skip to Main Content

Ad un Isp può essere ordinato di bloccare l’accesso dei suoi abbonati ad un sito web che viola il diritto d’autore

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea: “Una tale ingiunzione e la sua esecuzione devono, tuttavia, garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali interessati” Ad un fornitore di accesso ad Internet può essere ordinato il blocco dell’accesso per i suoi abbonati ad un sito che viola il diritto d’autore, a patto che la misura e la sua esecuzione garantiscano un giusto equlibrio tra i diritti fondamentali degli interessati. È quanto si legge in una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Curia). La Constantin Film Verleih, società tedesca che possiede, segnatamente, i diritti dei film Vic il Vichingo e Pandorum, e la Wega Filmproduktionsgesellschaft, società austriaca che possiede i diritti del film Il nastro bianco, si sono accorte che i loro film potevano, senza il loro consenso, essere visti, o anche scaricati, a partire dal sito Internet kino.to (nel giugno 2011, tale sito ha cessato la propria attività in seguito ad un’azione della polizia tedesca diretta nei confronti dei gestori). Su richiesta di queste due società, i giudici austriaci hanno vietato all’UPC Telekabel Wien, fornitore di accesso ad Internet stabilito in Austria, di fornire ai suoi abbonati l’accesso a tale sito. L’UPC Telekabel ritiene che una tale ingiunzione non possa essere emessa nei suoi confronti. All’epoca dei fatti, essa non aveva alcun rapporto commerciale con i gestori del sito kino.to e non sarebbe mai stato dimostrato che i suoi abbonati abbiano agito in modo illecito. L’UPC Telekabel afferma inoltre che le diverse misure di blocco che avrebbero potuto essere adottate potevano, in ogni caso, essere tecnicamente aggirate. Infine, alcune di tali misure sarebbero eccessivamente onerose. Adito della controversia in ultima istanza, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva dell’Unione sul diritto d’autore (direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione) nonché i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione. La direttiva prevede la facoltà dei titolari di diritti di chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare i loro propri diritti. Riguardo a tale facoltà la Corte ha già statuito che il diritto dell’Unione vieta qualsiasi ingiunzione, da parte di un giudice nazionale, diretta ad imporre ad un fornitore di accesso ad Internet di predisporre un sistema di filtraggio per prevenire gli scaricamenti illegali di file che si applichi indistintamente a tutta la sua clientela, a titolo preventivo, a sue spese esclusive e senza limiti di tempo (vedi la sentenza della Corte del 24 novembre 2011, Scarlett Extended, C-70/10, nonché questo comunicato della Corte del 2001). La Corte ha altresì stabilito che il gestore di una rete sociale in linea non può essere costretto a predisporre un sistema di filtraggio generale riguardante tutti i suoi utenti per prevenire l’utilizzo illecito di opere musicali e audiovisive (vedi la sentenza della Corte del 16 febbraio 2012, SABAM, C-360/10, nonché questo comunicato della Corte del febbraio 2012). L’UPC Telekabel ritiene di non poter essere qualificata come intermediario in tal senso. Con la sentenza odierna la Corte risponde all’Oberster Gerichtshof che un soggetto il quale mette a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare di diritti utilizza i servizi della società che fornisce l’accesso ad Internet ai soggetti che consultano tali materiali. Pertanto, un fornitore di accesso ad Internet che, come l’UPC Telekabel, consente ai suoi abbonati l’accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d’autore. La Corte precisa a tale proposito che la direttiva, che tende a garantire un alto livello di protezione ai titolari di diritti, non richiede un rapporto particolare tra il soggetto che commette la violazione del diritto d’autore e l’intermediario nei confronti del quale può essere emessa un’ingiunzione. Non è necessario neppure dimostrare che gli abbonati del fornitore d’accesso consultino effettivamente i materiali protetti accessibili sul sito Internet del terzo, poiché la direttiva dispone che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi ad essa hanno l’obiettivo non solo di far cessare, ma altresì di prevenire le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritti connessi. L’Oberster Gerichtshof intendeva inoltre accertare se i diritti fondamentali riconosciuti a livello dell’Unione ostino a che un giudice nazionale vieti, mediante un’ingiunzione, a un fornitore di accesso ad Internet di concedere ai suoi abbonati l’accesso ad un sito Internet che mette in rete materiali protetti senza l’accordo dei titolari di diritti, qualora tale ingiunzione non specifichi quali misure il fornitore d’accesso deve adottare e questi possa evitare le sanzioni per la violazione di tale ingiunzione dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli. A tale proposito, la Corte rileva che nell’ambito di una tale ingiunzione, i diritti d’autore e i diritti connessi (che rientrano nel diritto della proprietà intellettuale) sono in conflitto principalmente con la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (quali i fornitori di accesso ad Internet) nonché con la libertà d’informazione degli utenti di Internet. Orbene, quando diversi diritti fondamentali sono in conflitto fra loro, gli Stati membri sono tenuti a fondarsi su un’interpretazione del diritto dell’Unione e del proprio diritto nazionale tale da garantire un giusto equilibrio tra questi diritti fondamentali. Per quanto riguarda più specificamente il diritto alla libertà d’impresa del fornitore di accesso ad Internet, la Corte ritiene che non risulta che detta ingiunzione pregiudichi la sostanza stessa di tale diritto, poiché, da un lato, essa lascia al suo destinatario l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che esso può scegliere di adottare le misure che più si adattano alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell’esercizio della propria attività, e, dall’altro, essa gli consente di sottrarsi alla propria responsabilità dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli. La Corte ritiene, pertanto, che i diritti fondamentali in parola non ostino ad una tale ingiunzione, alla duplice condizione che le misure adottate dal fornitore di accesso non privino inutilmente gli utenti di Internet della possibilità di accedere in modo lecito alle informazioni disponibili (al fine di rispettare la libertà d’informazione degli utenti di Internet) e che tali misure abbiano l’effetto di impedire o, almeno, di rendere difficilmente realizzabili, le consultazioni non autorizzate di materiali protetti e di scoraggiare seriamente gli utenti dal consultare i materiali messi a loro disposizione in violazione del diritto di proprietà intellettuale (al fine di rispettare il diritto di proprietà intellettuale dei titolari di diritti). La Corte precisa, dunque, che gli internauti e il fornitore di accesso ad Internet devono poter far valere i propri diritti dinanzi al giudice. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali verificare se tali condizioni siano soddisfatte. 27 marzo 2014

Back To Top