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Concorrenza nel settore Euro Interest Rate Derivatives: la Corte di Giustizia conferma l’annullamento della sanzione di 33,6 milioni di euro inflitta al Gruppo HSBC

Il gruppo HSBC è un gruppo bancario, uno dei suoi principali core è il settore bancario e dei mercati globali. HSBC Holdings è la
società madre di HSBC France, e quest’ultima è la società madre di HSBC Bank. HSBC France e HSBC Bank sono responsabili della negoziazione degli Euro Interest Rate Derivatives (EIRD). HSBC France è responsabile dell’invio dei tassi d’interesse al panel Euro Interbank Offered Rate (Euribor).

A seguito di ispezioni presso le sedi di una serie di istituti finanziari, comprese le sedi di HSBC, la Commissione ha avviato una procedura d’infrazione. Il 7 dicembre 2016, la Commissione ha accertato che Crédit agricole, HSBC e JPMorgan Chase avevano partecipato a un
infrazione unica e continuativa consistente nella restrizione o distorsione della concorrenza nel settore EIRD. Per questa violazione, la Commissione ha inflitto a HSBC un’ammenda di 33 606 000 EUR.
Con sentenza del 24 settembre 2019, il Tribunale dell’Unione europea ha ampiamente confermato quello della Commissione constatando che HSBC aveva partecipato a una violazione del diritto della concorrenza. Tuttavia, ha annullato l’ammenda inflitta per insufficienza di motivazioni.

Con la sua odierna sentenza, la Corte di giustizia annulla la sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge l’azione promossa da HSBC Holdings plc. Resta invece ferma la sentenza impugnata, nella parte in cui annulla la sanzione inflitta al gruppo HSBC.
A tal riguardo, la Corte di giustizia constata che il ragionamento del Tribunale relativo alla presunzione di innocenza era viziata da due errori di diritto. La Corte di giustizia constata inoltre che il Tribunale ha applicato un criterio errato quando ha affermato che spettava alle società HSBC dimostrare che le discussioni erano direttamente correlate e necessarie al funzionamento del mercato EIRD o che soddisfavano le condizioni di cui all’articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Come un errore l’ha indotta a non esaminare le argomentazioni delle società HSBC secondo cui gli scambi sui mid avevano effetti favorevoli alla concorrenza, mentre tali scambi erano stati sollevati da dette società al fine di metterne in discussione la caratterizzazione come restrizione per oggetto. Ritenuto che lo stato del procedimento nella causa T-105/17 è tale da consentirle di statuire definitivamente sui motivi dedotti, la Corte esamina poi i motivi dinanzi al Tribunale come riguarda le conclusioni della Commissione relative a un’infrazione per oggetto e a un’infrazione unica e continuata, e violazione della presunzione di innocenza, del diritto ad una buona amministrazione e dei diritti della difesa. La Corte di giustizia respinge il ricorso delle società HSBC che contesta la conclusione secondo cui essa avrebbe partecipato al cartello in questione.

 

 

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