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Danni da vaccino e tutela dei consumatori: l’Avvocata Generale Medina interviene sulla decorrenza dei termini di prescrizione

In un parere reso recentemente alla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’Avvocata Generale Laila Medina ha proposto una lettura della direttiva sulla responsabilità da prodotti difettosi che rafforza il diritto dei consumatori a un rimedio effettivo, in particolare nei casi di danni di natura progressiva. Il caso oggetto della causa riguarda una cittadina francese che, dopo aver ricevuto un vaccino prodotto da Sanofi Pasteur, ha sviluppato una serie di disturbi persistenti, la cui causa è stata attribuita, alcuni anni dopo, a uno degli elementi contenuti nel preparato.
L’interessata ha promosso un’azione legale nei confronti del produttore, invocando sia la responsabilità per colpa, secondo il diritto nazionale, sia la responsabilità oggettiva per prodotto difettoso prevista dalla normativa europea. I giudici francesi, però, avevano ritenuto l’azione prescritta, in base all’articolo 11 della direttiva 85/374/CEE, che prevede un termine massimo di dieci anni a partire dalla messa in circolazione del prodotto.
Nel parere presentato, l’Avvocata Generale Medina mette in discussione l’applicazione automatica di questo limite temporale nei casi in cui il danno sia legato a una patologia a evoluzione lenta. Secondo tale impostazione, il termine decennale non può iniziare a decorrere prima che la condizione della persona danneggiata si sia stabilizzata, cioè quando il quadro clinico abbia cessato di evolvere e risulti sufficientemente definito da poter individuare l’entità del danno e i suoi legami causali con il prodotto.
Il punto centrale del ragionamento dell’Avvocata Generale riguarda il diritto a un ricorso effettivo, garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Applicare rigidamente il termine di dieci anni, senza considerare le particolarità dei danni progressivi, rischierebbe di compromettere l’effettività della tutela giurisdizionale, soprattutto nei casi in cui la stabilizzazione del danno avvenga solo dopo il decorso del termine. In tali circostanze, la persona danneggiata si troverebbe privata della possibilità di esercitare un diritto, nonostante non fosse in condizione di farlo prima.
Il parere si sofferma anche sull’interpretazione dell’articolo 10 della direttiva, relativo al termine triennale per l’esercizio dell’azione, collegato alla conoscenza del danno, del difetto e del nesso causale. Anche in questo caso, l’Avvocata Generale invita a un’interpretazione autonoma e uniforme, che tenga conto delle reali possibilità dell’interessato di acquisire consapevolezza di tutti gli elementi necessari per agire.
Pur non vincolanti, le conclusioni dell’Avvocata Generale forniscono alla Corte una base interpretativa orientata alla tutela dei diritti del consumatore, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento europeo. L’esito della causa potrebbe incidere in modo significativo sull’applicazione della direttiva nei casi futuri che coinvolgono danni a insorgenza ritardata, specialmente in ambito medico-sanitario.
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