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Giochi d’azzardo online: la Corte di giustizia UE sui limiti al divieto di servizi transfrontalieri e sulle azioni restitutorie

La Corte di giustizia dell’Unione europea è intervenuta a chiarire i limiti della libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d’azzardo online, affermando che il diritto dell’Unione consente agli Stati membri di vietare specifiche attività di gioco su Internet, anche quando queste siano legittimamente autorizzate in altri ordinamenti nazionali, e di collegare a tale divieto effetti sul piano civilistico.

La pronuncia trae origine da una controversia relativa a servizi di gioco offerti da operatori stabiliti a Malta, titolari di licenza nazionale, ma accessibili anche in Germania in un periodo in cui l’ordinamento tedesco prevedeva un divieto generalizzato dei giochi d’azzardo online, fatta eccezione per alcune ipotesi circoscritte. Un consumatore tedesco, dopo aver subito perdite economiche utilizzando tali piattaforme, ha agito per ottenere la restituzione delle somme versate, ritenendo nullo il rapporto contrattuale.

Investita in via pregiudiziale, la Corte ha anzitutto ribadito che i servizi di gioco rientrano nell’ambito di applicazione delle libertà fondamentali del Trattato, ma ha altresì sottolineato come, in assenza di armonizzazione a livello europeo, gli Stati membri conservino un ampio potere discrezionale nella regolazione del settore, in ragione delle sue implicazioni sociali e morali. In tale contesto, restrizioni anche incisive possono risultare giustificate da obiettivi quali la protezione dei consumatori e la prevenzione di fenomeni patologici o criminali connessi al gioco.

La Corte ha quindi ritenuto legittimo un assetto normativo volto a limitare l’offerta di giochi online al fine di convogliare la domanda verso circuiti sottoposti a controllo pubblico e di contrastare forme di offerta non regolamentata. Tale valutazione non è inficiata né dall’esistenza di una domanda significativa di tali servizi, né dal fatto che gli operatori siano stabiliti e autorizzati in altri Stati membri che perseguono finalità analoghe.

Con riferimento agli effetti civilistici, la Corte ha precisato che il diritto dell’Unione non osta a che i contratti conclusi in violazione di un divieto nazionale siano considerati nulli, né impedisce che il consumatore possa agire per la restituzione delle perdite subite. La disciplina di tali effetti resta affidata al diritto nazionale, purché la normativa interna risulti compatibile con le libertà fondamentali.

Infine, la Corte ha escluso che la mera partecipazione del consumatore a giochi offerti da operatori esteri autorizzati integri, di per sé, un abuso del diritto dell’Unione. Eventuali valutazioni sulla buona o mala fede del giocatore restano rimesse al giudice nazionale.

La decisione si inserisce in una giurisprudenza consolidata che riconosce agli Stati membri un significativo spazio di intervento in un settore caratterizzato da elevati rischi per i consumatori, accentuati nel contesto digitale dalla facilità di accesso, dall’assenza di intermediazione sociale e dalla potenziale esposizione di categorie vulnerabili.

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