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Amazon e servizi postali: le attività di logistica e consegna in Italia possono rientrare nella disciplina postale
Secondo l’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea Manuel Campos Sánchez-Bordona, le attività svolte in Italia da alcune società del gruppo Amazon nell’ambito della gestione degli ordini online presentano caratteristiche riconducibili ai servizi postali. Di conseguenza, la normativa italiana che impone agli operatori del settore l’obbligo di ottenere una specifica autorizzazione sarebbe compatibile con il diritto dell’Unione.
La vicenda nasce da una sanzione irrogata nel 2018 dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nei confronti di tre società del gruppo Amazon — Amazon Italia Logistica, Amazon Italia Services e Amazon Italia Transport — per aver svolto attività di recapito senza la necessaria autorizzazione prevista dalla disciplina nazionale sui servizi postali.
Secondo AGCOM, il sistema attraverso cui Amazon garantisce la consegna ai clienti finali dei prodotti acquistati tramite il proprio marketplace non si differenzia sostanzialmente dai servizi offerti dagli operatori postali tradizionali. Le società coinvolte hanno contestato il provvedimento davanti ai giudici italiani e il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale per chiarire se la direttiva europea sui servizi postali consenta agli Stati membri di assoggettare attività di questo tipo al regime autorizzatorio previsto per i fornitori postali.
Nelle conclusioni presentate alla Corte, l’Avvocato generale ha ritenuto che le diverse funzioni svolte dalle società Amazon possano inserirsi nelle varie fasi del ciclo postale.
Per quanto riguarda Amazon Italia Logistica, l’Avvocato generale osserva che l’impresa potrebbe gestire invii già qualificabili come postali. In particolare, spetterà al Consiglio di Stato verificare se le attività svolte nei centri logistici possano essere considerate operazioni di “smistamento”, ossia attività attraverso cui gli invii vengono organizzati e preparati per il successivo inserimento nel processo di distribuzione, con l’ottimizzazione di elementi quali percorsi, tempi e risorse impiegate.
Con riferimento ad Amazon Italia Services, l’Avvocato generale ritiene che la gestione degli armadietti automatici per il ritiro degli ordini (locker) possa rientrare nella fase finale della distribuzione postale. Secondo il parere espresso, il ruolo attivo esercitato nella gestione di tali strumenti e il meccanismo di restituzione automatica al mittente degli invii non ritirati distinguono questo sistema dalla semplice consegna presso una cassetta postale del destinatario.
Anche Amazon Italia Transport potrebbe essere qualificata come fornitore di servizi postali. Pur affidando materialmente le consegne a operatori locali, la società eserciterebbe infatti un controllo determinante sulle modalità di svolgimento del servizio, definendo condizioni operative, procedure e organizzazione del personale coinvolto. Gli operatori incaricati della consegna finale svolgerebbero quindi un’attività principalmente esecutiva secondo indicazioni stabilite da Amazon.
L’Avvocato generale ha infine precisato che la normativa europea consente di considerare come fornitori di servizi postali anche soggetti diversi che intervengono nelle singole fasi del processo, quando il servizio postale viene organizzato attraverso una suddivisione delle attività tra più operatori. Alla luce degli elementi sottoposti dal Consiglio di Stato, le attività svolte dalle tre società del gruppo Amazon sembrerebbero quindi integrare, ciascuna per il proprio ambito, prestazioni riconducibili al settore postale.
Le conclusioni dell’Avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, che dovrà ora pronunciarsi definitivamente sulla questione. Tuttavia, esse indicano un’interpretazione secondo cui i modelli logistici integrati delle grandi piattaforme digitali possono rientrare nella disciplina europea dei servizi postali quando incidono direttamente sulle fasi essenziali della consegna degli invii.
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