di Oreste Pollicino* 17 gennaio 2025 Il caso dimostra come il digitale stia ridefinendo i…
Corte Ue: alla persona lesa dalla violazione del diritto di proprietà intellettuale spetta anche il risarcimento del danno morale
La Corte di Giustizia UE ha risposto alla richiesta di chiarimenti avanzata dal Tribunal Supremo spagnolo sulla portata del risarcimento che può pretendere la parte lesa dalla violazione di un diritto di proprietà intellettuale e sull’eventuale esclusione del danno morale da tale risarcimento. Con la sentenza del 17 marzo 2016 (causa C-99/15), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, conformandosi al parere formulato nel novembre scorso dall’Avvocato Generale Melchior Wathelet, è intervenuta sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 (sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale), presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Liffers, da un lato, e la Producciones Mandarina SL e la Mediaset España Comunicación SA, dall’altro, in merito ad un’azione relativa alla lesione di un diritto di proprietà intellettuale. Il sig. Liffers è regista, sceneggiatore e produttore dell’opera audiovisiva intitolata Dos patrias, Cuba y la noche (Due patrie, Cuba e la notte), che narra sei storie personali e intime di alcuni abitanti di L’Avana (Cuba), il cui denominatore comune è la scelta omosessuale o transessuale delle persone interessate. La Mandarina ha realizzato un documentario audiovisivo sulla prostituzione minorile a Cuba, in cui vengono mostrate attività illegali riprese con una telecamera nascosta. In detto documentario sono stati inseriti alcuni passaggi dell’opera Dos patrias, Cuba y la noche, senza che al sig. Liffers fosse stata chiesta alcuna autorizzazione. Tale documentario è stato diffuso dal canale televisivo spagnolo Telecinco, appartenente a Mediaset. Il sig. Liffers ha proposto dinanzi al Juzgado de lo Mercantil n. 6 de Madrid (tribunale commerciale n. 6 di Madrid) un ricorso contro la Mandarina e la Mediaset, con cui ha chiesto a tale giudice, in particolare, di ingiungere a queste ultime la cessazione di ogni violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale e di condannare le stesse a versargli un importo di euro 6.740, in ragione della violazione dei suoi diritti di sfruttamento, oltre ad un importo addizionale euro 10.000 a titolo di risarcimento del danno morale che, a suo avviso, aveva subito. Il sig. Liffers ha valutato l’importo del risarcimento del danno per la violazione dei diritti di sfruttamento della sua opera facendo riferimento all’importo dei diritti che gli sarebbero spettati qualora la Mandarina e la Mediaset gli avessero richiesto l’autorizzazione di far uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, applicando, pertanto, l’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), della legge spagnola sulla proprietà intellettuale, che consente al titolare del diritto di proprietà intellettuale leso di valutare il risarcimento del danno subito sulla base dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essergli riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione. Tale metodo di calcolo, a differenza di quello di cui al paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo, non impone al richiedente il risarcimento del danno di dimostrare l’entità dell’effettivo danno subito. A tal fine, il sig. Liffers si è fondato sulle tariffe dell’Ente di gestione dei diritti dei produttori di opere audiovisive (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales). All’importo del danno materiale in tal modo stabilito, il sig. Liffers ha aggiunto una somma forfettaria per il danno morale che riteneva di aver subito. Il Juzgado de lo Mercantil n. 6 de Madrid ha accolto parzialmente il ricorso del sig. Liffers ed ha condannato la Mandarina e la Mediaset, in particolare, a versargli un importo di euro 3.370 per il risarcimento del danno materiale cagionato dalla violazione di cui trattasi nonché un importo di euro 10.000 a titolo di danno morale. Adita in appello, l’Audiencia Provincial de Madrid (corte provinciale di Madrid) ha ridotto alla somma di euro 962,33 il risarcimento del danno materiale ed ha annullato del tutto la condanna della Mandarina e della Mediaset a risarcire il danno morale. Infatti, ad avviso di detto giudice, avendo il sig. Liffers prescelto il metodo di calcolo fondato sui diritti ipotetici di cui all’articolo 140, paragrafo 2, lettera b), della legge sulla proprietà intellettuale, non poteva più chiedere validamente anche il risarcimento del danno morale. A tal fine egli avrebbe dovuto optare per il metodo di calcolo contemplato dal paragrafo 2, lettera a), del medesimo articolo. La scelta di un metodo di calcolo escluderebbe l’altro, con la conseguenza che una combinazione dei due non sarebbe possibile. Nell’impugnazione presentata dinanzi al Tribunal Supremo (Corte di cassazione), il sig. Liffers fa valere che il risarcimento del danno morale deve essere concesso in ogni caso, a prescindere dal fatto che il richiedente abbia optato per il metodo di calcolo del danno di cui all’articolo 140, paragrafo 2, lettera a), della legge spagnola sulla proprietà intellettuale o per quello previsto dalla lettera b) della stessa disposizione. Il giudice del rinvio, nutrendo dei dubbi circa l’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 e dell’articolo 140, paragrafo 2, della legge sulla proprietà intellettuale, inteso a recepire tale disposizione nell’ordinamento spagnolo, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia la seguente questione pregiudiziale: “Se l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48 possa essere interpretato nel senso che la parte lesa da una violazione dei diritti di proprietà intellettuale, la quale chieda il risarcimento del danno patrimoniale calcolato in base all’importo dei diritti che avrebbero dovuto essergli riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, non può chiedere anche il risarcimento del danno morale provocatogli”. La Corte gi Giustizia UE ha così risposto: “L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che esso consente alla persona lesa da una violazione del suo diritto di proprietà intellettuale, che chieda il risarcimento del danno materiale subito, calcolato, conformemente al secondo comma, lettera b), del paragrafo 1 di tale articolo, sulla base dell’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione, di chiedere anche il risarcimento del danno morale di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), di detto articolo”. Nella sentenza si legge quanto segue: “Per quanto riguarda, in primo luogo, la lettera dell’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera b), della direttiva 2004/48, si deve rilevare che, sebbene non indichi il danno morale quale elemento che le autorità giudiziarie devono prendere in considerazione nel fissare l’entità del risarcimento del danno da versare al titolare del diritto, neppure esclude che possa tenersi conto di tale tipo di danno. Infatti, la disposizione citata, contemplando la possibilità di fissare una somma forfettaria del risarcimento del danno sulla base, «per lo meno», degli elementi ivi menzionati, consente di ricomprendere in tale somma altri elementi, quali eventualmente il risarcimento del danno morale cagionato al titolare di detto diritto. (omissis) Dai considerando 10, 17 e 26 della direttiva 2004/48 risulta quindi che essa mira ad assicurare un livello elevato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che tenga conto delle specificità di ciascun caso e che sia basato su un metodo di calcolo dell’ammontare del risarcimento del danno inteso a rispondere a tali specificità. Alla luce degli obiettivi della direttiva 2004/48, occorre interpretare l’articolo 13, paragrafo l, primo comma, della medesima nel senso che esso stabilisce il principio secondo cui il calcolo dell’ammontare del danno da risarcire al titolare di un diritto di proprietà intellettuale deve mirare a garantire a quest’ultimo la piena riparazione del pregiudizio «effettivo da questo subito», ricomprendendovi parimenti l’eventuale danno morale che ne sia derivato. Orbene, come risulta dal punto 20 della presente sentenza, la fissazione forfettaria dell’ammontare del risarcimento del danno dovuto basata sui soli diritti ipotetici copre soltanto il danno materiale subito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale interessato, sicché, per consentire una piena riparazione, tale titolare deve poter chiedere, oltre al risarcimento del danno in tal modo calcolato, il risarcimento del danno morale da egli eventualmente patito”.