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Cartello del trasporto aereo di merci: la Corte respinge le impugnazioni di 12 compagnie aeree e riduce l’ammenda a SAS Cargo Group

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha respinto quasi integralmente le impugnazioni presentate da dodici compagnie aeree contro le sentenze del Tribunale dell’Unione europea relative al cartello nel trasporto aereo di merci, accogliendo solo in parte il ricorso della SAS Cargo Group e riducendo l’importo dell’ammenda che le era stata inflitta. Le decisioni confermano in larga misura la legittimità delle sanzioni irrogate dalla Commissione europea per l’intesa sui prezzi attuata tra il 1999 e il 2006 nel mercato del cargo aereo.

La vicenda trae origine dalla decisione adottata nel novembre 2010 dalla Commissione, con cui sono state sanzionate varie compagnie aeree per un importo complessivo di circa 790 milioni di euro per la partecipazione a un’intesa sui sovrapprezzi carburante e sicurezza e per il rifiuto di riconoscere commissioni su tali supplementi agli spedizionieri. Dopo l’annullamento, totale o parziale, della prima decisione da parte del Tribunale per vizi di motivazione, nel marzo 2017 la Commissione ha adottato una nuova decisione correttiva, infliggendo ammende per circa 776 milioni di euro. I ricorsi proposti contro tale decisione sono stati in gran parte respinti dal Tribunale nel 2022, con alcune riduzioni di ammenda, e successivamente impugnati dinanzi alla Corte.

Nel giudizio di legittimità, la Corte ha confermato la competenza della Commissione a sanzionare l’intesa anche per i servizi di trasporto aereo di merci in entrata nell’Unione o nel SEE, ribadendo che un comportamento adottato al di fuori del territorio dell’Unione può essere sanzionato quando produce effetti prevedibili, immediati e sostanziali nel mercato interno. I giudici hanno ritenuto corretta l’applicazione del criterio degli “effetti qualificati” da parte del Tribunale e hanno respinto le censure relative a presunti errori nella valutazione di tali effetti.

La Corte ha inoltre confermato la qualificazione dei comportamenti come “infrazione unica e continuata”, ricordando che la partecipazione di un’impresa a un cartello può essere accertata anche in assenza di prove dirette per singoli periodi, purché fondata su indizi oggettivi e concordanti, e che una compagnia aerea può essere ritenuta responsabile anche per collegamenti che non opera direttamente quando contribuisce agli obiettivi comuni dell’intesa ed è consapevole dei comportamenti illeciti degli altri partecipanti. È stata respinta anche l’eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in Cassazione, poiché non può essere rilevata d’ufficio e deve essere dedotta dalla parte interessata già dinanzi al Tribunale.

L’unica censura accolta riguarda il calcolo dell’ammenda inflitta alla SAS Cargo Group. La Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nell’includere nella base di calcolo determinati ricavi per garantire una presunta parità di trattamento, in assenza di elementi che dimostrassero che gli stessi criteri fossero stati applicati alle altre compagnie sanzionate. In mancanza di prova di una differenza di trattamento, non era possibile modificare l’ammenda sulla base del principio di uguaglianza. Di conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza del Tribunale su questo punto specifico e ha fissato un importo dell’ammenda inferiore per la SAS Cargo Group, lasciando invece inalterate le sanzioni per le altre compagnie aeree coinvolte.

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