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Jobs Act e controlli a distanza, il decreto in Gazzetta Ufficiale

Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti attuativi del Jobs Act approvati nel Consiglio dei ministri dello scorso 4 settembre. Tra essi, quello contenente le misure in materia di controllo a distanza dei lavoratori oggetto di accese polemiche durante tutto l’iter istituzionale. All’articolo 23 del decreto 14 settembre 2015, n. 151Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità” l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970) viene così modificato: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. Tali disposizioni, e si arriva al passaggio oggetto delle contestazioni, non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”. Le informazioni raccolte all’interno di questa cornice normativa “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto” dal Codice in materia di protezione dei dati personali. 23 settembre 2015

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