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Aiuti di Stato alle compagnie aeree durante la pandemia: il Tribunale UE conferma la compatibilità del regime italiano con il diritto europeo
Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto i ricorsi presentati da Ryanair contro le decisioni della Commissione europea che avevano autorizzato il regime italiano di aiuti destinato a compensare le compagnie aeree colpite dagli effetti delle restrizioni introdotte durante la pandemia di Covid-19.
La misura, notificata dall’Italia nell’ottobre 2020, prevedeva sovvenzioni per un valore iniziale di 130 milioni di euro a favore di compagnie aeree titolari di una licenza italiana, con l’obiettivo di compensare i danni subiti nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 15 giugno 2020 a causa delle limitazioni ai viaggi e delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del virus.
La Commissione europea aveva ritenuto il regime compatibile con il mercato interno sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che consente agli Stati membri di concedere aiuti destinati a compensare danni direttamente provocati da eventi eccezionali.
La decisione era stata inizialmente annullata dal Tribunale nel 2023 a seguito di un ricorso di Ryanair, ma la Corte di giustizia, nel gennaio 2025, aveva annullato tale pronuncia rinviando la causa al Tribunale per una nuova valutazione.
Nel nuovo esame, il Tribunale ha stabilito che il requisito della titolarità di una licenza italiana non determina una discriminazione contraria al diritto dell’Unione. Secondo i giudici europei, la differenza di trattamento rispetto alle compagnie aeree stabilite in altri Stati membri è giustificata dalla finalità della misura, rivolta agli operatori maggiormente colpiti dalle restrizioni che hanno interessato i collegamenti da e verso l’Italia durante l’emergenza sanitaria.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto conforme al diritto europeo il requisito relativo al rispetto di un trattamento retributivo minimo per il personale interessato, precisando che tale condizione non introduce una discriminazione basata sulla nazionalità delle imprese, ma si collega alla base di servizio dei lavoratori coinvolti.
Sono stati respinti anche gli argomenti relativi alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento. Ryanair, secondo il Tribunale, non ha dimostrato che i requisiti previsti dal regime producessero effetti restrittivi superiori a quelli normalmente connessi a un aiuto di Stato autorizzato nell’ambito del diritto dell’Unione, né che fossero idonei a scoraggiare l’attività della compagnia sul mercato italiano.
La sentenza riguarda inoltre la proroga e la modifica della misura compensativa successivamente adottata dall’Italia, che ha esteso il regime al periodo successivo e previsto un incremento delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro per il 2021. Anche tale decisione della Commissione era stata impugnata da Ryanair.
Il Tribunale ha infine chiarito che, nell’analisi di un regime di aiuti, la Commissione può concentrarsi sulle caratteristiche generali della misura per valutarne la compatibilità con il mercato interno, senza dover procedere a un esame individuale di ciascun aiuto concesso o degli eventuali effetti indiretti sui gruppi societari di appartenenza dei beneficiari.
Sono stati inoltre respinti i motivi relativi alla presunta violazione dei diritti procedurali di Ryanair e dell’obbligo di motivazione della Commissione.
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