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Consob e Banca d’Italia aggiornano il documento sul riparto delle competenze Emir (14 aprile 2026)
La Consob e la Banca d’Italia hanno pubblicato un aggiornamento del documento ricognitivo sul riparto delle competenze in materia di EMIR, con l’obiettivo di allinearne i contenuti alle più recenti evoluzioni normative europee e di razionalizzarne l’impianto complessivo. L’intervento si inserisce nel quadro del Regolamento (UE) n. 648/2012, relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2024/2987.
L’aggiornamento non modifica le indicazioni operative già fornite alle controparti con la comunicazione Consob del 6 maggio 2016, che restano pertanto invariate. La revisione si concentra piuttosto sull’adeguamento formale e sistematico del documento, rendendo più chiara la distribuzione delle responsabilità di vigilanza tra le due autorità nazionali competenti.
Il documento si fonda sul quadro delineato dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, che individua, all’articolo 4-quater, le autorità responsabili del rispetto degli obblighi EMIR per i soggetti vigilati. In questo contesto, Consob e Banca d’Italia operano secondo le rispettive attribuzioni: la prima con competenze in materia di trasparenza e correttezza dei comportamenti, la seconda con responsabilità sulla stabilità patrimoniale e sulla sana e prudente gestione degli intermediari. Il medesimo impianto normativo prevede inoltre forme di collaborazione tra autorità, anche attraverso lo scambio di informazioni, al fine di garantire coerenza ed efficacia nell’azione di vigilanza.
Un elemento centrale del documento aggiornato riguarda la precisazione delle competenze rispetto agli obblighi EMIR che richiedono una delimitazione più puntuale dei ruoli, oltre quanto già stabilito dalla normativa primaria. In particolare, la Consob è individuata come autorità competente per gli obblighi in materia di compensazione, conto attivo e trasparenza, mentre per i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione è prevista una competenza condivisa con la Banca d’Italia.
La ripartizione delle funzioni di vigilanza viene articolata anche in relazione alla tipologia di soggetti coinvolti. Il documento distingue tra controparti finanziarie – tra cui banche, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio e gestori di fondi di investimento alternativi – e controparti non finanziarie, a loro volta differenziate in base al regime di vigilanza cui sono sottoposte. Per queste ultime, la competenza può ricadere sulla Banca d’Italia nei casi di vigilanza prudenziale, oppure sulla Consob quando si tratta di soggetti non vigilati da altre autorità ai sensi della disciplina vigente.
La struttura del documento è organizzata in modo da associare, per ciascuna categoria omogenea di soggetti, gli adempimenti previsti da EMIR e le corrispondenti responsabilità di supervisione. Ne emerge un modello di vigilanza funzionale, in cui la distribuzione delle competenze è determinata sia dalla natura della controparte sia dal contenuto specifico degli obblighi normativi.
L’aggiornamento tiene inoltre conto del contesto europeo di supervisione, precisando che, per quanto riguarda la Banca d’Italia, il riferimento include anche le eventuali competenze esercitate dalla Banca centrale europea nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Questa integrazione riflette la dimensione multilivello della regolamentazione finanziaria, nella quale le autorità nazionali operano in coordinamento con le istituzioni europee.
Nel complesso, il nuovo documento si configura come uno strumento di chiarificazione e sistematizzazione, volto a rendere più trasparente l’assetto delle competenze in materia di EMIR senza introdurre innovazioni sostanziali negli obblighi già vigenti per gli operatori.
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