skip to Main Content

Il Regolamento ENAC e le immagini acquisite tramite drone

di Francesco Mazara Grimani (via MediaLaws) I droni per uso civile sono velivoli radiocomandati dotati di telecamera, la cui diffusione si sta facendo sempre più frequente negli ultimi mesi. Il motivo è da ricercarsi nel recente abbassamento dei costi per l’acquisto e, soprattutto, per le infinite possibilità che la rete internet offre alla condivisione di video multimediali (si pensi ad esempio a siti quali Youtube o Vimeo): tali elementi hanno quindi permesso una rapida diffusione delle immagini acquisite mediante droni e, di conseguenza, lo sviluppo commerciale di tali apparecchiature. Per quanto riguarda gli aspetti normativi, l’Italia può considerarsi un paese all’avanguardia: infatti, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con delibera del C.d.A. n. 42/2013, ha emesso il 16 dicembre 2013 un apposito regolamento per chi utilizza mezzi aerei a pilotaggio remoto, in attuazione dell’art. 743 del Codice della Navigazione. Tale regolamento si andrà ad applicare nei confronti delle riprese effettuate dai privati cittadini, ma anche da tutte quelle imprese che – soprattutto nel settore turistico – hanno colto la portata innovativa e promozionale delle immagini realizzate tramite i droni. Le prescrizioni contenute nel Regolamento ENAC sono diverse: ad esempio, viene chiarito che i voli dei droni devono avvenire lontano dagli aerodromi e dagli spazi aerei controllati; inoltre il pilota deve sempre avere a contatto visivo l’apparecchio, che non deve volare oltre i 150 metri di altezza dal suolo, e per un’estensione massima di 500 metri. E’ però evidente che, oltre a questi aspetti, meramente tecnici, relativi alle modalità di volo di tali dispositivi, i profili legali che potrebbero essere investiti dallo sviluppo di riprese video effettuate tramite drone sono diversi: ci si riferisce in particolare alla tutela della privacy e della riservatezza, anche da un punto di vista penalistico. In relazione a questa tematica, il Regolamento del 2013 ha previsto una norma apposita, l’art. 22: lo stesso stabilisce che, laddove le operazioni svolte attraverso un aeromobile a pilotaggio remoto possano comportare un trattamento di dati personali, tale circostanza dovrà essere menzionata nella documentazione sottoposta ai fini del rilascio della pertinente autorizzazione. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in ogni caso nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ( Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all’utilizzo di modalità che permettano di identificare l’interessato solo in caso di necessità, nonché apposite misure ed accorgimenti a garanzia dello stesso, prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali. Va inoltre tenuta presente la tutela apprestata dall’art. 10 c.c., in relazione all’utilizzo abusivo dell’immagine altrui, nonché quella di carattere penale di cui all’art. 615-bis c.p.: tale fattispecie sanziona infatti l’indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti la vita privata che si svolgono in abitazioni altrui o in altri luoghi di privata dimora. E’ quindi in definitiva evidente la delicatezza della materia, dati i diversi profili giuridici che potranno essere investiti: in questo senso, il Regolamento ENAC costituisce sicuramente un buon punto di partenza, che dovrà essere però implementato da appositi interventi posti in essere dal Garante per la protezione dei dati personali e dal legislatore comunitario. LEGGI Droni in Italia, i numeri del decollo. Giacomelli: “Il nostro Paese è un’eccellenza” 29 dicembre 2014

Back To Top