La Commissione europea ha avviato una fase di confronto strategico in vista dell’elaborazione del futuro…
Accordi di licenza tecnologica: la Commissione europea aggiorna le norme sulla concorrenza
La Commissione europea ha adottato una revisione del regolamento di esenzione per categoria applicabile agli accordi di trasferimento di tecnologia, insieme alle nuove linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. L’intervento conclude un processo di riesame avviato sulle norme in vigore dal 2014, con l’obiettivo di aggiornarle alla luce delle trasformazioni intervenute nei mercati, in particolare nel contesto digitale.
Gli accordi di trasferimento di tecnologia rappresentano uno strumento centrale per la diffusione dell’innovazione: attraverso tali intese, un’impresa titolare di diritti su tecnologie – come brevetti, software o disegni – consente ad altri operatori di utilizzarli, generalmente mediante licenza, per la produzione di beni o servizi. Proprio per la loro funzione nel favorire la ricerca e lo sviluppo, questi accordi possono produrre effetti positivi sulla concorrenza, pur presentando, in alcune configurazioni, potenziali criticità sotto il profilo antitrust.
Il regolamento aggiornato continua a prevedere, a determinate condizioni, l’esenzione dal divieto di intese restrittive della concorrenza stabilito dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Le linee direttrici accompagnano tale disciplina fornendo criteri interpretativi e indicazioni operative per la valutazione sia degli accordi che rientrano nell’esenzione, sia di quelli che ne restano esclusi.
Le modifiche introdotte riflettono in particolare due dinamiche ritenute centrali nell’economia contemporanea: il ruolo strategico dei dati e la crescente diffusione di tecnologie essenziali per garantire l’interoperabilità tra prodotti e servizi. In questo quadro, le linee direttrici includono una nuova sezione dedicata alla concessione in licenza dei dati, chiarendo che tali pratiche, quando riguardano ad esempio banche dati protette, possono avere effetti favorevoli sulla concorrenza e devono essere valutate secondo criteri analoghi a quelli applicati agli accordi di trasferimento tecnologico.
Un ulteriore ambito oggetto di approfondimento riguarda i gruppi di negoziazione per la concessione di licenze, ossia accordi tra utilizzatori di tecnologie che si coordinano per negoziare congiuntamente le condizioni di accesso ai diritti necessari. Le nuove indicazioni distinguono tali forme di cooperazione da possibili configurazioni assimilabili a cartelli di acquirenti e individuano i fattori rilevanti per valutarne l’impatto concorrenziale, indicando anche le misure che possono ridurre il rischio di violazione delle norme antitrust.
Accanto a questi interventi, la revisione introduce elementi di semplificazione e chiarimento applicativo. Tra questi, una più agevole applicazione delle soglie di quota di mercato nei casi in cui le licenze riguardino tecnologie non ancora commercializzate e una precisazione delle condizioni per beneficiare dell’esenzione nel caso dei cosiddetti pool tecnologici, ossia accordi attraverso i quali più titolari mettono in comune i propri diritti per concederli congiuntamente a terzi. Tali strumenti, spesso collegati allo sviluppo di standard tecnologici, sono riconosciuti come potenzialmente pro-competitivi, purché rispettino i requisiti previsti dall’articolo 101 TFUE.
L’aggiornamento si inserisce in un percorso articolato di valutazione e consultazione. Dopo una prima analisi nel 2024 sull’efficacia delle norme vigenti, la Commissione ha avviato nel 2025 una valutazione d’impatto, accompagnata da consultazioni pubbliche, incontri con operatori e autorità nazionali e studi specialistici. I risultati di questo processo sono confluiti nel testo definitivo delle nuove disposizioni.
Le norme rivedute entreranno in vigore il 1° maggio 2026 e mirano a fornire un quadro più aderente alle condizioni attuali dei mercati, rafforzando al contempo la certezza giuridica per le imprese chiamate a valutare la compatibilità dei propri accordi con il diritto della concorrenza dell’Unione.
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