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Aiuti di Stato: la Corte conferma l’annullamento della decisione della Commissione europea sul regime fiscale spagnolo per acquisizioni indirette

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato dalla Commissione europea contro le sentenze con cui il Tribunale aveva annullato la decisione della stessa Commissione del 15 ottobre 2014 relativa al regime fiscale spagnolo sull’ammortamento dell’avviamento finanziario per acquisizioni indirette di partecipazioni in società estere.

La vicenda trae origine da una misura introdotta in Spagna nel 2002, che consentiva alle imprese residenti, in caso di acquisizione di partecipazioni in società estere, di dedurre dalla base imponibile l’avviamento finanziario generato, attraverso un processo di ammortamento. Dopo una prima valutazione iniziale che sembrava escludere la natura di aiuto di Stato della misura, la Commissione è intervenuta nel 2009 e nel 2011 dichiarando l’incompatibilità con il mercato interno delle acquisizioni effettuate sia all’interno che al di fuori dell’Unione, ordinando il recupero degli aiuti. Tuttavia, aveva concesso eccezioni in nome del legittimo affidamento.

Nel 2014, sulla base di una nuova interpretazione fornita dalle autorità spagnole, la Commissione ha ritenuto che il regime venisse esteso anche alle acquisizioni indirette, ovvero effettuate tramite società holding, e ha quindi classificato questa applicazione come un nuovo aiuto di Stato incompatibile con le norme europee.

La Spagna, assieme a diverse imprese interessate, ha contestato questa lettura e ottenuto dal Tribunale dell’Unione europea l’annullamento della decisione della Commissione. La Corte, chiamata a pronunciarsi sull’impugnazione della Commissione, ha confermato il giudizio di primo grado, riconoscendo che la legittimità delle decisioni iniziali era stata già definitivamente accertata, e che tali decisioni includevano esplicitamente sia le acquisizioni dirette che quelle indirette.

Secondo la Corte, entrambe le tipologie di operazioni sono tutelate dal principio del legittimo affidamento riconosciuto dalla Commissione stessa nelle decisioni iniziali. In tale contesto, ha affermato che il principio della certezza del diritto impedisce alla Commissione di qualificare successivamente come aiuto nuovo e illegittimo una prassi già considerata – e limitatamente ammessa – nelle sue stesse precedenti decisioni.

Con questa pronuncia, la Corte ha chiuso definitivamente la controversia a favore della Spagna e delle imprese interessate, riaffermando i limiti del potere della Commissione in materia di revoca o modifica delle valutazioni precedenti relative agli aiuti di Stato.

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