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Esame avvocato e concorso notarile: via libera a correzioni ed orali a distanza

L’articolo 240 quater del Decreto cd. “Rilancio“, titolato “Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense”, consente l’espletamento della correzione degli elaborati da remoto, come anche la successiva prova orale, con parte della commissione distanza.

Correzione con modalità di collegamento a distanza

Per completare le procedure e le attività relative:

viene consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza (ai sensi dell’articolo 237, comma VII, del medesimo d.l., e tramite le modalità di cui al comma II).

Modalità e procedura di correzione

Il presidente della commissione notarile, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, ed il presidente della commissione centrale, possono autorizzare la correzione da remoto degli elaborati scritti, purché siano mantenuti gli stessi criteri di correzione già adottati dalle commissioni d’esame. Ove si proceda in tal modo, il presidente della commissione notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato:

  • fissano il calendario delle sedute,
  • stabiliscono le modalità telematiche con le quali effettuare il collegamento a distanza,
  • dettano le disposizioni organizzative volte a garantire la trasparenza, la collegialità, la correttezza e la riservatezza delle sedute, nonché a rispettare le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica in corso, a tutela della salute dei commissari e del personale amministrativo.

I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato provvedono conformemente ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla commissione centrale.

Modalità “mista” per gli esami orali

Il presidente della commissione nominata a norma dell’art. 5 del d.lgs. n. 166/2006 per il concorso notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del distretto di Corte d’appello, il presidente della commissione centrale di cui all’art. 22, c. III, del R.D. n. 1578/1933 per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, possono autorizzare, per gli esami orali delle procedure del concorso notaio e abilitazione avvocato, programmati sino al 30 settembre 2020, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto (ex art. 237, c. III), ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame:

  • del presidente della commissione notarile o di altro componente da questi delegato,
  • del presidente della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato,
  • del segretario della seduta,
  • del candidato da esaminare,

nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica, a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo svolgimento delle prove in conformità ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

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