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Privacy, diritto all’oblio anche per i dati che rendono identificabile una persona

(Via Istituto per le Politiche dell’Innovazione)

Il diritto all’oblio può essere invocato – in casi particolari – anche partendo da dati presenti sul web che non siano il nome e il cognome dell’interessato, nel caso in cui essi lo rendano comunque identificabile, anche in via indiretta.

E’ il principio che ha fissato il Garante Privacy decidendo sul reclamo di un professionista che aveva richiesto a Google la deindicizzazione di una Url che risultava reperibile on line digitando non il proprio nome, ma il riferimento alla sua qualifica di presidente di una determinata cooperativa.

La Url – fa sapere l’Autorità Garante nella sua Newsletter – faceva riferimento ad una notizia non più attuale e non aggiornata, relativa ad un rinvio a giudizio avvenuto dieci anni prima, riguardo al quale era poi però intervenuta una sentenza definitiva di assoluzione. La permanenza in rete della notizia rappresentava, ad avviso dell’interessato, un gravissimo e irreparabile pregiudizio alla propria reputazione.

Alla richiesta dell’interessato di rimuovere l’Url contestata, Google aveva opposto rifiuto sostenendo che fosse inammissibile una richiesta di deindicizzazione per chiavi di ricerca che non includono il nome e il cognome di una persona fisica, sulla base di quelli che riteneva essere i principi fissati dalla Corte di Giustizia dell’Ue nella Sentenza “Google Spain”.

L’Autorità – in tale specifica circostanza – ha ritenuto fondata la richiesta del professionista, sulla base del Regolamento europeo che definisce dato personale “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.

Fonte: Istituto per le Politiche dell’Innovazione

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