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Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologia decentralizzata nelle finanze e cripto attività

di

Maria Elena Orlandini

 

Lo scorso giugno la Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la: “Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologia decentralizzata nelle finanze e cripto attività”, con la quale ha sollevato una serie di problematiche giuridiche ed economiche connesse al fenomeno della finanza digitale.

La comunicazione, difatti, si compone di 5 paragrafi, ove nel primo vengono elencate le caratteristiche dell’applicazione delle tecnologie decentralizzate ai servizi finanziari; nel secondo viene descritto lo stato della cooperazione internazionale e del contesto normativo della materia relativa alla tecnofinanza; nel terzo vengono elencati i principi e i punti di riferimento per gli intermediari vigilati soggetti che devono vigilare sul sistema dei pagamenti; nel quarto vengono mostrati i rischi in cui incorrono gli investitori di cripto attività e infine nel quinto paragrafo vengono palesati i prossimi step con i quali la Banca d’Italia è intenzionata a contribuire allo sviluppo delle nuove tecnologie.

L’utilizzo delle tecnologie decentralizzate, ossia le Distributed Ledger Technology (DLT) ha palesato una serie di rischi e responsabilità anche per le Autorità di Vigilanza, protagoniste della governance algoritmica sottesa alla finanza tecnologica. In particolare, ciò che desta maggiori preoccupazioni è l’anonimato che si cela nelle transazioni virtuali in cui vengono impiegati le c.d. monete virtuali (dette anche criptomonete).

L’anonimato e la mancata trasparenza nelle transazioni ha aumentato il rischio che nelle operazioni online venissero investiti i proventi di un delitto, aumentando così il perfezionarsi del delitto di riciclaggio.

Si è osservato come in molteplici casi il denaro, proveniente da un delitto, sia stato convertito in criptomonete e poi riconvertito nuovamente in moneta avente corso legale al fine di nascondere qualsiasi origine e provenienza dello stesso.

Di fronte a tale scenario, la Banca d’Italia ha avvertito l’esigenza di delineare una serie di compiti, maggiormente specifici volti a migliorare – un’adeguata definizione delle fasce di clientela a cui si intende offrire o distribuite i prodotti o servizi cripto, valutando ex ante ipotetici rischi per cui si chiede di introdurre dei limiti che operino sulla situazione reddituale e patrimoniale del cliente riguardo i servizi di wallet, exchange piattaforme di trading;

  • la correttezza del rapporto con la clientela attraverso un’adeguata informativa sui rischi e caratteristiche connesse alla cripto attività, anche rafforzando le procedure per la rilevazione delle frodi e per la gestione dei reclami;
  • l’adozione di presidi necessari al contenimento dei rischi operativi e della cybersecurity;
  • di adeguare i flussi informativi verso gli organi aziendali e le funzioni di controllo interno;
  • di adottare degli assetti organizzativi coerenti ed adeguanti che assicurino un efficace presidio dei rischi da essi derivanti, la tutela della clientela, la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse con altre attività svolte.

Inoltre, la Banca d’Italia ha evidenziato la necessità di una maggiore cooperazione tra le Autorità nazionali e sovranazionali al fine di attuare i principi contenuti nella regolamentazione MiCAR, in corso di definizione, con la quale gli intermediari saranno coinvolti maggiormente nella valutazione della fase autorizzativa dei singoli progetti.

Il quadro di sorveglianza, così delineato dalla. MiCAR si rivolge ai gestori di schemi e alle funzionalità che ne supportano l’offerta e l’utilizzo dei wallets digitali, ossia quei portafogli di monete virtuali.

Con la predetta comunicazione, inoltre, la Banca d’Italia si auspica una maggiore informazione alla clientela riguardo gli investimenti in tema di cripto attività al fine di tutelarla e metterla a conoscenza dei possibili rischi collegati alle criptomonete.

 

 

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