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Doping, Corte UE: la pubblicazione online delle sanzioni è compatibile con il GDPR, ma servono garanzie di proporzionalità

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che la pubblicazione online dei nomi degli atleti professionisti sanzionati per violazioni delle norme antidoping può essere compatibile con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), purché siano rispettati i principi di proporzionalità e tutela dei diritti fondamentali.

La decisione affronta uno dei temi più rilevanti dell’ecosistema digitale: il bilanciamento tra trasparenza, interesse pubblico e protezione dei dati personali nella diffusione di informazioni attraverso Internet.

La pronuncia nasce dal ricorso di quattro atleti sanzionati in Austria, i cui dati – nome, disciplina sportiva, violazione contestata, durata della squalifica e periodo di efficacia della sanzione – sono stati pubblicati sui siti web delle autorità antidoping nazionali. Gli interessati avevano contestato la compatibilità di tale diffusione con il GDPR, sostenendo che le informazioni divulgate dovessero essere considerate dati relativi alla salute o dati assimilabili a quelli riguardanti condanne penali.

La Corte esclude, in linea generale, entrambe le qualificazioni. Le informazioni sulle violazioni antidoping non costituiscono automaticamente dati sanitari, salvo il caso in cui la pubblicazione della sostanza vietata o del metodo utilizzato consenta, anche indirettamente, di desumere informazioni sullo stato di salute dell’atleta. Allo stesso modo, le sanzioni disciplinari previste dalla normativa antidoping non sono assimilabili a condanne penali, trattandosi di misure rivolte a una specifica categoria di soggetti e finalizzate al rispetto delle regole sportive.

Sotto il profilo della protezione dei dati, la Corte riconosce che la pubblicazione online delle sanzioni può perseguire un obiettivo di interesse generale, contribuendo alla trasparenza, alla prevenzione del doping, all’efficacia delle sanzioni e alla tutela dell’integrità delle competizioni sportive. La diffusione delle informazioni può inoltre risultare necessaria per informare soggetti direttamente coinvolti, come federazioni sportive, organizzatori di eventi, sponsor e datori di lavoro.

La Corte sottolinea tuttavia che il trattamento dei dati personali deve essere sottoposto a una valutazione caso per caso. L’autorità responsabile della pubblicazione deve poter effettuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla trasparenza e i diritti dell’interessato, verificando che la diffusione dei dati sia strettamente necessaria e proporzionata, anche con riferimento alla durata della permanenza delle informazioni online.

Sul piano delle garanzie procedurali, la sentenza rafforza il ruolo delle autorità di protezione dei dati. Gli atleti devono infatti poter presentare un reclamo preventivo all’autorità nazionale competente quando vi siano elementi concreti che facciano ritenere imminente la pubblicazione dei propri dati, consentendo così un controllo anticipato della conformità del trattamento al GDPR.

La decisione conferma quindi che il diritto europeo non esclude la pubblicazione online di informazioni disciplinari per finalità di interesse pubblico, ma ribadisce che anche in questi casi la trasparenza digitale deve essere accompagnata da adeguate garanzie di protezione dei dati personali, controllo preventivo e rispetto del principio di proporzionalità.

 

 

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