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L’amicizia su Facebook tra esaminatori e candidati non invalida l’esito di un concorso

“L’eventuale conoscenza personale e l’occasionale frequentazione tra componenti della commissione esaminatrice di un concorso e i candidati che vi partecipano non costituisce causa di incompatibilità atta a determinare l’obbligo di astensione dei primi”, tanto più se la conoscenza è confinata all’interno di una amicizia su Facebook. È quanto stabilisce la Seconda Sezione del Tar Liguria in una sentenza emessa all’inizio di settembre. La Corte era stata chiamata a decidere in merito al ricorso presentato da una delle candidate ad un concorso indetto dall’Azienda regionale per i servizi scolastici ed universitari (A.R.S.S.U. Liguria); la donna, esclusa dagli idonei a seguito della prova orale, riteneva nulli gli esiti del concorso stesso, adducendo tra le altre motivazioni quella secondo la quale sarebbe comprovato il rapporto di amicizia tra un membro aggiunto della Commissione esaminatrice per la prova di informatica e uno dei candidati poi risultati idonei. A supporto di tale tesi la ricorrente aveva presentato alcune pagine di Facebook dalle quali emerge, appunto, che i due sono amici almeno dal gennaio 2013. Se, come sopra ricordato, “come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza in materia” un rapporto di conoscenza tra candidato ed esaminatore non pregiudica la validità degli esiti di un concorso,  “nel caso in esame – chiosa la Corte – gli elementi allegati dalla parte ricorrente non valgono neppure a dimostrare che vi fosse un effettivo rapporto di conoscenza personale tra i due soggetti. È notorio, infatti, che la cosiddetta amicizia in ambito Facebook si instaura assai spesso tra persone che si conoscono solo attraverso le pagine del social network”. Il tutto accompagnato dalla valutazione che “la pretesa conoscenza personale del membro della Commissione, in ogni caso”, non avrebbe influito sugli esiti della prova e sui punteggi assegnati ai vari candidati. Giudicando ininfluente anche la “condivisione di rapporti e conoscenze nell’area politica di centro-sinistra cui entrambi fanno riferimento” e ritenendo inammissibili anche gli altri motivi del ricorso la Corte lo ha così respinto. 16 settembre 2014

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