambientali e sociali nelle operazioni di impresa, al di là delle prescrizioni legali e degli obblighi contrattuali, ma ritiene altresì che il dibattito sulla definizione di RSI sia ancora aperto tra i diversi gruppi interessati e che il concetto di andare “oltre il rispetto della legge” (COMMISSIONE EUROPEA, 2001), laddove venga interpretato in modo scorretto, potrebbe indurre talune imprese ad assumere comportamenti formalmente in linea con il concetto di responsabilità sociale, ma che al contempo violano leggi locali o internazionali. A tal proposito, il Parlamento Europeo ritiene che le politiche in materia di RSI possano essere rafforzate migliorando la consapevolezza e l’applicazione degli strumenti giuridici in vigore, e che il dibattito in corso nell’Unione Europea sulla RSI si sia avvicinato ad un punto in cui l’accento andrebbe spostato dai “processi” ai “risultati”, con un conseguente contributo misurabile e trasparente da parte delle imprese (GALLINO, 2007). Il susseguirsi di atti adottati da parte dell’Unione Europea nell’ultimo decennio è comunque indice dell’interesse ad assumere un ruolo strategico e di promozione del tema della CSR. A conferma di ciò, all’interno della strategia Europa 2020[19], tra gli impegni della Commissione previsti nell’ambito di una moderna e più competitiva politica industriale, vi è anche quello di rinnovare la strategia UE per promuovere la responsabilità sociale delle imprese. Alla luce delle azioni intraprese negli anni, si può affermare che, complessivamente, la strategia europea è orientata, per quel che riguarda l’adozione di pratiche socialmente responsabili da parte delle imprese, verso un approccio di carattere volontario: si è infatti puntato sulla diffusione della cultura della CSR, tramite il coinvolgimento degli attori del settore privato e della società civile, più che su interventi regolatori che imponessero determinati comportamenti. Un mutamento di indirizzo sembra scorgersi con l’ultima Comunicazione pubblicata nell’ottobre 2011, finalizzata a guidare e coordinare le politiche sulla RSI degli Stati membri e quindi ridurre il rischio di approcci divergenti che possono creare costi aggiuntivi per le imprese che operano in più di uno Stato membro. La Commissione propone di ridefinire la CSR come «la responsabilità delle imprese rispetto agli effetti esercitati sulla società» (COMMISSIONE EUROPEA, 2011)[20], tracciando due obiettivi fondamentali: 1.    massimizzare la creazione di valore condiviso per i proprietari/azionisti e per gli altri stakeholder e la comunità in senso più ampio, attraverso una approccio strategico di lungo termine alla RSI e lo sviluppo di prodotti, servizi e modelli d’impresa innovativi; 2.    identificare, prevenire e mitigare i suoi possibili impatti negativi. In questa logica, il rispetto per la legislazione vigente e per gli accordi collettivi fra le parti sociali diventa un pre-requisito. La nuova impostazione apporta significative novità alla complessa discussione intorno al tema, riduce il peso di un approccio arbitrario delle imprese e richiede maggiore adesione ai principi promossi dalle organizzazioni internazionali. In particolare, viene affermata una funzione di supporto delle pubbliche autorità. Infatti, pur rimanendo ferma l’idea che le imprese devono avere la flessibilità di innovare e di sviluppare un approccio alla RSI che sia appropriato alle proprie condizioni, si prevede che gli interventi pubblici combinino misure politiche volontarie con un’eventuale regolamentazione. Un’altra novità consiste nell’espresso riferimento a meccanismi di co-regolamentazione e autoregolamentazione che, se progettati correttamente, possono rappresentare un modo efficace per incoraggiare le imprese a comportarsi in maniera responsabile. Da evidenziare, infine, l’intenzione della Commissione di presentare una proposta legislativa in materia di trasparenza delle informazioni sociali e ambientali. Si va, dunque, delineando un nuovo approccio dell’Unione Europea rispetto a quello tracciato dal Libro Verde che, sostanzialmente, rimetteva la questione della responsabilità sociale alle scelte arbitrarie delle imprese. Più precisamente, si punta ad introdurre alcuni elementi di carattere alquanto più vincolante – anche sotto forma di autoregolazione – rispetto a quanto generalmente avvenuto in passato. Andando ad osservare quanto accade a livello di singoli Stati membri, è possibile riscontrare, dal 2001 ad oggi, per iniziativa dei Governi, oltre che per opera di organizzazioni internazionali, sviluppi significativi che hanno profondamente modificato la concezione, le pratiche ed i quadri di riferimento della RSI. Occorre, tuttavia, premettere che, nella quasi totalità dei casi, l’approccio alla responsabilità sociale è di tipo volontario, nel senso che spetta alla singola impresa assumersi una qualsivoglia forma di impegno nei confronti della società e dell’ambiente per l’impatto che l’attività aziendale genera su di esse. Sono salve alcune eccezioni, rappresentate da Francia e Regno Unito, in cui si rilevano interventi di carattere normativo, che comportano per i destinatari dei precisi obblighi, soprattutto in tema di “corporate accountability”. In Francia, nel 2001, è stata adottata la Loi sur le nouvelles régulations économiques, cosiddetta “Loi-NRE”[21], la quale all’art. 116 impone alle società quotate in borsa l’inserimento, nella relazione annuale sul bilancio, di informazioni relative al modo in cui l’impresa gestisce le conseguenze sociali e ambientali della propria attività, così come gli impegni dell’impresa in favore dello sviluppo sostenibile. Più nel dettaglio, un successivo regolamento attuativo stabilisce, per ciò che riguarda gli aspetti sociali, che la relazione illustri il contributo quantitativo e qualitativo dell’impresa allo sviluppo dell’occupazione e del territorio in cui opera. La relazione, in aggiunta, deve evidenziare le iniziative poste in essere per promuovere e garantire, sia internamente che nei confronti dei propri subappaltatori, il rispetto delle convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Con riferimento agli aspetti di impatto ambientale, invece, lo stesso decreto stabilisce che la relazione annuale riporti nel dettaglio, tra le altre, informazioni riguardanti il consumo di risorse idriche, materie prime ed energia, la produzione di rifiuti ed emissioni in aria, acqua e suolo, nonché le misure adottate per migliorare l’efficienza energetica e l’uso di fonti rinnovabili. Per quanto attiene al panorama relativo al Regno Unito, il Companies Act, nella sua revisione del 2006[22], prescrive che il bilancio di esercizio sia accompagnato da una dettagliata relazione degli amministratori, il cui contenuto per le società quotate deve includere anche informazioni relative alle questioni ambientali, circa l’impatto delle attività dell’impresa sull’ambiente, ai dipendenti dell’impresa e alle problematiche sociali delle comunità presso le quali opera l’azienda, incluse informazioni sulle politiche ad esse relative e sull’efficacia di tali politiche. Un particolare obbligo è previsto a carico dei dirigenti, i quali sono tenuti ad operare secondo modalità che promuovano il successo dell’impresa per il vantaggio di tutti i suoi membri (e non solo, pertanto, degli azionisti), avendo specifico riguardo, tra le altre variabili da considerare: a) all’interesse dei dipendenti dell’impresa; b) all’esigenza di mantenere e salvaguardare i rapporti con i fornitori, i clienti e le altre parti interessate; c) all’impatto dell’attività dell’impresa sulla comunità e sull’ambiente[23]. In altri termini, la novità sostanziale introdotta dal Companies Act consiste nel fatto che vengano per la prima volta esplicitati non solo i generali doveri dei dirigenti, quanto anche talune specifiche modalità di espletamento degli stessi, la cui mancata osservanza può condurre a sanzioni civili e penali a carico dei soggetti inadempienti (GALLINO, 2007). Necessita evidenziare, comunque, che i casi sin qui esposti rappresentano una eccezione rispetto alla tendenza che si è andata consolidando nella generalità degli altri Paesi UE, consistente nel promuovere l’affermazione dei principi della responsabilità sociale non tramite tradizionali fonti normative, bensì mediante strumenti sottoposti all’adesione volontaria delle imprese. In altre parole, gli Stati non impongono, ma incoraggiano il rispetto dei suddetti principi attraverso un meccanismo di supporto e di premio dei comportamenti. Più precisamente, da una ricerca condotta dalla Fondazione I-CSR[24] (I-CSR, 2009), emerge che alcuni Stati (la minoranza, in verità) si sono dotati di strumenti e strategie espressamente in tema di promozione della CSR, mentre altri preferiscono trattare la materia indirettamente per il tramite di politiche di carattere settoriale, quali la tutela dell’ambiente, del lavoro e la sostenibilità. Nella molteplicità degli strumenti a disposizione degli Stati per la promozione della CSR, risultano prevalenti quelli che non comportano particolari oneri per gli Stati stessi. Solo in minima parte, infatti, i governi nazionali fanno ricorso a incentivi economici per le imprese socialmente responsabili. 3. Uno sguardo all’Italia A partire dagli anni Sessanta si diffonde in Italia il dibattito sul rapporto tra socialità ed economicità, grazie ad autori quali Onida e Ferrero. Quest’ultimo sostiene (FERRERO, 1968) che una possibile definizione di azienda debba contemplare anche i caratteri non propriamente economici della stessa, analizzandone anche il profilo della funzione sociale; ossia deve trattarsi di una nozione che tenda a sottolineare la “socialità” dell’azienda medesima e l’atteggiarsi della stessa come comunità di lavoro, cooperazione umana e punto di convergenza di molteplici interessi economico-sociali differenziati. Tali riflessioni hanno condotto a considerare che l’efficienza economica e l’efficienza sociale non dovrebbero mai procedere con metodi e per fini contrastanti, o tanto difformi da indurre a risultati non compatibili e non riconducibili ad unità d’insieme (ZAPPA, 1962). A tal proposito, l’Onida (1961) chiarisce che la contrapposizione tra economicità e socialità, per cui si assume che la socialità riguarda l’azione dello Stato, mentre le imprese devono mirare solo all’economicità, è frutto di una malintesa interpretazione dei due termini. Per socialità si deve intendere la conformità al bene comune, il quale non è soltanto benessere (economico) comune, sebbene questo sia condizione fondamentale del bene comune umano. Pertanto, l’economicità, in quanto favorisce la diffusione del benessere economico, è fondamentalmente conforme al bene comune ed è, anzi, potente strumento di socialità. Ciò implica che ispirarsi a socialità nell’amministrazione d’azienda non significa comportarsi in modo antieconomico, piuttosto porre limiti di ordine morale alle scelte economiche ed al perseguimento del profitto, compatibilmente con le condizioni economiche di esistenza e di sviluppo, proprie di ciascuna azienda. Si devono, comunque, attendere gli anni Settanta perché in Italia emerga in modo significativo il dibattito sulla responsabilità sociale d’impresa, sulla scia della letteratura americana. In particolare, dagli anni Ottanta in poi, la cultura economico-aziendale si è ulteriormente arricchita di numerosi contributi incentrati sulla rendicontazione sociale[25]. A partire dagli anni Novanta, poi, il tema riscuote nuovo interesse in ambito istituzionale, manageriale e accademico grazie ad autori quali Sacconi e Zamagni. Lorenzo Sacconi (2004) definisce la CSR come un modello di governance allargata dell’impresa, in base al quale chi governa l’impresa ha responsabilità che si estendono dall’osservanza dei doveri fiduciari nei riguardi della proprietà ad analoghi doveri fiduciari nei riguardi in generale di tutti gli stakeholder[26]. Stefano Zamagni (2006) prende spunto dalla definizione di RSI di Sacconi per proporre un modello di governance, la stakeholder democracy, in cui tutti i soggetti che partecipano all’impresa sono posti nella condizione di discutere e deliberare sulle questioni che toccano i loro interessi. Il dibattito e le iniziative nate in Italia dopo la pubblicazione del Libro verde hanno in genere fatto propria la definizione dallo stesso riportata. A conferma di ciò, il d.lgs. 81/2008, Testo Unico delle norme in materia di salute e sicurezza, all’art. 2, recita: «responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate». Luciano Gallino (2007), ex presidente della Fondazione I-CSR, propone, invece, una nuova definizione che sembra, a suo parere, progressivamente emergere a livello internazionale: «una impresa può esser definita responsabile sotto il profilo economico, sociale e ambientale quando e nella misura in cui sceglie di includere nel quadro decisionale che presiede sia alle sue strategie societarie, sia alle pratiche di gestione di tutte le unità produttive da essa a qualsiasi titolo controllate, le norme, le clausole, i suggerimenti, i divieti, le raccomandazioni, gli obblighi, spesso di natura morale e non giuridica, contenuti negli accordi e nelle convenzioni internazionali richiamati dai suddetti documenti, ovvero le conseguenze della loro violazione od elusione, siano detti accordi e convenzioni formalmente recepiti o meno dalla legislazione in vigore nei paesi in cui le imprese hanno sede legale o in quelli dove esse operano mediante imprese sussidiarie, aziende controllate (quale che sia la base del controllo), o catene di fornitura e sub-fornitura». Risulta evidente dall’utilizzo del verbo “sceglie” come, secondo Gallino, l’assunzione di una responsabilità sociale sia un atto volontario, anche se estremamente opportuno, che va ad incidere su una sfera di regole morali, condivise a livello internazione. Tuttavia, le imprese, per essere responsabili, non devono limitarsi a promuovere azioni sostenibili, bensì devono anche prevedere azioni dirette a correggere i comportamenti sbagliati, tramite la previsione, nei propri codici etici di eventuali misure sanzionatorie in caso di violazioni o elusioni. Inoltre, l’ultima parte della suddetta definizione comporta che l’esercizio della RSI ignori o vada oltre la legislazione locale esistente entro i confini di un dato paese, in tutti quei casi in cui essa risulta contrastante rispetto ai principi e valori internazionalmente accettati. Sebbene il panorama accademico italiano mostri già da alcuni decenni una particolare attenzione al tema della CSR, non si può dire lo stesso a livello istituzionale. Ancor prima di illustrare l’approccio del Governo italiano alla materia, occorre fare un breve richiamo al d.lgs. 231/2001[27]. Esso prevede che, nel caso venga commesso un “reato tipico” da un soggetto, legato in maniera funzionale ad un ente giuridico (sia esso “apicale” o “sottoposto ad altrui direzione”), e quest’ultimo ne abbia tratto un vantaggio o un interesse, oltre alla responsabilità penale del reo si configura una responsabilità “amministrativa” del soggetto giuridico per non aver posto in essere misure preventive in grado di prevenire ed impedire la commissione del reato. Il decreto prevede, però, l’esclusione della responsabilità dell’ente nel caso in cui si dimostri di aver implementato il “Modello Organizzativo e Gestionale”, il quale include, tra l’altro, l’adozione di un Codice di Comportamento. Ne è conseguita una grande diffusione dei codici etici come strumenti di compliance del decreto. Per quel che attiene più specificamente alla CSR, nessuna istituzione politica ha preso in considerazione la materia sino al 2003, anno in cui il Governo Italiano[28] e, in particolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ottemperando all’invito rivolto ai Governi dalla Commissione Europea nella sua Comunicazione del 2002, ha presentato il Progetto CSR-SC (Corporate Social Responsibility – Social Commitment). È quindi evidente come, in Italia, il Governo si sia attivato solo a seguito delle pressioni esercitate dall’Unione europea. Il progetto fornisce uno strumento volontario (dunque, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea nel Libro verde) volto a promuovere la diffusione della CSR nel sistema socio-economico italiano, tramite l’aumento del grado di consapevolezza circa l’importanza del rapporto tra condotte socialmente responsabili e sviluppo sostenibile. Caratteristica distintiva è l’attenzione dedicata alle piccole e medie imprese, in considerazione della particolare composizione del tessuto produttivo italiano. Il progetto si articola su due livelli. Il primo livello, Corporate Social Responsibility, ha l’obiettivo di promuovere la cultura della responsabilità sociale nel mondo delle imprese e incoraggia la diffusione della certificazione. Il secondo livello, Social Commitment, prevede invece che l’impresa venga chiamata a cofinanziare progetti nel sociale potendo così beneficiare di bonus fiscali e facilitazioni per l’accesso al mercato finanziario attraverso i fondi etici. L’adesione a tale secondo livello prevede una procedura di autovalutazione, il Social Statement, il cui obiettivo è garantire la trasparenza sulle performance in ambito di responsabilità sociale. La validità dello stesso sarà poi valutata da un soggetto terzo, il Forum Italiano Multi-stakeholder per la CSR (BORGIA, 2007). Interessanti (e preoccupanti) sono le considerazioni emerse dal primo rapporto RGA[29] su responsabilità sociale e competitività, volto a rispondere al quesito “CSR come etica o etichetta”. Nell’ambito della ricerca, RGA ha elaborato un Indice di Competitività Responsabile comprendendo indicatori attinenti alla qualità, all’innovazione, alle persone, alla reputazione. In base ai dati raccolti, l’Italia si posiziona solo ventiseiesima su 31 Paesi considerati[30], a testimonianza dell’arretratezza del sistema italiano rispetto al contesto internazionale. Inoltre, per le aziende italiane il principale beneficio che si trae dalle azioni di CSR è reputazionale (miglioramento della reputazione di impresa); seguono benefici in tema di mercato (creazione di valore economico sostenibile nel tempo) e di persone (affezione e senso di appartenenza dei dipendenti). Se si analizza invece l’indagine pubblicata dall’inserto del The Economist nel febbraio 2008, condotta con 1.200 interviste a senior executives e 28 interviste più approfondite a CEO, si nota che l’aspetto reputazione è citato al quarto posto dei benefici delle pratiche di sostenibilità. La CSR in Italia sembra dunque non avere alcun effetto in termini di competitività ma solo in termini di reputazione (SCARCELLA, 2009). In risposta al quesito iniziale (etica o etichetta?) il rapporto (RGA, 2009) afferma: «La ricerca dimostra che l’Italia si pone decisamente sul versante dell’etichetta. Non crediamo nella responsabilità sociale come leva di sviluppo, né come motore del cambiamento, né come strumento per valorizzare i nostri talenti. Le indagini internazionali descrivono uno scenario diverso da quello italiano tracciato da RGA. […] È anche vero, tuttavia, che gran parte delle aziende coinvolte nell’indagine di RGA costituiscono un punto di eccellenza in materia di responsabilità sociale». Nonostante gli sforzi volti ad implementare pratiche socialmente responsabili da parte di molte imprese italiane, mancano ancora un quadro organico di principi di riferimento e un livello di generale accettazione di tali comportamenti a livello nazionale. Siamo quindi all’inizio di un processo “virtuoso”, che richiede a questo punto un salto di qualità. Ciò, tuttavia, è reso più complicato dalla circostanza che il tessuto produttivo italiano è costituito prevalentemente da imprese di piccola e media dimensione, il che porterebbe più semplicisticamente a “lasciar perdere”, considerati gli elevati costi di implementazione di un sistema di gestione della responsabilità sociale, nonché la mancanza di una normativa che ponga le imprese sullo stesso piano. Invero, quest’ultimo elemento dovrebbe essere utilizzato in modo costruttivo, nel senso che un’impresa deve scegliere fermamente e consapevolmente di impegnarsi nella CSR, così da contraddistinguersi dalle altre imprese e trasformare ciò in un vantaggio competitivo rispetto alle concorrenti. Tale ragionamento è valido, a parere dello scrivente, tanto di più nel contesto di crisi economico-finanziaria in cui versa l’economia italiana, che potrebbe indurre gli imprenditori a sottovalutare la rilevanza del tema, considerando la CSR solo come dispendio di risorse e ritenendo prioritari altri problemi (come è comprensibile che sia). Questo comportamento, tuttavia, stride con il convincimento che la crisi sia stata causata da mancanza di business ethics. Per superare tale contraddizione si rende indispensabile un approccio strategico forte e un atteggiamento culturale che, in un momento di spasmodica attenzione ai costi, non sacrifichi gli investimenti in grado di rilanciare le imprese. Tra questi, rientrano anche le politiche di CSR, che potrebbero rappresentare proprio quella leva positiva di sviluppo sociale e, di conseguenza, anche economico, in grado di contrastare la crisi. In tale prospettiva, si rende necessario un supporto da parte delle istituzioni, nonché una regolamentazione in materia. A tal proposito, Zanda (2009) individua un complesso di interventi da realizzare al fine di promuovere efficaci comportamenti di responsabilità sociale: – interventi aziendali di autoregolamentazione atti a sviluppare comportamenti virtuosi verso i dipendenti, la comunità, i consumatori e l’ambiente. Si tratta dell’elaborazione di codici etici che impegnano le imprese nei confronti degli “stakeholder più indifesi”. Essi, tuttavia, non sono sufficienti se non accompagnati da altre misure; – sviluppo di contropoteri in campo economico, politico e sociale (ad esempio, sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei consumatori e dei risparmiatori, movimenti per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti umani, ecc.), idonei a contrastare le azioni irresponsabili delle imprese; – emanazione di leggi, regolamenti e direttive da parte di governi nazionali e istituzioni internazionali, volti a tutelare in modo più incisivo gli interessi degli stakeholder. Tali interventi dovrebbero stabilire le regole di funzionamento dell’economia di mercato, i limiti da rispettare, nonché prevedere sanzioni più severe e adeguate alle violazioni; – controlli riguardo all’applicazione delle norme più efficaci, pronti ed incisivi. – creazione di un ambiente culturale che stimoli il “risveglio della coscienza” dei manager, nel senso che questi dovrebbero agire in maniera responsabile, tenendo conto delle aspettative dei vari gruppi di stakeholder e non solo della massimizzazione del profitto nell’interesse degli shareholder. —————— Note: [*] Il presente saggio è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato ad un componente del Comitato di Referee secondo il Regolamento adottato da questa Rivista. [1] Secondo Davis, l’idea che le responsabilità di un’impresa siano confinate solo agli aspetti economici viene meno su tre aspetti: in primo luogo, l’impresa opera dentro una struttura sociale ed è impossibile separare gli aspetti economici da quelli sociali; anche ammettendo che gli aspetti economici siano separabili, i consumatori non sembrano accettare un’impresa confinata a svolgere solo quelle funzioni, ma hanno aspettative sociali; infine, i businessmen hanno un potere sociale e, se ignorano le loro responsabilità in quest’area, lo perderanno. [2] «Social responsibility is a nebulous idea and, hence, is defined in various ways. It is used here within a management context to refer to businessmen’s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest.» [3] Secondo l’Autore, infatti, il proliferare delle preoccupazioni (e, conseguentemente, delle azioni) nei confronti della comunità da parte dell’impresa conduce ad un ordine sociale dominato dalla grande impresa in cui la visione materialistica della stessa verrebbe estesa agli aspetti sociali, politici, spirituali della vita [4] Ciò non costituisce, secondo l’Autore, un “pericolo” per la collettività esclusivamente se si è in presenza di una società pluralistica in cui si ha la separazione delle funzioni economiche, sociali, politiche e spirituali. [5] Friedman (1970) giustifica tale affermazione argomentando che i manager sono semplici agenti degli azionisti, proprietari dell’impresa; di conseguenza, essi devono gestire l’impresa nel loro interesse. I manager, così come gli azionisti, I clienti o i lavoratori, possono decidere liberamente di spendere i propri soldi in azioni socialmente responsabili ma non i soldi degli altri (nel caso specifico, degli azionisti). I primi contributi riguardo la cd. teoria dell’agenzia sono di: M.C. Jensen, W.H. Meckling, Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure, in Journal of Financial Economics, October 1976, Vol. 3, No. 4; E.F. Fama, M.C. Jensen, Separation of Ownership and Control, in Journal of Law and Economics, June 1983, Vol. 26, No. 2. [6] La “responsabilità filantropica” è quella che, nella sua prima teorizzazione, Carroll ha denominato “responsabilità discrezionale”. [7] La base della piramide è rappresentata dalle responsabilità economiche, che costituiscono l’impegno primario di un impresa. Il suo orientamento sociale dipende, dunque, dall’importanza relativa che viene data alle altre tre componenti della piramide. [8] L’articolo di Frederick risale al 1978, ma è stato pubblicato solo nel 1994. [9] Frederick (1994) afferma che la CSR2 agisce su due livelli: “micro organizational dimension”, in cui l’attenzione è posta sulla singola impresa e sulla sua capacità di raggiungere significativi livelli di sensibilità sociale, e “macro institutional dimension”, che si riferisce agli accordi e alle procedure istituzionali adottate per far sì che le azioni delle singole imprese abbiano un impatto maggiore sui problemi sociali. [10] Le azioni che un’impresa operante in CSR3 dovrebbe seguire consistono nel: riconoscere che le questioni etiche sono di importanza centrale nelle politiche di management; formare i manager affinché riconoscano il ruolo centrale dell’etica nelle loro mansioni quotidiane; avere sofisticati strumenti di analisi per scoprire e anticipare problemi etici; allineare le politiche aziendali ad una cultura etica (FREDERICK, 1986). [11] Nella CSR4, la C sta per Cosmos, la S per Science e la R per Religion. L’Autore propone che lo studio delle Social Issues in Management (SIM) prosegua su un nuovo livello, quello delle scienze naturali in cui prospettive cosmologiche, evoluzionismo e naturalismo teologico devono essere presi in considerazione (FREDERICK, 1998). [12] Osserva Goodpaster: «Il termine stakeholder sembra essere stato inventato nei primi anni ‘60 con un intenzionale gioco di parole sul termine “stockholder” per indicare che, oltre a coloro che detenevano il capitale, esistevano altre parti che avevano una posta in gioco (stake) nel processo decisionale delle moderne imprese a capitale diffuso». Cfr. K.E. Goodpaster, Business Ethics and Stakeholder Analysis, in Business Ethics Quarterly, 1991, vol. 1, n. 1, pp. 53-72. H.I. Ansoff, in un suo lavoro, Strategia Aziendale, Etas, Milano, 1968, pp. 39-40, si esprime su tale teoria nei seguenti termini: «Sebbene come meglio vedremo più oltre, responsabilità ed obiettivi non siano sinonimi, essi sono stati conglobati nella stakeholder theory; la quale sostiene che gli obiettivi dell’impresa si dovrebbero conseguire equilibrando le opposte pretese dei vari interessati all’impresa stessa: i dirigenti, i lavoratori, gli azionisti, i fornitori e i venditori. L’impresa ha una propria responsabilità verso tutti costoro e deve configurare i propri obiettivi in modo tale da dare a ciascuno un certo grado di soddisfazione. Il profitto, che per gli azionisti è una remunerazione del capitale da essi investito, è uno di tali strumenti di soddisfazione, ma non gli compete necessariamente uno speciale predominio nella struttura degli obiettivi». In realtà, per Ansoff, gli stakeholder non partecipano alla formazione degli obiettivi, ma rappresentano solo dei vincoli alla funzione teleologica fissata autonomamente dai responsabili d’impresa. Col passare degli anni, tuttavia, il concetto di stakeholder conosce una sempre maggiore diffusione, anche come schema autonomo di analisi. F.W. Taylor, The Future Development of Corporate Strategy, in The Journal of Business Policy, vol. 2, n. 2, 1971, sostiene con singolare capacità previsiva, che l’importanza degli azionisti è destinata a diminuire nel futuro, a tutto vantaggio degli altri stakeholder. Oltre a D. Heenan, H. Perlmutter, Multinational Organizational Development, Addison-Wesley, Reading, 1979; W. King, D. Cleland, Strategic Planning and Policy, Van Nostrand Reinhold Co., New York, 1978; J. Pfeffer, G.R. Salancik, The External Control of Organizations, Harper and Row, New York, 1978, altri Autori adottano tale termine, o fanno riferimento a concetti analoghi. In Italia, G. Zanda, La grande impresa. Caratteristiche strutturali e di comportamento, Giuffrè, Milano, 1974, p. 489, rileva con chiarezza la dimensione psicologica e fattuale degli stakeholder riferendosi ai «gruppi d’interesse» che «formulano delle attese nei riguardi del comportamento dell’organizzazione e che condizionano l’attività aziendale». [13] La Sox, infatti, si applica a tutte le società emittenti che operano sui mercati dei capitali statunitensi, indipendentemente dalla loro nazionalità, e riguarda quindi società statunitensi, anche non quotate, con un patrimonio superiore a 10 milioni di dollari ed un numero di azionisti superiore a 500, ovvero a società estere, anche non quotate, con gli stessi requisiti di patrimonializzazione ma con, in questo caso, almeno 300 azionisti residenti negli USA. La Sox si applica, inoltre, a società non statunitensi, anche non quotate, ma controllate da società quotate americane, nonché a società di revisione non USA che svolgono attività di certificazione dei bilanci di emittenti quotate presso una Borsa americana. [14] Questo punto, in particolare, rappresenta una sostanziale novità rispetto a quanto previsto nel contesto europeo. Come vedremo più avanti, ad esempio, sebbene in Francia la legge stabilisca, per determinate società, l’obbligo di rendere pubbliche in un rapporto annuale informazioni di tipo economico, sociale e ambientale, non prevede alcun controllo o sanzione reale se una società disattende tale impegno. Ciò, ovviamente, non incentiva l’adozione del rapporto suddetto. [15] Si fa riferimento, oltre alla Sox, alle U.S. Sentencing Commission’s Guidelines, regole che stabiliscono una politica di condanna uniforme per gli individui e le organizzazioni colpevoli di crimini e reati gravi nel sistema delle corti federali degli Stati Uniti; e al “Foreign Corrupt Practice Act” del 1977, una legge federale statunitense nota soprattutto per due delle sue principali disposizioni, quella che affronta i requisiti di trasparenza contabile nell’ambito del Securities Exchange Act del 1934 e quella relativa alla corruzione di funzionari stranieri. [16] Ad essere più precisi, il primo approccio comunitario in materia risale al 1993, quando è stato pubblicato il Libro bianco della Commissione europea, presieduta da Jacques Delors, in cui si invita le imprese europee ad impegnarsi perché si contrasti l’esclusione sociale. [17] Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000. [18] Il Libro verde si preoccupa, altresì, di come la responsabilità sociale impatti sulle dimensioni interna ed esterna dell’impresa: –    riguardo alla dimensione interna, l’UE ritiene che le procedure di responsabilità sociale incidano soprattutto sui dipendenti  e sulla gestione consapevole delle risorse naturali utilizzate nell’attività aziendale; –    per quel che concerne la dimensione esterna, si sottolinea come la CSR superi gli stretti confini aziendali per integrarsi con la comunità locale, nazionale ed internazionale. Vengono così coinvolti tutti gli stakeholder, dai dipendenti agli azionisti, dai clienti ai fornitori, sino ad arrivare all’intera comunità. [19] EUROPA 2020 “Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” è un documento pubblicato nel marzo 2010 dalla Commissione europea, che definisce la strategia dell’Unione europea per uscire dalla crisi e preparare l’economia dell’UE ad affrontare le sfide del prossimo decennio. I tre motori di crescita individuati e da realizzare mediante azioni concrete a livello europeo e nazionale sono: –     crescita intelligente (promuovendo la conoscenza, l’innovazione, l’istruzione e la società digitale); –     crescita sostenibile (rendendo la nostra produzione più efficiente sotto il profilo dell’uso delle risorse, rilanciando nel contempo la nostra competitività); –    crescita inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro, l’acquisizione di competenze e la lotta alla povertà). [20] Appare evidente che non vi è più alcun riferimento esplicito alla volontarietà. [21] Il documento di riferimento è la Loi n. 2001-420 del 15 maggio 2001, entrata in vigore nel gennaio 2002, che costituisce un corpus organico di norme intese a riformare il diritto societario francese. [22] Il Companies Act del 2006 è un atto del Parlamento del Regno Unito, che costituisce la fonte primaria del diritto societario britannico. [23] In sostanza, si afferma per la prima volta a livello normativo che l’interesse dei dipendenti, dei fornitori e dei clienti, della comunità e dell’ambiente, richiede una esplicita considerazione nell’ambito della complessiva attività manageriale. [24] La Fondazione per la diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese o Italian Centre for Social Responsibility (I-CSR) è un centro indipendente i cui fondatori promotori sono il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’INAIL e Unioncamere. Le principali finalità della Fondazione consistono nel promuovere la diffusione della responsabilità sociale delle imprese; sviluppare la ricerca di base e applicata sulla responsabilità sociale; favorire il dialogo tra le istituzioni pubbliche e private, le imprese, le università e i diversi stakeholder interessati al tema della responsabilità sociale. Si veda il sito: www.i-csr.it. [25] A tal proposito, si veda: A. Matacena, Impresa e ambiente: il bilancio sociale, Bologna, Clueb, 1984; G. Rusconi, Il bilancio sociale d’impresa, Milano, Giuffrè, 1988; F. Vermiglio, Il bilancio sociale nel quadro evolutivo del sistema di impresa, Messina, Grafo Editor, 1984. Per un contributo più recente, si veda: L. Hinna (a cura di), Il bilancio sociale, Il sole 24 ore, Milano, 2002. [26] Con il termine “dovere fiduciario” Sacconi (2004) intende il dovere di impiegare un’autorità per il bene di soggetti che concedono e quindi soggiacciono a tale autorità. L’Autore, a tal proposito, chiarisce che quando parla di doveri fiduciari fa riferimento a una relazione di fiducia tra un “fiduciante” (visto nella figura dello stakeholder) e un “fiduciario” (visto nella figura del manager dell’impresa). In virtù di tale relazione il fiduciante delegherà le sue decisioni a un fiduciario che potrà disporre di autorità nella scelta delle azioni e degli obiettivi, impiegando le risorse ottenute verso obiettivi da lui stabiliti. Affinché si instauri questa relazione fiduciaria, tuttavia, il fiduciante deve possedere un diritto-pretesa nei confronti del fiduciario, in modo da dirigere le sue azioni verso degli obiettivi che possano recare soddisfazione al fiduciante. Queste pretese (ovvero i diritti del fiduciante) generano dei doveri fiduciari, in merito ai quali il fiduciario è tenuto a rispondere. [27] Tale decreto è stato introdotto per sopperire alla mancanza nell’ordinamento italiano di una norma che attribuisse una diretta responsabilità penale all’ente, resa difficoltosa dalla massima di diritto penale “societas delinquere non potest”, nonché dall’art. 27 della Costituzione, laddove stabilisce che «la responsabilità penale è personale». In ragione di ciò, il legislatore ha optato per la responsabilità amministrativa dell’ente in dipendenza di alcune specifiche fattispecie criminose. [28] Da notare che il contesto italiano si differenzia sensibilmente dalla gran parte degli Stati europei per la forte componente territoriale che caratterizza le politiche pubbliche realizzate. Infatti, le politiche di promozione della RSI si rivelano particolarmente intense se si considera la dimensione regionale e provinciale, dove è possibile individuare numerosi piani di incentivazione che offrono significative opportunità per le imprese di implementare iniziative volte a integrare la responsabilità sociale d’impresa. Tale peculiarità discende dalla composizione del tessuto economico nazionale, caratterizzato dalla prevalenza di piccole e medie imprese, che, per natura, sono fortemente radicate nel territorio in cui operano. Gli enti locali svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale nello sviluppo di tali organizzazioni, dal momento che rappresentano il principale interlocutore e punto di riferimento per tale categoria di imprese (I-CSR, 2009). [29] RGA è una società di consulenza specializzata in ambiente, sicurezza e responsabilità sociale. [30] Al prima posto della classifica appare la Svizzera seguita da Danimarca, Singapore, USA, Svezia. L’Italia precede solo il Messico, il Perù, l’Egitto, la Grecia e, con un certa distanza, il Bangladesh. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ASSEMBLEA NAZIONALE, Loi no. 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux Nouvelles régulations économiques. BORGIA F., La responsabilità sociale delle imprese multinazionali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007. BOWEN H.R., Social Responsibilities of the Businessman, Harper & Row, New York, 1953. CARROLL A.B., A Three Dimensional Model of Corporate Social Performance, in Academy of Management Review, 1979, Vol. 4, No. 4. CARROLL A.B., The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, in Business Horizons, July-August 1991, No. 34. 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