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E-book e giornali digitali, no della Corte di Giustizia all’Iva agevolata
In base all’attuale direttiva Iva è giustificata una differenza di trattamento tra i libri cartacei e quelli digitali, in base a cui gli ebook non hanno diritto ad usufruire di un’aliquota Iva ridotta.
E’ quanto ha stabilito la Corte Ue con una recentissima sentenza che conferma il parere dell’avvocato generale dello scorso settembre.
Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, “il principio della parità di trattamento non osta a che libri, giornali e riviste digitali forniti per via elettronica siano esclusi dall’applicazione di un’aliquota Iva ridotta” in quanto la vecchia “direttiva Iva è valida sotto tale profilo”.
Unica eccezione, i “libri digitali forniti tramite un supporto fisico come un cd-rom”. Questo “è la conseguenza del particolare regime di Iva applicabile al commercio elettronico”.
Esaminando una causa (C-390/15) promossa dalla Corte Costituzionale polacca, gli eurogiudici hanno ribadito che è legittima la distinzione tra libri e giornali cartacei (Iva ridotta, in Italia al 4%) e libri in formato ebook, consultabili in streaming o con download, con l’unica eccezione appunto dei cd rom.
“Tenuto conto delle continue evoluzioni cui sono soggetti i servizi elettronici nel loro complesso – si legge infatti nel comunicato stampa diffuso dalla Corte – si è ritenuto necessario assoggettare tali servizi a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l’aliquota Iva loro applicabile potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata”.
“Orbene – proseguono i giudici UE – escludendo l’applicazione di un’aliquota Iva ridotta ai servizi forniti per via elettronica, il legislatore dell’Unione evita ai soggetti passivi e alle amministrazioni fiscali nazionali di dover esaminare, per ogni tipo di servizio elettronico fornito, se esso rientri in una delle categorie di servizi che possono beneficiare di una simile aliquota in forza della direttiva IVA. Di conseguenza, una misura siffatta deve essere considerata idonea a realizzare l’obiettivo perseguito dal particolare regime di IVA applicabile al commercio elettronico. Peraltro, ammettere che gli Stati membri abbiano la possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica, come consentito per la fornitura di libri del genere su qualsiasi tipo di supporto fisico, – continua la Corte – equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d’insieme della misura voluta dal legislatore dell’Unione, consistente nell’escludere tutti i servizi elettronici dalla possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta”.
Per quanto riguarda l’obbligo di consultare il Parlamento europeo nel corso del procedimento legislativo, la Corte sottolinea ancora che tale obbligo implica che il Parlamento sia nuovamente consultato ogni volta che l’atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale esso è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dal Parlamento stesso.
Nel frattempo la Commissione Ue a inizio dicembre ha già presentato la proposta di una nuova direttiva sull’Iva per l’e-commerce con l’obiettivo di ammodernarla, includendo la possibilità di un taglio dell’imposta sul valore aggiunto anche per tutte le pubblicazioni digitali.
8 marzo 2017
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