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Corte di giustizia dell’UE: il titolare del trattamento di dati personali è tenuto ad adottare misure ragionevoli per informare i motori di ricerca in Internet di una richiesta di cancellazione 

Secondo la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa Proximus (Elenchi telefonici elettronici pubblici) nel momento in cui viene revocato il consenso al trattamento dei dati dell’interessato su una piattaforma online, il titolare del trattamento di dati personali deve mettere in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate per informare gli altri titolari del trattamento della revoca. Allorché vari responsabili del trattamento si fondano su un unico consenso dell’interessato, è sufficiente che quest’ultimo, per revocare il proprio consenso, si rivolga ad uno qualunque dei titolari del trattamento.

La Proximus, un fornitore di servizi di telecomunicazioni in Belgio, compila anche elenchi telefonici e servizi di consultazione di elenchi telefonici i quali registrano il nome, l’indirizzo e il numero di telefono degli abbonati dei diversi fornitori di servizi telefonici accessibili al pubblico. Questi dati sensibili raccolti vengono comunicati alla Proximus dagli operatori, salvo il caso in cui un abbonato abbia espresso la volontà di non comparire negli elenchi telefonici, a sua volta  Proximus trasmette i dati di contatto ricevuti ad un altri fornitori di elenchi telefonici.

Alla richiesta dell’abbonato di non far comparire i propri dati, la Proximus ha risposto che aveva eliminato i dati dagli elenchi telefonici e che aveva contattato Google affinché fossero eliminati i relativi link verso il sito Internet della Proximus. Essa ha altresì informato tale abbonato del fatto che aveva trasmesso i dati di contatto ad altri fornitori di elenchi telefonici e che, grazie ad aggiornamenti mensili, tali fornitori erano stati informati della richiesta.

Allo stesso tempo l’abbonato considerato ha presentato una denuncia presso l’autorità belga per la protezione dei dati. La sezione del contenzioso di quest’ultima ha imposto alla Proximus misure correttive e ha irrogato una multa di 20 000 euro per violazione di diverse disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati.

Nonostante l’esternazione del consenso al trattamento da parte dell’interessato richieda una manifestazione esplicita di volontà «libera, specifica, informata e inequivocabile» nella forma di una dichiarazione o di un’«azione positiva inequivocabile» tale per cui è manifesta la sua accettazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano, non presuppone che l’interessato sia necessariamente a conoscenza di tutti i fornitori di elenchi telefonici che tratteranno i suoi dati personali.

La Corte ricorda anche che gli abbonati devono avere la possibilità di far eliminare i loro dati personali dagli elenchi telefonici. Essa considera che la richiesta di un abbonato diretta all’eliminazione dei suoi dati possa essere considerata come un esercizio del diritto alla cancellazione ai sensi del RGDP (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche).

 

 

 

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