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Tutela del corpo e normativa sui trapianti d’organo

Diritto Mercato e Tecnologia
Numero speciale 2024

 

Tutela del corpo e normativa sui trapianti d’organo

Profili Costituzionali

di

Francesca Piergentili

 

 

 

PREMESSE E LINEE DI RICERCA

1. Il legame tra l’uomo e il suo corpo
Fin dall’antichità il diritto ha prestato una speciale attenzione al corpo umano.
In particolare, “si è sempre discusso se l’uomo sia il padrone assoluto della sua persona e se possa disporre a suo libito della sua vita e dell’integrità del suo corpo”.
Lo stretto legame tra le vicende giuridiche legate alla libertà dell’uomo e quelle riguardanti la corporeità è, d’altronde, evidente se si considera che “la dimensione corporea è coessenziale alla persona”, sicché “senza il corpo la persona non potrebbe esprimersi e manifestarsi” nel mondo fisico. Il corpo costituisce, infatti, il principale tramite della persona per comunicare con il mondo esterno, per “rivelarsi” e realizzarsi.
Già il diritto romano, ed in particolare la Compilazione giustinianea, conosceva “il principio dell’inseparabilità tra corpo umano e persona”. È significativo sottolineare che questo inscindibile rapporto mantiene ovviamente la sua attualità dopo decine di secoli ed è stato chiaramente colto anche dalla Corte costituzionale italiana. Essa ha affermato che il corpo umano non “può essere considerato avulso dalla persona laddove tale inseparabilità non sussiste per i beni economici”: si tratta, in particolare, di una “diversità che emerge anche dagli artt. 2 e 42 della Carta costituzionale, il primo dei quali considera la personalità dell’uomo e il secondo la proprietà pubblica e privata”.

 

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