Ininfluente anche l'assenso del lavoratore in un rapporto sbilanciato e mai davvero libero di Federica Paolucci e Oreste…
Fallimento del consumatore: la Corte di Giustizia UE conferma il ruolo del tribunale nella valutazione dell’abusività delle clausole contrattuali

In Polonia, il tribunale fallimentare si è trovato di fronte a una situazione complessa riguardante un consumatore dichiarato fallito, che aveva contratto un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero. La maggior parte dei crediti riportati in un elenco ufficiale derivava proprio da questo contratto, concluso oltre dieci anni prima. Sebbene il consumatore avesse riconosciuto tali debiti e l’elenco fosse stato convalidato dal giudice commissario, il tribunale ha sollevato dubbi sull’eventuale presenza di clausole abusive nel mutuo.
Secondo la normativa nazionale, l’elenco dei crediti è vincolante e il tribunale non può esaminare direttamente i termini contrattuali, ma deve rivolgersi al giudice commissario per valutare l’abusività, senza però poter adottare misure temporanee in attesa della decisione. Questo iter rischia di prolungare e complicare la procedura fallimentare, aggravando la situazione finanziaria del consumatore.
Per questo motivo, il tribunale ha chiesto alla Corte di giustizia europea di chiarire se la legge polacca assicuri effettivamente la protezione dei diritti dei consumatori così come previsto dal diritto dell’Unione.
La Corte ha stabilito che il tribunale fallimentare deve poter effettuare autonomamente l’esame delle clausole sospette e agire di conseguenza, senza attendere l’intervento del giudice commissario. Inoltre, è necessario che il tribunale disponga di strumenti provvisori per tutelare il consumatore durante il procedimento, ad esempio limitando le trattenute sulla sua retribuzione.
Questa decisione mira a garantire una tutela più efficace e tempestiva per i consumatori in situazioni di insolvenza, evitando ritardi eccessivi che potrebbero scoraggiare l’esercizio dei loro diritti fondamentali.
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