La Commissione Europea ha avviato una consultazione pubblica nell’ambito dell’iniziativa GreenData4All, con l’obiettivo di raccogliere…
Editoria giornalistica nell’occhio del ciclone

di Maria Letizia Bixio Mentre la Commissione discute sulla proposta di direttiva sul diritto d’autore nel mercato unico digitale (COM 593) che, con riguardo allo sfruttamento online di estratti di articoli, spesso incontrollabile per gli editori di giornali, ha previsto l’introduzione di un nuovo diritto mirante a facilitare la concessione di licenze online per le pubblicazioni e il recupero dell’investimento dell’editore, il Tribunale di Roma è di recente intervenuto su un tema affine, seppur nella sua più analogica estrinsecazione, con un sonante via libera all’attività di rassegna stampa.
La sentenza dello scorso 18 gennaio, segna un primo approdo nel lungo contenzioso intercorso tra le associazioni rappresentative degli editori di giornali (FIEG e Promopress 2000) ed alcune agenzie fornitrici di servizi di rassegna stampa approdando a conclusioni opposte rispetto ai precedenti orientamenti (tra cui la nota ordinanza del Tribunale di Milano nella causa Milano Finanza, Italia Oggi, Class contro Selpress del 1997).
Il controverso thema decidendum verteva sulla legittimità dell’attività di fornitura di servizi di rassegna stampa senza la previa espressa autorizzazione da parte degli editori.
Dal combinato disposto dell’art. 65 e 101 della Legge sul diritto d’autore, il Tribunale giunge ad un interpretazione favorevole all’attività svolta dalle agenzie, in ragione dell’univoco indirizzo delle rassegne a singoli clienti, e della non riproducibilità in altri contesti nei quali, da tale riproduzione o distribuzione, potrebbe derivare una concorrenza diretta con gli editori di giornali, titolari esclusivi dei diritti di utilizzazione economica sugli articoli rassegnati.
La rassegna stampa, secondo i giudici romani, deve essere considerata quale mezzo informativo diverso dai generici mezzi di informazione, in quanto destinata a bisogni precipui e spesso individuali; pertanto, l’attività di messa a disposizione di un pubblico non generalizzato di notizie selezionate, non può qualificarsi illecita ai sensi dell’art. 101 Lda, anche ove in presenza della finalità di lucro in capo alle agenzie, poiché non realizzata “con l’impiego di atti contrari agli usi onesti della materia giornalistica” e poiché vengono citate le fonti.
A ben vedere, il nuovo orientamento giustificherebbe la liceità di tale attività sebbene svolta sistematicamente ed a fini di lucro, in quanto non posta in essere da “giornali o altri periodici o da imprese di radiodiffusione”; l’art. 101 come noto condanna la riproduzione sistematica a scopo di lucro, ma solo quando realizzata da soggetti, effettivamente concorrenti, il cui agganciamento parassitario all’attività altrui possa davvero causare atti di concorrenza sleale.
Se dunque da oggi nulla quaestio sulle rassegne stampa ad uso professionale rivolte a quello stesso pubblico mirato che le ha commissionate, sempre più incisivo diviene il veto trasversale sulle affini “rassegne online” che aggregano snippet e link agli articoli di giornale. Nel delicato passaggio dalla stampa al digitale, infatti, gli editori di giornali incontrano problemi ben maggiori, per riuscire a concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e recuperare gli investimenti effettuati.
In tal senso la ratio del citato intervento legislativo della Commissione europea, che con l’intento di rendere più sostenibile l’editoria, introduce nell’ordinamento dell’Unione un diritto connesso a quello d’autore per l’impiego di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro degli utilizzi digitali.
3 marzo 2017