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“I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al D.Lgs. n. 21/2014”: l’art. 52 “Diritto di recesso”

Inuovidirittideiconsumatoricommentario

Di seguito l’abstract del contributo degli Avv. Andrea Mezzetti e Saverio Ligi contenuto nel volume “I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al D.Lgs. n. 21/2014”, a cura del Prof. Alberto Gambino e dell’Avv. Gilberto Nava ed edito da Giappichelli.

Articolo 52

Diritto di recesso

Il diritto di recesso costituisce uno strumento di tutela del consumatore ispirato e riferito a due specifiche modalità di conclusione del contratto: i contratti a distanza ed i contratti negoziati fuori dai locali commerciali del professionista. La ragione di tale tutela risiede nelle particolari circostanze in cui il contratto viene concluso. Infatti, nel contratto a distanza, il consumatore si trova nell’impossibilità di effettuare un’analisi accurata del bene che intende acquistare e si pone in una condizione di debolezza rispetto al professionista. inuovidirittideiconsumatoricommentarioIl medesimo squilibrio si avverte nel caso dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, in cui la posizione di vantaggio del professionista può essere sfruttata inducendo il consumatore ad assumere un impegno in modo avventato e senza aver svolto le opportune riflessioni. Si discute in dottrina circa l’esatta consistenza del diritto di recesso. Quel che è certo è che esso non rientra nelle figure previste dagli artt. 1372 e 1373 c.c., né tantomeno nelle altre forme di recesso previste dal Codice del Consumo (ad es. in relazione ai contratti di multiproprietà). L’istituto del recesso disciplinato dall’articolo in commento è infatti un istituto speciale, che conferisce al consumatore il diritto al ripensamento rispetto all’acquisto effettuato a distanza o fuori dai locali commerciali del professionista, e non è non suscettibile di applicazione analogica in contesti diversi dal proprio. Il diritto al ripensamento contempera le esigenze di celerità e sicurezza degli scambi con la libertà del consumatore: consentire a quest’ultimo di recedere dal contratto sulla base del mero ripensamento soggettivo, entro un determinato termine, ha infatti l’effetto di riequilibrare le posizioni soggettive di “debolezza” del consumatore e di “forza” del professionista. Al di là di alcune variazioni nelle modalità espressive, la struttura dell’attuale diritto di recesso rimane la stessa della versione precedente. Per quanto riguarda il termine entro il quale il recesso deve essere esercitato, la nuova formulazione prevede un periodo di 14 giorni di calendario, a fronte dei precedenti 10 giorni lavorativi. Dal punto di vista sostanziale la circostanza che nel computo del termine ci si riferisca a giorni di calendario invece che lavorativi virtualmente annienta la portata innovativa. Il valore aggiunto della modifica risiede, invece, nella maggiore certezza per il consumatore circa il computo dei giorni per l’esercizio del diritto di recesso. Restano immutati l’assenza di un obbligo di motivazione per l’esercizio del diritto di recesso e la gratuità dello stesso. Con riferimento a quest’ultima, mentre nella vecchia formulazione dell’articolo la gratuità veniva espressa dal legislatore come il diritto del consumatore a non incorrere in alcuna “penalità” per l’aver esercitato il proprio diritto di recesso, l’odierna formulazione fa più genericamente riferimento ai “costi”. In conclusione, va considerato come la riforma del Codice del Consumo abbia dato maggiore coerenza sistematica anche al combinato disposto degli attuali artt. 52, 56 e 57. LEGGI  L’art. 45 “Definizioni” Contratti online, negoziazione assistita e teleselling: i nuovi diritti dei consumatori nel convegno a Roma. All’attenzione dell’Agcm GUARDA i video del convegno “I nuovi diritti dei consumatori alla prova della negoziazione assistita. D.Lgs. n. 21/2014 e D.L. n. 132/2014 a confronto” 1 dicembre 2014

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