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Contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali: la disciplina sui contratti dei consumatori in vigore dal 13 giugno 2014

di Eleonora Sbarbaro A decorrere dal 13 giugno 2014 entrerà in vigore la sostituzione di un gruppo consistente di norme del Codice del Consumo (articoli dal 45 al 67, d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206), relative ai “Diritti dei Consumatori nei Contratti”, con particolare riferimento ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali – ovverosia in un luogo diverso dai locali in cui il professionista esercita la propria attività [1] – ed ai contratti a distanza – conclusi senza la presenza fisica simultanea di professionista e consumatore, ad esempio, via telefono o via internet [2]. La disciplina si applicherà ai contratti conclusi dopo tale data. Le nuove disposizioni sono introdotte dal decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 21 [3], che recepisce la corposa riorganizzazione della disciplina compiuta dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori. Essa aveva abrogato ed unificato le direttive 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e 97/7/CEE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, e recava modifiche alle precedenti direttive 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. L’armonizzazione compiuta dalla direttiva rispondeva alla fondamentale esigenza di assicurare una migliore tutela del consumatore, nonché alla necessità di offrire ai soggetti che operano a livello transfrontaliero la possibilità di utilizzare i medesimi documenti informativi e contratti standard, con una conseguente semplificazione e maggiore economicità delle vendite B2C nel mercato interno. Si riassumono di seguito alcuni dei principali capisaldi della normativa, completa delle modifiche che saranno in vigore da giugno. 1) Ambito di applicazione ed esclusioni: innanzitutto, mentre il pacchetto di norme precedenti era titolato “Particolari modalità di conclusione del contratto”, e riguardava unicamente i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali, il nuovo Capo I, Titolo III, Parte III, del Codice del Consumo, allarga l’ambito di applicazione delle relative previsioni e riguarda, in generale, i “Diritti dei consumatori nei contratti”. Le norme si applicano “a qualsiasi contratto concluso tra consumatore e professionista” [4], includendo espressamente i contratti per la fornitura, su base contrattuale, di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici; con l’esplicita indicazione della prevalenza delle discipline di settori specifici, nonché di una lista di esclusioni [5], tra le quali, ad esempio, i contratti relativi a viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, che rientrano nel campo di applicazione del c.d. Codice del Turismo (in particolare, artt. 32 a 51, d.lgs. n. 79 del 2011). 2) Obblighi di informativa precontrattuale ai consumatori: gli obblighi si fanno molto più ampi rispetto alla disciplina precedente – soprattutto per quel che riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, per i quali l’informativa obbligatoria riguardava solo il diritto di recesso – e vi sono specifici doveri di informazione anche per i contratti diversi dai contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali [6]. L’Allegato 1 del decreto di modifica contiene, poi, le “Informazioni relative all’esercizio del recesso” suddivise in “A. Istruzioni tipo sul recesso – ai sensi dell’art. 49, comma 4” che, debitamente compilate, possono essere fornite al consumatore per assolvere i relativi oneri informativi e “B. Modulo di recesso tipo – ai sensi dell’art. 49, comma 1, lett. h)”, un modello standard di recesso che deve essere consegnato al consumatore prima che quest’ultimo sia contrattualmente vincolato. Inoltre, tutte le informazioni e documentazioni presenti sui siti Internet devono contenere un riferimento a queste norme del Codice del Consumo [7]. 3) Requisiti formali per i contratti: i requisiti sono differenti per le due tipologie contrattuali, a distanza e fuori dei locali commerciali, ma le previsioni hanno come comune denominatore la semplicità, chiarezza, leggibilità e comprensibilità di tutto ciò che viene comunicato o fornito al consumatore. 4) Diritto di recesso: il termine offerto al consumatore per esercitare il recesso dal contratto senza necessità di fornire alcuna motivazione (c.d. diritto di ripensamento) è di 14 giorni (contro i precedenti 10), che diventano 12 mesi a decorrere dalla fine del periodo di recesso iniziale (quindi, in totale, 14 giorni più 12 mesi) nel caso in cui il professionista non abbia adempiuto ai relativi obblighi di informazione (contro i precedenti 60 giorni, per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e 90 giorni, per i contratti a distanza) [8]. Il recesso è escluso in alcune ipotesi espressamente indicate. Tra queste spiccano i casi di contratti di servizi successivamente alla completa prestazione del servizio da parte del professionista e di contratti di fornitura di contenuti in formato digitale mediante supporto non materiale. In entrambi i casi il recesso è escluso se l’esecuzione è avvenuta con l’accordo del consumatore, il quale deve aver previamente accettato la conseguente perdita del proprio diritto di recesso. 5) Obblighi conseguenti al recesso: entro 14 giorni dal recesso del consumatore, il professionista deve rimborsare tutti i pagamenti ricevuti (il termine precedente era di 30 giorni) ed è nulla la clausola che ponga limiti a detto rimborso. Il consumatore, invece, sempre entro 14 giorni dalla comunicazione del proprio recesso, deve rispedire i beni al professionista. Un dato fondamentale introdotto dalla disciplina che si applicherà ai contratti conclusi dal 13 giugno, è che il consumatore sarà responsabile solo di quelle diminuzioni del valore dei beni che risultino “da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni”, mentre non è passibile di alcuna attribuzione di responsabilità qualora il professionista non abbia adempiuto agli obblighi informativi sul diritto di recesso. Fino ad oggi, invece, l’“integrità sostanziale” del bene da restituite è stata sempre un elemento fondamentale ai fini dell’esercizio del recesso [9], recesso che in realtà non viene posto in dubbio nella nuova disposizione sopra riportata, che appunto riguarda la sola “responsabilità” per la riduzione del valore del bene. 6) Altri diritti attribuiti al consumatore: sono previste poi alcune norme che si applicano ai contratti di vendita [10], relative alla consegna ed al passaggio del rischio nell’ambito della spedizione dei beni [11]; ed altre norme, che si applicano ai contratti di vendita, di servizio e di fornitura di acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento o contenuto digitale, che concernono le tariffe per l’utilizzo di strumenti di pagamento come la carta di credito e per le comunicazioni telefoniche tra consumatore e professionista (combattendo così alcune prassi consolidate), nonché la necessità di ottenere l’esplicito consenso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare [12]. 7) Carattere imperativo delle norme: previsto dal nuovo articolo 66-ter del Codice del Consumo. 8) Tutela amministrativa: la nuova disciplina attribuisce all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il compito di intervenire (accertare le violazioni, inibirne la continuazione ed eliminarne gli effetti), d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse. 9) Foro competente: come già previsto, per le controversie civili sull’applicazione della normativa di cui sopra è stabilita la competenza inderogabile del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se si trova nel territorio italiano. Infine, nel caso di contratti del c.d. commercio elettronico, alla disciplina di cui sopra continua aggiungersi quella specificamente prevista dal d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 [13]. Le relative previsioni vengono, infatti, fatte espressamente salve in alcune delle nuove disposizioni del Codice del Consumo [14]. In realtà, già la precedente disciplina conteneva alcuni espressi rinvii alla normativa speciale sul commercio elettronico [15]. Note [1] Per la definizione di “contratto negoziato fuori dei locali commerciali” e di “locali commerciali”, v. art. 45, lett. h) e i), del Codice del Consumo, nuova formulazione a decorrere dal 13 giugno 2014. Anche i riferimenti normativi che seguono riguarderanno la disciplina come modificata. Per la nozione di “consumatore” e di “professionista” si rinvia all’art. 3, comma 1, lett. a) e c), del Codice del Consumo. [2] Per la definizione “contratto a distanza”, v. art. 45, lett. g), del Codice del Consumo. [3] Art. 1, comma 1, del d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 – Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE. Più precisamente, entrerà in vigore anche l’inserimento degli articoli dal 66-bis al 66-quinquies, nonché la modifica di alcune norme preesistenti ad opera dei commi successivi dello stesso decreto. [4] Art. 46, Codice del Consumo. [5] Art. 47, Codice del Consumo. [6] Art. 48, Codice del Consumo. [7] Nuovo art. 66-quater del Codice del Consumo. [8] Artt. 52-53. [9] Si vedano gli artt. 56 e 57 come sostituiti, e 67, vecchia formulazione. [10] E “non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale”, così art. 60, primo comma. [11] V. artt. 61 e 63. [12] V. artt. 62, 64, e 65. [13] Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. [14] Ad esempio, il nuovo art. 49 “Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali”, commi 8 e 9, prevede: “8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni. 9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale quest’ultima”. Poi, il nuovo art. 51 “Requisiti formali per i contratti a distanza”, comma 9, dispone: “9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e all’inoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni”. [15] Si veda l’art. 68 del Codice del Consumo, peraltro non oggetto dell’odierna revisione, il quale rinvia alla normativa speciale sul commercio elettronico, per tutti gli aspetti non previsti dal codice stesso, in caso di offerte ai consumatori per via elettronica di servizi della società dell’informazione. Inoltre, il vecchio art. 52, sulle “Informazioni per il consumatore” nei contratti a distanza prevedeva, al comma 5:  “5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”. Immagine in home page: IlSole24Ore 7 maggio 2014

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