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Garante Privacy: attendere definizione criteri Ue su dati personali

Il recente regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679) prevede e incoraggia l’istituzione di meccanismi per la certificazione della protezione dei dati personali, nonché di sigilli e marchi, allo scopo di dimostrare la conformità dei trattamenti effettuati dai titolari e dai responsabili del trattamento. In tale contesto, si spiega in una nota, i soggetti legittimati al rilascio della certificazione sono l’Autorità di controllo competente (per l’Italia, il Garante per la protezione dei dati personali) oppure gli organismi di certificazione.

Tali organismi, in base al regolamento, possono essere accreditati dall’Autorità di controllo competente o dall’Organismo nazionale di accreditamento (per l’Italia, Accredia), o da entrambi, secondo i requisiti previsti dalla norma specifica (che stabilisce i requisiti per gli organismi di certificazione di prodotti, processi e servizi) integrata da “requisiti aggiuntivi” che devono essere stabiliti dall’Autorità di controllo competente.

Al riguardo, prosegue il testo, si evidenzia che in Italia non è ancora stato stabilito dal Legislatore nazionale a chi spetti il ruolo di ente di accreditamento ai fini del regolamento, né sono stati definiti i “requisiti aggiuntivi” per l’accreditamento degli organismi di certificazione.
Su tali temi il Garante sta lavorando congiuntamente alle altre Autorità Ue per la protezione dei dati allo scopo di delineare, entro l’anno, un quadro comune di criteri per accreditare gli organismi di certificazione e per la certificazione dei trattamenti nel rispetto del regolamento.

Il Garante e Accredia stanno inoltre collaborando per poter garantire l’avvio delle attività di accreditamento e certificazione nel rispetto delle scadenze previste dal regolamento, che diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi Ue a partire dal 25 maggio 2018.
Accredia e il Garante per la protezione dei dati personali ritengono necessario sottolineare – al fine di indirizzare correttamente le attività svolte dai soggetti a vario titolo interessati in questo ambito – che al momento le certificazioni di persone, nonché quelle emesse in materia di privacy o data protection eventualmente rilasciate in Italia, sebbene possano costituire una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate dell’adozione volontaria di un sistema di analisi e controllo dei principi e delle norme di riferimento, a legislazione vigente non possono definirsi “conformi agli articoli 42 e 43 del regolamento 2016/679”, poiché devono ancora essere determinati i “requisiti aggiuntivi” ai fini dell’accreditamento degli organismi di certificazione e i criteri specifici di certificazione.

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