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Accesso agli atti in Campidoglio: l’intervento del Prof. Alberto Gambino

La libertà di stampa e la trasparenza non sono a rischio. Ad affermarlo è il Prof. Alberto Gambino, giurista, Pro Rettore dell’Università Europea di Roma e Direttore Scientifico di Diritto Mercato Tecnologia, commentando la recente proposta di modifica del regolamento sull’accesso agli atti avanzata dalla Giunta capitolina guidata da Virginia Raggi.

Il Prof. Gambino segnala come la modifica miri a condensare in un unico corpus normativo le diverse modalità di accesso previste dalla legislazione nazionale (accesso ex l. 241/1990, accesso civico, accesso civico c.d. generalizzato, accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 TUEL) e si  muova nella direzione tracciata dall’Autorità Nazionale Anticorruzione che ha suggerito alle pubbliche amministrazioni di adottare una disciplina organica, anche in forma di regolamento interno, al fine di attuare il  nuovo principio di trasparenza introdotto con il FOIA.

In particolare, il dibattito si è sviluppato sugli articoli 39 e 40 del Regolamento. A fare la differenza, spiega il giurista, è la collocazione sistematica dell’articolo 39 che non è inserito tra le previsioni in tema di improcedibilità e/o inammissibilità dell’istanza di accesso, le uniche su cui invece potrebbe legittimarsi il rigetto da parte dell’Amministrazione.

“Quello sistematico è un aspetto decisivo – afferma Gambino –  perché solo considerando dove la disposizione si colloca all’interno del regolamento se ne può comprendere la portata: gli equivoci nascono dall’averla estrapolata dal contesto, senza considerare che sono altre le disposizioni che, invece, regolano i motivi che possono legittimamente essere posti a fondamento di un provvedimento diniego, totale o parziale all’accesso”.

“La finalità dell’articolo 39”, chiarisce ancora il giurista, “è quella di responsabilizzare il personale dirigente nei rapporti con i c.d. social watchdog (stampa, organizzazioni della società civile, blogger) e, caso mai, rappresenta uno stimolo a fornire risposte accurate e non superficiali”.

Parimenti, infondata – sottolinea il giurista – è l’affermazione circa una presunta compressione dei diritti dei consiglieri capitolini e municipali in forza della formulazione dell’articolo 40 della proposta che è conforme a quanto delineato dalla giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (CdS, sez. V, 26 settembre 2000, n. 5109; CdS n. 4471 del  2 settembre del 2005; CdS n. 6960 del 28 novembre del 2006).

Gambino ricorda ancora come il Ministero dell’Interno, sulla base della citata sentenza del 2006, abbia espresso parere circa la legittimità di un eventuale diniego di accesso agli atti per ragioni di carattere organizzativo e/o economico dell’ente, giustificando dunque l’adozione di specifiche norme regolamentari per la disciplina del diritto di accesso.

Infine, Gambino osserva come proprio l’articolo 40, al comma 5, presenti un carattere fortemente innovativo, introducendo il diritto soggettivo dei consiglieri ad avere accesso diretto al sistema informativo di gestione documentale del Comune, evitando ogni intermediazione degli uffici.

 

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