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Dati biometrici e indagini penali: la Corte UE limita i rilievi sistematici e ne condiziona la legittimità

La raccolta di dati biometrici da parte delle autorità di polizia non può avvenire in modo automatico o generalizzato, ma deve essere giustificata caso per caso e risultare strettamente necessaria. È quanto chiarito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea in una decisione che definisce i limiti entro cui possono essere effettuati rilievi segnaletici, come impronte digitali e fotografie, nell’ambito di indagini penali.

La pronuncia nasce da una vicenda avvenuta in Francia, dove un cittadino, fermato a Parigi nel 2020 durante una manifestazione non autorizzata, aveva rifiutato di sottoporsi a rilievi dattiloscopici e fotografici. Nonostante il successivo proscioglimento rispetto ai reati inizialmente contestati, il rifiuto gli era valso una condanna, da cui è scaturita la controversia sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell’Unione.

Investita della questione dalla Corte d’appello di Parigi, la Corte di giustizia ha ribadito che i dati biometrici rientrano tra le categorie di dati personali particolarmente sensibili e, come tali, richiedono un livello di tutela rafforzato. Il loro trattamento è ammesso solo quando sia effettivamente necessario e accompagnato da garanzie adeguate per i diritti dell’interessato.

Secondo i giudici europei, il semplice sospetto di un reato non è sufficiente, di per sé, a giustificare la raccolta di questi dati. Le autorità devono invece motivare in modo chiaro la decisione di procedere al rilievo segnaletico, anche con una spiegazione sintetica, ma tale da consentire alla persona interessata di comprendere le ragioni della misura e, se del caso, di contestarla.

Un sistema che preveda il ricorso sistematico a tali rilievi, senza una valutazione individuale della necessità, è incompatibile con il diritto dell’Unione. Una simile impostazione porterebbe infatti a una raccolta indiscriminata di dati biometrici, in contrasto con i principi di proporzionalità e limitazione delle finalità.

La Corte ha inoltre affrontato il tema delle sanzioni per chi rifiuta di sottoporsi a questi rilievi. Secondo la decisione, una sanzione può essere legittima solo se la richiesta di raccolta dei dati rispetta il requisito della stretta necessità. In ogni caso, anche la sanzione deve essere conforme al principio di proporzionalità previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La sentenza fornisce così indicazioni rilevanti per l’equilibrio tra esigenze investigative e tutela dei diritti fondamentali, chiarendo che l’uso di strumenti invasivi come la raccolta di dati biometrici richiede sempre una valutazione puntuale e motivata, e non può trasformarsi in una prassi automatica.

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