La Commissione europea ha avviato una fase di confronto strategico in vista dell’elaborazione del futuro…
Aiuti di Stato e pandemia: la Corte di giustizia conferma l’annullamento della decisione sulla ricapitalizzazione di Lufthansa
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato l’annullamento della decisione con cui la Commissione europea aveva autorizzato la ricapitalizzazione di Deutsche Lufthansa AG da parte dello Stato tedesco, per un importo complessivo di 6 miliardi di euro, nel contesto della crisi economica generata dalla pandemia di COVID-19.
La misura, notificata nel giugno 2020, si inseriva in un più ampio pacchetto di sostegno volto a ristabilire la solidità finanziaria e la liquidità del gruppo Lufthansa, fortemente colpito dalla contrazione del traffico aereo. L’intervento pubblico si articolava in tre componenti: una partecipazione diretta al capitale, due strumenti ibridi qualificati come partecipazioni tacite – una non convertibile e una con caratteristiche assimilabili a un’obbligazione convertibile – concepiti per rafforzare la struttura patrimoniale della compagnia.
La Commissione aveva ritenuto la misura compatibile con il mercato interno senza avviare un’indagine formale, basandosi sulle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea relative agli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia e sul cosiddetto quadro temporaneo adottato durante l’emergenza sanitaria. Tale valutazione era stata però contestata da Ryanair e Condor, che avevano ottenuto dal Tribunale dell’Unione europea, nel 2023, l’annullamento della decisione.
Investita dell’impugnazione proposta da Lufthansa, la Corte ha ora confermato l’esito del giudizio di primo grado, ritenendo fondato uno degli errori individuati dal Tribunale. In particolare, la Commissione è stata giudicata non conforme al quadro temporaneo nella definizione delle modalità di determinazione del prezzo delle azioni in caso di conversione della partecipazione tacita con caratteristiche obbligazionarie. Secondo la Corte, tale profilo è di per sé sufficiente a giustificare l’annullamento dell’intera decisione.
La pronuncia presenta tuttavia un’articolazione più sfumata rispetto alla sentenza di primo grado. La Corte ha infatti ritenuto che il Tribunale abbia ecceduto nel proprio scrutinio sotto diversi aspetti, contestando alla Commissione valutazioni che rientrano nel suo margine discrezionale. Tra questi figurano il giudizio sull’impossibilità per Lufthansa di reperire finanziamenti sul mercato a condizioni sostenibili, l’assenza di un meccanismo più incisivo di uscita dello Stato dal capitale, la valutazione del potere di mercato della compagnia in alcuni aeroporti e l’adeguatezza degli impegni assunti per preservare la concorrenza.
Su questi punti, la Corte ha richiamato un principio consolidato nel controllo giurisdizionale delle decisioni economiche complesse: al giudice dell’Unione spetta verificare l’assenza di errori manifesti di valutazione, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’autorità amministrativa. Ne deriva che il sindacato giurisdizionale deve mantenersi entro limiti compatibili con la natura tecnica e discrezionale delle decisioni adottate in materia di aiuti di Stato, soprattutto in contesti eccezionali come quello della crisi pandemica.
La decisione si colloca quindi all’intersezione tra due esigenze: da un lato, garantire il rispetto rigoroso delle condizioni poste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato; dall’altro, preservare lo spazio valutativo della Commissione nelle scelte di politica economica adottate in situazioni di emergenza.
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