skip to Main Content

Il Prof. Alberto Gambino: “Agcom guidi rilancio dell’autoregolazione per la tutela del diritto d’autore online. Anche perché Regolamento attuale non considera opere ‘native’ digitali”

Il giurista durante un seminario di studi sul regolamento antipirateria Agcom:“Il precedente dei codici sulla pubblicità ingannevole faccia scuola. Coinvolgere i titolari delle opere protette, i soggetti che gestiscono la connessione e gli utenti stessi”. E sull’opera digitale: “La definizione data dall’Authority si esaurisce all’interno delle opere tradizionali diffuse nella rete ma non prende in considerazione opere che nascono direttamente online” “La nuova stagione della tutela del diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica dovrebbe passare dal rilancio dei codici di autodisciplina”. Così il Prof. Alberto Gambino, ordinario di Diritto Privato all’Università Europea di Roma, già presidente del Comitato consultivo per il diritto d’autore e direttore scientifico della Rivista “Diritto Mercato Tecnologia”, intervenendo nel seminario di studi “Il Regolamento Agcom sulla tutela del diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettronica”, che ha avuto luogo durante la giornata di martedì 18 febbraio in occasione della presentazione del volume di Eugenio ProsperettiL’opera digitale tra regole e mercato”. “Basti pensare – ha proseguito Gambino – a quanto successo nell’ambito della pubblicità ingannevole grazie al codice dell’autodisciplina, un patto stretto tra gli operatori di mercato, che diventò vincolante se non altro in termini di considerazione che il mercato ha nei confronti dell’operatore che del patto fa parte. “Non so  – ha proseguito – se sia stata un’occasione persa quella di non considerare nell’attuale Regolamento una procedura autodisciplinare preliminare e preventiva rispetto all’eventuale contraddittorio davanti all’Agcom, come invece faceva la bozza del Regolamento, emendata anche su indicazioni arrivate dall’Unione Europea sulla considerazione che il procedimento autodisciplinare pregiudiziale sarebbe potuto essere solo dilatorio; certo è che anche nel Regolamento attuale, si riscontra un incentivo, direi un invito, a dotarsi autonomamente di queste regole nella parte in cui si parla di educazione. Cosa c’è di meglio dal punto di vista educativo e culturale di un codice che indica a monte le regole sul copyright di una determinata piattaforma?”. “Ritengo – ha chiosato il giurista – che si possa aprire una stagione, con protagonista Agcom stessa, per definire quali possano essere principi e contorni di questi codici di autodisciplina per la tutela del diritto d’autore online, che coinvolga i titolari delle opere protette, i soggetti che gestiscono la connessione e gli utenti stessi. Ma è importante che l’Agcom estenda, nel momento della redazione di un modello di codice, il suo perimetro di consultazione, perché gli attori istituzionali previsti dal nostro sistema codicistico sono ritagliati su una realtà vecchia di decenni, risalente agli anni ’40, così da non prendere in considerazione le rappresentanze attuali, a cominciare dagli utente e i fornitori di servizi online “. Gambino ha poi esaminato la definizione che viene data dell’opera digitale da Agcom: “La scelta dell’Authority è stata quella di identificare le opere digitali disciplinate e dunque tutelate dal Regolamento in un ambito ristretto, ovvero in quelle diffuse attraverso le reti di comunicazione elettronica. Ovviamente sappiamo che nell’accezione del linguaggio corrente per opera digitale si può intendere anche ciò che non viene diffuso online, ed è quindi interessante che in questo regolamento si definisce in maniera chiara l’oggetto del regolamento”. “Vengono poi indicate, tramite esemplificazioni – ha proseguito – alcune specifiche fattispecie di opere digitali oggetto di quanto previsto dall’Authority, dalle quali restano fuori opere digitali come il design di siti web e piattaforme, le opere derivate, i siti internet approntati da blogger e creativi; tutto questo scenario, fatto di opere protette dal diritto d’autore e che sono la maggiore espressione delle potenzialità del mezzo Internet, resta fuori perché l’intento è individuare un meccanismo di tutela che miri in primis a ripristinare una differenza di velocità tra il mondo delle cose concrete e il mondo dell’online. Internet ha cambiato lo scenario della diffusione e della distribuzione di ciò che prima trovava un punto di equilibrio nel sostrato materiale”. “Ciò che nasce all’interno dello scenario e delle potenzialità della rete, invece – ha concluso Gambino – pur avendo bisogno di tutela, resta fuori dall’obiettivo di Agcom, tanto che un domani chi oggi immette proprie opere ‘native digitali’ sul Web potrà farsi promotore di un aggiornamento del regolamento stesso perché non vi trova piena tutela per le proprie opere”. Immagine in home page: Webnews.it 18 febbraio 2014

Back To Top