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Cripto-attività: verso la fine del periodo transitorio MiCA, l’Esma richiama operatori e investitori agli obblighi

Con l’avvicinarsi del 1° luglio 2026, termine definitivo del periodo transitorio previsto dal Regolamento MiCA, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha fornito chiarimenti operativi rivolti sia agli intermediari sia agli investitori, delineando le condizioni per l’accesso legittimo al mercato europeo delle cripto-attività.

A partire da tale data, la prestazione di servizi su cripto-attività nell’Unione europea sarà riservata esclusivamente ai soggetti autorizzati ai sensi del regolamento. Il passaggio segna il completamento del quadro normativo europeo in materia e introduce un regime pienamente vincolante, destinato a incidere in modo significativo sull’operatività degli operatori.

Per i prestatori di servizi per le cripto-attività non ancora autorizzati, l’ESMA richiede la predisposizione di piani di dismissione ordinata, finalizzati a garantire la tutela dei clienti nella fase di uscita dal mercato regolamentato. Tali piani devono assicurare il trasferimento delle attività verso operatori autorizzati o verso soluzioni di auto-custodia, evitando impatti economici negativi per gli utenti. Viene inoltre sottolineata la necessità che tali strumenti siano concreti, immediatamente attuabili e conformi ai requisiti applicabili, inclusi quelli in materia di condotta, requisiti prudenziali e antiriciclaggio.

Diversa è la posizione dei soggetti già autorizzati, ai quali viene richiesto di gestire in modo ordinato la transizione, in particolare aggiornando i rapporti contrattuali con la clientela esistente e adeguando le procedure di onboarding ai nuovi standard normativi.

Un ulteriore profilo di rilievo riguarda gli operatori stabiliti al di fuori dell’Unione europea. L’ESMA ribadisce che tali soggetti non possono prestare servizi a investitori europei, salvo la limitata eccezione della cosiddetta sollecitazione inversa. Il divieto si estende anche ai rapporti tra imprese e si accompagna a restrizioni specifiche in materia di esternalizzazione: alcune funzioni, come la custodia, non possono essere affidate a entità non autorizzate, anche se appartenenti allo stesso gruppo societario, al fine di evitare forme indirette di prestazione non conforme.

L’Autorità richiama inoltre l’attenzione delle autorità nazionali di vigilanza sull’importanza di monitorare i rischi connessi alla prosecuzione dell’attività da parte di soggetti non autorizzati oltre la scadenza del periodo transitorio. In questo quadro, la Consob continuerà a operare in coordinamento con l’ESMA e con le altre autorità competenti per garantire un’applicazione coerente del regolamento.

Accanto alle indicazioni per gli operatori, l’ESMA rivolge un’esplicita avvertenza agli investitori, sottolineando che non tutti i fornitori attivi dopo il 1° luglio saranno necessariamente autorizzati e che il livello di tutela dipende dalla natura del soggetto con cui si intrattiene il rapporto. Gli investitori sono pertanto invitati a verificare l’autorizzazione dei prestatori, a identificare con precisione l’entità giuridica effettivamente coinvolta nella prestazione del servizio e a esaminare con attenzione la documentazione contrattuale.

Viene inoltre raccomandato di adottare decisioni tempestive in merito alla gestione delle proprie posizioni, valutando il trasferimento delle cripto-attività verso operatori autorizzati o strumenti di auto-custodia, oppure la chiusura dei rapporti con soggetti non conformi, tenuto conto dei maggiori rischi giuridici ed economici connessi a tali situazioni.

Nel complesso, la comunicazione dell’ESMA evidenzia il passaggio da una fase transitoria a un regime pienamente regolato, nel quale la conformità agli standard europei diventa condizione essenziale per operare nel mercato delle cripto-attività.

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