La Commissione europea ha avviato una fase di confronto strategico in vista dell’elaborazione del futuro…
Accertamenti antitrust e rimborsi: il Tribunale UE delimita la nozione di costi supplementari
Una recente decisione del Tribunale dell’Unione europea offre un chiarimento puntuale sul perimetro dei costi rimborsabili alle imprese nell’ambito delle indagini antitrust condotte dalla Commissione europea. Il caso esaminato riguarda Red Bull GmbH, coinvolta nel 2023 in un’attività ispettiva relativa a possibili violazioni del diritto della concorrenza.
Al centro della controversia non vi è tanto la legittimità dell’accertamento, quanto piuttosto la qualificazione di alcune spese sostenute dall’impresa durante la fase istruttoria. Dopo un primo intervento presso i locali delle società interessate, l’esame della documentazione è proseguito per diversi mesi a Bruxelles, presso la sede della Commissione, per ragioni legate alla quantità dei materiali da analizzare. In questa fase, l’impresa ha fatto ricorso, oltre al proprio consulente abituale, anche a un ulteriore studio legale con sede nella capitale belga.
La richiesta di rimborso avanzata da Red Bull si fondava sull’idea che tali spese – comprendenti, tra l’altro, trasferte e compensi professionali – costituissero un aggravio direttamente imputabile allo spostamento dell’attività istruttoria nei locali della Commissione. Tuttavia, la Commissione ha respinto questa interpretazione con riferimento agli onorari legali, ritenendo che essi non presentassero un carattere aggiuntivo rispetto a quanto l’impresa avrebbe sostenuto anche in uno scenario diverso.
Il Tribunale ha confermato questa impostazione, adottando un criterio restrittivo nella definizione di “costi supplementari”. Secondo i giudici, possono essere presi in considerazione ai fini del rimborso solo quei costi che risultano strettamente e unicamente connessi alla scelta di proseguire l’accertamento nei locali dell’autorità europea. In altri termini, devono trattarsi di spese che non si sarebbero verificate se l’intera attività si fosse svolta presso l’impresa stessa.
Alla luce di questo criterio, l’assistenza legale non è stata ritenuta idonea a rientrare nella categoria dei costi rimborsabili, in quanto già presente nella fase iniziale dell’accertamento e, verosimilmente, destinata a proseguire indipendentemente dal luogo di svolgimento delle operazioni. Il fatto che l’impresa abbia coinvolto un secondo studio legale non è stato considerato sufficiente a modificare questa valutazione.
Un aspetto ulteriore sottolineato nella decisione riguarda la formulazione della domanda di rimborso. Red Bull aveva infatti richiesto la restituzione integrale degli onorari, senza distinguere tra eventuali componenti specificamente riconducibili alla fase svolta a Bruxelles. Questa impostazione ha reso più difficile isolare eventuali voci effettivamente qualificabili come aggiuntive.
Nel complesso, la pronuncia contribuisce a chiarire che la rimborsabilità dei costi nelle indagini antitrust non dipende semplicemente dall’esistenza di un onere economico, ma dalla possibilità di dimostrare un nesso diretto ed esclusivo tra tale onere e le modalità concrete con cui l’accertamento viene condotto.
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