By asa Diritti connessi al diritto d’autore e tutela, circolazione, e commercio dei beni culturali. Ma anche riproduzione dei beni culturali, bigliettazione elettronica ed erogazioni liberali. Sono questi i punti principali del Ddl Concorrenza al centro della relazione illustrativa alla Commissione Cultura della Camera da parte di Manuela Ghizzoni (Pd). La VII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle commissioni VI e X, presumibilmente entro questa settimana. Per domani è previsto il dibattito in commissione. Il provvedimento, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, è arrivato questa settimana a Montecitorio dopo un percorso lungo e non senza inciampi. La Camera lo aveva esaminato e votato in prima lettura il 7 ottobre del 2015 per inviarlo poi al Senato da dove ha ricevuto il via libera lo scorso 3 maggio. Palazzo Madama ha apportato modifiche significative al testo, molte proprio relative al settore della cultura. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, ha annunciato che, in sostanza, si tratta di una legge blindata perché, ha detto, “non possiamo permetterci di riaprirla”.
Diritto d’autore
Con riferimento ai diritti connessi al diritto d’autore, il disegno di legge reca nuove disposizioni, si legge nella relazione della Ghizzoni che AgCult ha potuto visionare, “in materia di compensi spettanti per l’utilizzo di fonogrammi. In particolare, modifica le previsioni vigenti – in base alle quali l’esercizio del diritto spetta al produttore, che ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori interessati – disponendo il riconoscimento distinto di tali compensi al produttore di fonogrammi e agli artisti interpreti o esecutori e attribuendo l’esercizio del diritto a ogni impresa che svolga attività di intermediazione dei diritti connessi, alla quale il produttore e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito mandato in forma scritta”. Il ddl dispone, inoltre, che il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori non è rinunciabile, né cedibile.
La riproduzione dei beni culturali
La disposizione contenuta nel comma 172 va a modificare due passaggi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (già modificati nel 2014 dal decreto Art Bonus) semplificando ulteriormente la riproduzione dei beni culturali, in particolare estendendo le ipotesi in cui la stessa non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone.
Più nello specifico, spiega Ghizzoni, “il comma 3, inserisce tra le ipotesi nelle quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni quelle eseguite (direttamente) da privati per uso personale o per motivi di studio, che pertanto si aggiungono a quelle richieste (ad altri) dagli stessi soggetti per i medesimi fini. Il comma 3-bis, estende la riproduzione libera, a determinate condizioni, ai beni finora esclusi, cioè quelli bibliografici e archivistici, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità, in ragione del loro contenuto sensibile. Inoltre, con riferimento alla libera divulgazione, con qualsiasi mezzo, delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, elimina il divieto di utilizzo di tali immagini a scopo di lucro indiretto, all’intuibile scopo di consentirne la libera pubblicazione, ad esempio, all’interno di una pubblicazione scientifica”.
Nuovi limiti e soglie di valore per tutela e vincoli di beni culturali
Le previsioni recate dai commi 176 e 177 – introdotti dal Senato – sono, invece, finalizzate al conseguimento di tre obiettivi, che potrebbero essere così sintetizzati:
-
innalzamento ed omogeneizzazione della soglia, da 50 a 70 anni di età, sopra la quale i beni sono soggetti alle disposizioni di tutela (ora, i 70 anni sono previsti solo per gli immobili pubblici);
-
anche a seguito della modifica della soglia di cui sopra, introduzione di una nuova ipotesi di vincolo, destinata a dichiarare l’eccezionale interesse culturale di cose che ora potrebbero non essere vincolate;
-
semplificazione delle procedure per la esportazione e la circolazione delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato (mediante l’intervento sulle soglie di valore e l’introduzione del passaporto delle opere e dell’autocertificazione, quest’ultima oggi già praticata).
I ‘nuovi’ beni culturali
Il ddl introduce una nuova categorie di cose che possono essere considerate bene culturale: sono beni, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della nazione” e per i quali sia intervenuta la “dichiarazione di interesse culturale”. Per tale nuova categoria, si stabilisce inoltre che la dichiarazione di interesse culturale è adottata dal “competente organo centrale del Mibact”, vale a dire la specifica Direzione generale, mentre per le altre ipotesi (disciplinate dall’articolo 39 del regolamento di organizzazione del Ministero, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171 del 2014) la dichiarazione resta di competenza delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale.
Le soglie di età
Cambia anche la soglia di età al di sotto della quale determinate categorie di cose non sono soggette alle disposizioni di tutela. La modifica proposta, chiarisce la relatrice in VII Commissione, “rimuove l’attuale distinzione di soglia di età tra beni immobili e beni mobili (articolo 10, comma 1 del Codice) appartenenti a soggetti pubblici, nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico così come quella tra cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante e collezioni, o serie di oggetti che, per tradizione, o fama, o rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse: in entrambi i casi le disposizioni di tutela si applicano in caso di autore deceduto o la cui esecuzione risalga a più di 70 anni”. Al contrario di quanto previsto dalla precedente disposizione, “le cose che rientreranno nella nuova categoria di “bene culturale non sono soggette alle disposizioni di tutela se sono opera di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni”.
In coordinamento con tali disposizioni, illustra la deputata dem, “si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sotto della quale: le opere di pittura, scultura, grafica e qualsiasi oggetto d’arte sono soggetti (solo) alle specifiche disposizioni di tutela individuate dall’articolo 11 del Codice, tra le quali l’obbligo che all’acquirente dell’opera sia consegnata la documentazione che ne attesti l’autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; per le cose mobili di cui all’articolo 10, comma 1 del Codice vige la presunzione di interesse culturale; sono considerati inalienabili i beni mobili appartenenti al demanio culturale, se inclusi in raccolte appartenenti a Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali e al di sopra della quale le cose mobili, appartenenti a Stato, regioni, altri enti pubblici territoriali, o ad ogni altro ente ed istituto pubblico o a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che siano opera di autore non più vivente, sono considerate inalienabili (solo) fino alla conclusione del procedimento di verifica dell’interesse culturale”.
La circolazione dei beni culturali
Il comma 176 dispone pure alcuni interventi circa la disciplina della circolazione dei beni culturali. In particolare, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale è vietata l’uscita dal territorio nazionale delle cose mobili appartenenti ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, del Codice, che siano opera di autore non più vivente, fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell’interesse culturale, e al di sopra della quale è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio nazionale delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale e siano opera di autore non più vivente, al contempo circoscrivendo la necessità di autorizzazione alle cose il cui valore sia superiore ad euro 13.500, fatta eccezione per reperti archeologici, smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi. L’ufficio di esportazione ha tempo 60 giorni per avviare il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale qualora reputi che le cose possano rientrare tra quelle che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico “eccezionale”.
Con riguardo all’attestato di libera circolazione, si precisa che gli indirizzi di carattere generale ai quali devono attenersi gli uffici di esportazione ai fini del suo rilascio (o rifiuto) sono stabiliti con decreto del Ministro, da adottare entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, (e non più, genericamente, “dal Ministero”), e si eleva (da 3) a 5 anni la relativa validità. Il decreto dovrà istituire anche un apposito ‘passaporto’ per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.
Riguardo alla validità della licenza di esportazione al di fuori del territorio dell’Unione europea dei beni culturali elencati nell’allegato A del Codice, essa si estende (da sei mesi) ad un anno e si porta (da 30) a 48 mesi il termine che può intercorrere fra il rilascio dell’attestato di libera circolazione e il rilascio della licenza. Inoltre, si eleva (da 50) a 70 anni la soglia di età al di sopra della quale, per determinati beni è necessaria la licenza di esportazione ed è obbligatoria la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio.
Commercio di beni antichi o usati
Infine, in materia di esercizio del commercio di cose antiche o usate, si dispone che “il registro nel quale devono essere eseguite giornalmente le relative annotazioni è tenuto in formato elettronico, con caratteristiche tali da consentire la consultazione in tempo reale da parte del soprintendente e che sia diviso in due elenchi: il primo, relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all’ufficio di esportazione; il secondo, relativo alle “cose per le quali l’attestato” è rilasciato in modalità informatica senza necessità di presentazione della cosa all’ufficio di esportazione. In merito, la relatrice Ghizzoni suggerisce che nel caso in cui “ci si riferisce all’attestato di libera circolazione parrebbe utile un coordinamento con le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, (presentazione delle cose al competente ufficio di esportazione), anche per specificare le categorie di beni a cui si applicano le diverse modalità di rilascio dell’attestato stesso”.
Bigliettazione elettronica ed erogazioni liberali
Di interesse della Commissione possono essere considerati anche i commi 48, già presente nel testo trasmesso dalla Camera, e da 49 a 54, inseriti durante l’esame al Senato. In particolare, il comma 48 prevede la possibilità di utilizzare la bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche con l’addebito diretto su credito telefonico, per l’acquisto di titoli d’accesso a istituti e luoghi della cultura, manifestazioni culturali, di spettacolo e intrattenimento.
I commi da 50 a 54, conclude la Ghizzoni, riguardano “le erogazioni liberali” da effettuare anche tramite credito telefonico, “destinate, fra l’altro, alle Onlus, fra le quali, per quanto di nostro interesse, quelle che svolgono attività nei settori dell’istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, della promozione della cultura e dell’arte, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale”. In particolare, prevedono che tali erogazioni possono essere effettuate tramite credito telefonico, secondo modalità da definire con decreto interministeriale.
La relatrice Ghizzoni ricorda, infine, che “l’articolo 20, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera e presente nel testo elaborato dalla Commissione in sede referente al Senato, recante disposizioni volte alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica, è stato soppresso nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, evidentemente a seguito dalla nuova disciplina in argomento recata dall’articolo 31 della legge in materia di cinema”.
Cosa prevede il ddl Concorrenza approvato dal Senato
(via www.agcult.it)